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Notifica omessa o tardiva del rinvio Covid al difensore: Non c'è nullità assoluta.

Cassazione penale sez. fer., 09/08/2021, (ud. 03/08/2021, dep. 09/08/2021), n.31199

La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che nel giudizio d'appello la notifica omessa o tardiva (effettuata oltre il momento utile per la presentazione della richiesta di discussione orale) determina una nullità ex art. 178, lett. c) c.p.p. a regime intermedio, non rilevabile ai sensi dell'art. 180 c.p.p. dopo la deliberazione della sentenza di appello.

In particolare, la Corte ha escluso che possa configurarsi una nullità assoluta, affermando che "l'oralità nella rappresentazione delle argomentazioni finali, tanto più nel giudizio di merito, rappresenta una facoltà afferente al diritto di difesa, che non risulta in ogni caso conculcato in maniera assoluta ove sia comunque garantito il contraddittorio "cartolare".



Massime correlate

1) Cassazione penale , sez. V , 09/04/2021 , n. 27903

In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.


2) Cassazione penale , sez. V , 14/10/2021 , n. 44646

In tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.


3) Cassazione penale , sez. I , 21/04/2021 , n. 21139

L' art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento, documentato e tempestivamente comunicato, del difensore di fiducia per motivi di salute - rappresentato dalla presenza nel suo nucleo familiare di un soggetto con sospetto Covid (nella specie, sottoposto a tampone) - costituisce causa di rinvio dell'udienza camerale partecipata ex art. 127 c.p.p. che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest'ultima.


4) Cassazione penale , sez. II , 08/07/2021 , n. 35243

Nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, la celebrazione del giudizio di appello in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell' art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. , qualora la richiesta di trattazione orale sia stata trasmessa tempestivamente in cancelleria ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dall' art. 23, comma 2, d.l. 9 novembre 2020 n. 149 , in quanto non ancora operativo.


5) Cassazione penale , sez. I , 21/04/2021 , n. 21139

L' art. 420-ter, comma 5, c.p.p. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento, documentato e tempestivamente comunicato, del difensore di fiducia per motivi di salute - rappresentato dalla presenza nel suo nucleo familiare di un soggetto con sospetto Covid (nella specie, sottoposto a tampone) - costituisce causa di rinvio dell'udienza camerale partecipata ex art. 127 c.p.p. che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest'ultima.

6) Cassazione penale , sez. V , 17/11/2020 , n. 6207

In mancanza di un'espressa previsione di perentorietà dei termini indicati nell'articolo 23, comma 8, del Dl Ristori (n. 137/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 176/2020 ) - a eccezione di quello stabilito in tema di richiesta di trattazione orale - non costituisce motivo di nullità il mancato rispetto delle altre cadenze temporali indicate nel suddetto articolo rilevando, perché ricorra una delle nullità previste dall' articolo 178, comma 1, lettere b) e c), del Cpp , solo la circostanza che una delle parti non sia stata messa in condizione di concludere. A dirlo è la Cassazione disattendendo la richiesta di rinvio dell'udienza formulata dalla difesa dell'imputato, che aveva eccepito la tardività della ricezione della requisitoria scritta rassegnata dal Pg ai sensi del “rito Covid” valevole fino a cessata emergenza sanitaria. Con tale pronuncia, la prima in tema di mancato rispetto delle cadenze temporali previste dal “rito Covid”, la Suprema corte si allinea al generale principio di tassatività delle nullità processuali.


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Fatto

Diritto

PQM


Fatto

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 6 maggio 2019 dal Tribunale di Sondrio nei confronti di S.M. e altro imputato non ricorrente in relazione a tre condotte delittuose concernenti il reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., e art. 625 c.p., comma 1, n. 4, in quanto, unitamente ad altra persona, si era impossessato o aveva tentato di impossessarsi di somme di denaro custodite all'interno dell'ufficio di distributori di carburanti dopo aver distratto il dipendente simulando un malfunzionamento dell'autovettura in suo uso. Fatti commessi in (OMISSIS).

2. S.M. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per inosservanza dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 179 c.p.p., e art. 601 c.p.p., comma 5, in quanto, avendo il difensore comunicato alla Corte territoriale il proprio impedimento a comparire all'udienza del 5 novembre 2020 per essere in quarantena a seguito di contatto con collega di studio risultato positivo al COVID, la Corte di appello ha disposto il rinvio all'udienza dell'11 dicembre 2020 omettendo di notificare allo stesso il verbale d'udienza contenente l'avviso di fissazione della nuova data. La mancata notifica dell'avviso ha precluso al difensore di formulare richiesta di discussione orale ai sensi del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, art. 23, comma 1, con conseguente celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, e ha determinato una nullità generale a regime assoluto che si è riverberata sulla sentenza conclusiva del grado.

2.1. Con un secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione con erronea applicazione dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

Nel giudizio di appello aveva proposto motivi nuovi, che sono stati ritenuti inammissibili in quanto attinenti a capi e punti estranei ai motivi tempestivamente depositati. Tuttavia, assume il ricorrente, i primi due motivi riguardavano la sollecitazione dell'esercizio del potere del giudice di appello di addivenire ex officio alla declaratoria del suo proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nonché l'applicazione della disciplina del reato continuato essendosi già censurata con i motivi di appello la misura della pena.

2.2. Le doglianze difensive avevano investito tanto l'eccessività della pena base determinata per il reato più grave quanto i gravosi aumenti applicati ai sensi dell'art. 81 c.p., ed il motivo nuovo concerneva l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati giudicati nel presente procedimento e quelli, separatamente giudicati in via definitiva, indicati nei motivi aggiunti.