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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. III, 13/04/2022, n.37916

La massima

Integra il reato di violenza sessuale il compimento di atti di autoerotismo al cospetto della persona offesa solo ove coinvolgente la corporeità di quest'ultima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato a fronte di una condotta masturbatoria posta in essere contestualmente al palpeggiamento delle zone erogene della vittima e di altra culminata nell'eiaculazione sul corpo della stessa).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 marzo 2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del 7 novembre 2019, con cui il Tribunale di Castrovillari aveva condannato F.F. alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 609 bis c.p. (capo A) e art.572 c.p. (capo B); tali reati erano stati contestati all'imputato per aver maltrattato la moglie R.S., offendendola, minacciandola, aggredendola con schiaffi, impedendole di mangiare gli alimenti da lui acquistati, di sedersi a tavola con la famiglia e di utilizzare l'unica auto familiare, e per aver inoltre costretto la consorte a subire atti sessuali, consistiti in una penetrazione, in palpeggiamenti nelle parti intime e nel compimento di gesti di autoerotismo, uno dei quali terminato addosso alla donna; fatti commessi in (Omissis). Veniva altresì confermata dalla Corte territoriale la statuizione con cui il Tribunale aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidare in separata sede. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, F., tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa contesta la conferma da parte della Corte di appello del giudizio di colpevolezza dell'imputato operato dal Tribunale, rilevando che i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a ripercorrere le affermazioni della prima sentenza, senza confrontarsi con i rilievi difensivi, con i quali era stata censurata la valutazione di attendibilità della persona offesa. Si evidenzia, in particolare, che, per quanto concerne i maltrattamenti e il divieto di mangiare, dall'istruttoria era emerso che alla denunciante il marito non aveva vietato nulla, avendo semplicemente ritenuto opportuno, data la situazione di conflittualità tra i coniugi, pranzare e cenare come se niente fosse accaduto. E' piuttosto strano che la moglie vessata, presunta vittima di molestie sessuali, stigmatizzi la circostanza di non mangiare a casa con il marito, da cui avrebbe invece dovuto stare il più possibile lontana durante la convivenza forzata. Sarebbe invece significativo che i c.c. di (Omissis), in occasione dell'intervento presso la abitazione familiare del (Omissis), abbiano trovato i coniugi intenti a discutere ad alta voce, senza che la moglie di F. avesse segni di violenza. Quanto alle condotte di violenza sessuale, si osserva che, rispetto ai filmati registrati dalla persona offesa e riproducenti i gesti di autoerotismo compiuti dal ricorrente, non vi sarebbe spazio per la configurabilità del delitto di violenza sessuale, posto che masturbarsi davanti a una donna può integrire al più una ingiuria, che ora è solo un illecito civile, mentre costringerla a vedere la scena può integrare il delitto di violenza privata o quello di atti osceni. Peraltro, la decisione della persona offesa di riprendere il marito prima con il cellulare e poi con una penna dotata di videocamera e microfono stride sul piano logico con la tesi di una donna asseritamente soggiogata dal marito. Dalle prove acquisite è piuttosto emerso che la denunciante, già prima della separazione dall'imputato, aveva un compagno, mentre il marito era sempre presente con le figlie, per le quali si occupava delle faccende domestiche. La valutazione della attendibilità della persona offesa risulterebbe quindi erronea, avendo i giudici di merito ignorato le plurime contraddizioni del suo narrato. 2.1. In data 25 marzo 2022 la difesa ha fatto pervenire una memoria con cui, rispetto alla qualificazione giuridica degli atti di autoerotismo, ha richiamato l'orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 33045 del 29/10/2020), secondo cui ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 609 bis c.p., la nozione di "atti sessuali" implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a "compiere" o a "subire" tali atti, rispetto ai quali devono ritenersi estranei gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi costretti ad assistervi, o di "voyeurismo" che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non coinvolgono la corporeità sessuale del soggetto passivo, nemmeno in termini di tentativo. Escluse tale condotte, residuerebbero dunque solo elementi generici a carico di F., nei cui confronti si sollecita una pronuncia liberatoria rispetto a un reato infamante, che andrebbe a stravolgere la vita di un soggetto incensurato, che ha costituito un nuovo nucleo familiare, stabilendosi in provincia di Siena, dove, come da documentazione allegata, svolge stabile attività lavorativa quale dipendente di una ditta edile, avendo conservato ottimi rapporti con le due figlie che vivono con la madre, la quale a sua volta convive con un altro uomo. CONSIDERATO IN DIRITTO Sono fondate le censure sulla qualificazione giuridica di una delle condotte contestate al capo A, ovvero quella compiuta il 18 agosto 2017, nei termini e con gli effetti di seguito esposti, mente il ricorso deve essere rigettato nel resto. 1. Iniziando dalle censure in punto di responsabilità, occorre evidenziare la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto ai due reati a lui ascritti non presenta profili di criticità rilevabili in questa sede. La valutazione di attendibilità della persona offesa è stata invero compiuta in maniera adeguata in entrambe le sentenze di merito, in cui sono state valorizzate le dichiarazioni rese dalla persona offesa R.S., la quale ha descritto l'evoluzione negativa del suo rapporto sentimentale con il marito F.F., con cui la donna ha contratto matrimonio il (Omissis). La denunciante ha riferito che, sin dalle prime fasi della vita matrimoniale, scandita dalla nascita di due figlie, l'imputato ha assunto un atteggiamento sprezzante nei suoi confronti, escludendola dalle scelte familiari più importanti. Dopo anni di alti e bassi, la situazione diveniva insostenibile a partire dal 2016, epoca a partire dalla quale F. assumeva atteggiamenti di vera e propria sopraffazione, che si manifestavano, oltre che con frequenti e volgari insulti, anche e soprattutto con reiterate vessazioni non solo morali, ma anche fisiche. In alcune occasioni, infatti, il marito la picchiava e spesso la rimproverava di non contribuire sufficientemente all'economia della famiglia, svolgendo ella lavori saltuari come dimostratrice di cosmetici e come cantante a matrimoni e battesimi, venendo accusata di andare con altri uomini se tornava tardi. Ha poi riferito la persona offesa che il marito a un certo punto le ha vietato di usare l'autovettura o addirittura di aprire il frigorifero, dicendo che tutto ciò che era in casa era di sua proprietà e che lei non aveva diritto di prendere nulla. A partire dal gennaio 2017, esasperata dalle umiliazioni subite, la R. comunicava all'imputato di non voler avere più rapporti intimi con lui, ma F. non esitava a estendere le sue prevaricazioni anche alla sfera sessuale: in particolare, una sera del mese di (Omissis), mentre ella si trovava in bagno intenta a caricare la lavatrice, veniva raggiunta dall'imputato, il quale da dietro iniziava a toccarle insistentemente le parti intime, e, nonostante che la moglie lo invitasse a smetterla, la spingeva contro la finestra e, dopo averle abbassato i pantacollant, riusciva con la forza a penetrarla, restando dietro di lei. Nel mese di agosto seguirono altri due episodi: in uno di questi, F., mentre si stava masturbando, si avvicinava alla moglie cercando con insistenza di allargarle le gambe, provocandole per effetto di ciò un ematoma, ma senza riuscire a penetrarla, perché la R. nel frattempo opponeva resistenza, terminando l'imputato la condotta eiaculando sulla gamba della donna. Alcuni giorni dopo il ricorrente, mentre la consorte stava pulendo casa con l'aspirapolvere, la raggiungeva in salotto senza slip mentre guardava un filmato sullo smartphone masturbandosi e chiedendo alla moglie se volesse "partecipare"; al rifiuto di costei, che si allontanava verso il balcone sperando con ciò di far desistere il marito, questi proseguiva il suo gesto di autoerotismo, che concludeva eiaculando sul pavimento; in un'altra occasione, poi, F., mentre si masturbava davanti alla R., riusciva a toccarle il fondoschiena. Peraltro, in talune circostanze, la donna filmava i comportamenti del marito, una volta con il telefonino e un'altra volta con una penna acquistata su internet, mentre l'imputato, accortosi di ciò, la prendeva in giro senza scomporsi. Non riuscendo più a tollerare questa situazione, divenuta ancor più pesante tra il (Omissis), la persona offesa decideva quindi di sporgere querela a carico del marito, dando avvio al procedimento penale a suo carico. 1.1. Orbene, la narrazione di R.S. è stata ragionevolmente ritenuta credibile dai giudici di merito, i quali hanno rimarcato la linearità e la precisione del racconto della donna, che ha trovato un significativo riscontro nei filmati da lei registrati, che riprendono i gesti di autoerotismo che l'imputato, in un contesto di totale assenza di complicità, compiva sfrontatamente al cospetto della moglie, senza preoccuparsi peraltro di essere immortalato dalla consorte. A ciò è stato aggiunto, in modo pertinente, che le dichiarazioni della denunciante hanno trovato ulteriore conferma nella fotografia operata dai c.c. del livido sulla coscia mostrato dalla donna ai Carabinieri, ematoma perfettamente coerente con la descrizione della violenza subita in occasione del tentativo del marito di aprirle le gambe, non essendo dirimente la circostanza che la donna non abbia fatto ricorso alle cure mediche, posto che il motivo per cui la R. si era rivolta ai Carabinieri e non al Pronto Soccorso era quello di approfondire non tanto le conseguenze, quanto piuttosto l'origine di quella lesione personale. La ricostruzione della persona offesa è risultata in ogni caso priva di acrimonia nei confronti dell'imputato, al quale la denunciante non ha mancato di riconoscere il ruolo positivo avuto, soprattutto nel rapporto con le figlie. Una di costoro ha poi dichiarato di aver sentito, sia pure una sola volta, il padre chiamare la madre con l'epiteto con cui costei ha riferito di venire apostrofata ("puttana"), per cui, in modo non illogico, la dichiarazione della figlia è stata ritenuta idonea a confermare più che a smentire il racconto della madre, tanto più ove si consideri che le vessazioni non sempre avvenivano davanti alle figlie. Nel confrontarsi con le obiezioni difensive, i giudici di merito hanno poi rimarcato come i messaggi whatsapp riportati dalla difesa, consistenti invero in conversazioni spezzettate, fossero idonei a provare il clima di conflittualità tra i coniugi, mentre il tema della veridicità o meno delle accuse rivolte dal marito alla moglie di avere un altro uomo è stato correttamente ritenuto non rilevante, non potendo tale circostanza, ove pure fosse vera, avere alcuna efficacia scriminante. 1.2. In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, la valutazione sulla credibilità della persona offesa resiste alle censure difensive, con cui si sollecita una diversa lettura del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità. 2. Quanto alla qualificazione delle condotte, occorre rilevare che, mentre appare immune da censure l'attribuzione all'imputato del reato di maltrattamenti in famiglia di cui al capo B, stante la continuità delle sopraffazioni morali e anche fisiche subite dalla R. nell'ambito della relazione matrimoniale, almeno a partire dal 2016, qualche precisazione si impone invece rispetto alla configurabilità del delitto di violenza sessuale ascritto all'imputato al capo A. Al riguardo, occorre premettere che nell'imputazione sono descritti 4 episodi: il primo ((Omissis)) riguarda la vicenda della penetrazione in bagno; il secondo ((Omissis)) concerne la circostanza in cui F. cercò con forza di aprire le gambe della moglie, masturbarsi ed eiaculando sul suo corpo; il terzo ((Omissis)) è relativo alla masturbazione conclusasi con l‘eiaculazione sul pavimento, mentre il quarto ((Omissis)) attiene alla masturbazione in occasione della quale l'imputato toccò il fondoschiena della moglie. Orbene, ribadito che tali fatti hanno trovato pieno riscontro nell'istruttoria dibattimentale (a parte talune marginali e comunque non determinanti discrasie nella collocazione temporale delle condotte), il contestato reato di cui all'art. 609 bis c.p. risulta configurabile per il primo, il secondo e il quarto episodio, mentre per il terzo episodio la fattispecie de qua non appare ravvisabile. Per il primo episodio, conclusosi con una penetrazione da dietro, appare superfluo interrogarsi sull'integrazione del reato, mentre qualche chiarimento in più è necessario rispetto al compimento delle tre condotte di autoerotismo. Sul punto, occorre premettere che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 51582 del 02/03/2017, Rv. 272362, Sez. 3, n. 24683 del 17/02/2015, Rv. 263881), in tema di atti sessuali, la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. è quella finalizzata a soddisfare la concupiscenza dell'aggressore o a volontariamente invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima, con la conseguenza che il giudice, al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite, ma deve tenere conto dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva; in definitiva, l'antigiuridicità della condotta resta connotata da un requisito soggettivo (la finalizzazione all'insorgenza o all'appagamento di uno stato interiore psichico di desiderio sessuale) che si innesta sul requisito oggettivo della concreta e normale idoneità del comportamento a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a eccitare o a sfogare l'istinto sessuale del soggetto attivo; ne consegue che la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. ricomprende dunque, se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica, oltre a ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, anche se non esplicato attraverso il contatto diretto con le zone erogene della vittima, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà del soggetto passivo attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente. Per quanto riguarda in particolare l'oggetto materiale della condotta, è stato di recente ribadito (cfr. Sez. 3, n. 33045 del 29/10/2020, Rv. 280044) che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 609 bis c.p., la nozione di "atti sessuali" implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a "compiere" o a "subire" tali atti, rispetto ai quali devono ritenersi estranei gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi costretti ad assistervi, o di "voyeurismo" che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non coinvolgono la corporeità sessuale del soggetto passivo, nemmeno in termini di tentativo. 2.1. Alla stregua di tali premesse ermeneutiche, il reato di violenza sessuale, rispetto ai tre episodi di autoerotismo compiuti da F. alla cospetto della R. (la quale in tutti e tre i casi aveva manifestato il dissenso rispetto agli approcci sessuali del marito) può essere ritenuto configurabile solo rispetto ai due casi in cui la condotta dell'imputato ha finito per coinvolgere anche la dimensione corporea della persona offesa: ciò è avvenuto nell'episodio del (Omissis), quando il ricorrente ha concluso la masturbazione eiaculando sulla gamba della moglie, e nell'episodio del (Omissis), allorquando F., nel masturbarsi, ha toccato il fondoschiena della consorte. In questi due casi, appare pacifica la compromissione della sfera sessuale della vittima, avendo avuto la condotta illecita evidenti ripercussioni sul suo corpo. A conclusioni diverse deve invece pervenirsi in ordine all'episodio del (Omissis): in tal caso, infatti, il marito della persona offesa ha sì compiuto il gesto di autoerotismo al cospetto della moglie, ma ha eiaculato sul pavimento, senza che la struttura corporea della donna sia stata direttamente coinvolta, per cui il fatto, pur se significativo, unitamente alle ulteriori vessazioni, nell'ottica della prova della condotta dei maltrattamenti in famiglia, deve essere ritenuto privo di rilievo penale ai fini della fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p., dovendosi ribadire che la masturbazione compiuta al cospetto della persona offesa, in tanto può rientrare nello schema del delitto di violenza sessuale, in quanto si accompagni a comportamenti che finiscano con il coinvolgere la dimensione fisica della vittima, in ognuna delle fasi in cui si estrinsechi la condotta materiale del soggetto attivo. Diversamente, costringere la persona offesa ad assistere al compimento di atti di autoerotismo che non abbiano ripercussioni sulla sfera corporea della vittima potrebbe rilevare penalmente o ai fini della configurabilità del reato di corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.), nel caso di condotta posta in essere in danno di minore degli anni 14, qualora sia provata l'intenzione dell'autore del fatto di far assistere il minore alla masturbazione, oppure ai fini della sussistenza del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), nella misura in cui la costrizione ad assistere al gesto avvenga tramite violenza o minaccia, elementi questi che nella vicenda in esame non risultano adeguatamente comprovati, per cui alcuna differente qualificazione giuridica del fatto appare prospettabile. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A, in ordine al solo episodio del (Omissis), perché il fatto non sussiste. Di conseguenza va eliminata la relativa frazione di pena che, avuto riguardo al computo della pena operato dai giudici di merito, va quantificata in 10 giorni di reclusione, posto che l'aumento di pena a titolo di continuazione interna al capo A è stato calcolato in un mese, per cui, essendo venuto meno uno dei tre episodi aggiuntivi rispetto a quello considerato come violazione più grave, la diminuzione scaturente dall'eliminazione di uno dei tre episodi va calcolata in 10 giorni. Da ciò discende che la complessiva pena principale va rideterminata in anni tre, mesi sette e giorni venti di reclusione, cui si perviene, ripercorrendo i termini di computo dei giudici di merito, in questo modo: anni 5 di reclusione pena base per il più grave delitto di violenza sessuale di cui al capo A, ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche ad anni 3 e mesi 4, aumentata per la continuazione interna ad anni 3, mesi 4 e giorni 20 (non più ad anni 3 e mesi 5), con l'ulteriore aumento di mesi 3 per la continuazione esterna con il capo B. Il ricorso deve essere invece disatteso nel resto. Non si dà luogo alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, stante la tardività delle relative conclusioni, presentate solo il 13 aprile 2022, aveva il giorno di celebrazione dell'udienza in sede di legittimità, tenuta (in assenza di richieste di trattazione orale) in forma cartolare, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito dalla L. n. 176 del 2020. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A, relativamente all'episodio del (Omissis), perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa frazione di pena che quantifica in dieci giorni di reclusione, così rideterminando la complessiva pena principale in anni tre, mesi sette e giorni venti di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2022. Depositato in Cancelleria, il 7 ottobre 2022

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Omesso versamento IVA: non è richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione fiscale del contribuente
Omesso versamento IVA : configurabile il concorso con la bancarotta impropria mediante operazioni dolose
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?

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