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Tribunale di Nola - 1185/21 - GM Ester Ricciardelli - Lesioni - Condanna

Tribunale Nola, 24/08/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 24/08/2021), n.1185

Giudice: Ester Ricciardelli

Reato: 582, 585 co. 2 c.p.

Esito: Condanna



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale

Il Giudice, dott.ssa Ester Ricciardelli, all'udienza del 26 maggio

2021 ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di

(...), nato a San Paolo Bel Sito il (...), residente in Empoli alla

via (...), domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Cimitile alla via (...)

presso il proprio esercizio commerciale Bar (...) (v. verbale del 1°

febbraio 2018)

libero - già presente

Difeso di fiducia dall'avv. (...)

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585 co. 2 c.p. perché, colpendo

al capo (...) con l'uso di un telefono cellulare, cagionava al predetto

lesioni personali dalle quali derivava un tramautismo della testa,

malattia giudicata guaribile in tre giorni, come da referto in atti

in Cimitile, il 5 settembre 2017 con recidiva semplice

(Si omettono le conclusioni delle parti)


Svolgimento del processo

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso il 04.06.2018, (...) veniva tratto innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui all'imputazione.


All'udienza del 14.12.2018 il Giudice disponeva procedersi in assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, e, in accoglimento dell'istanza difensiva di rinvio per la pendenza di trattative di bonario componimento, rinviava al 22,02.2019.


In tale udienza il Giudice dava ingresso alle parti civili, (...) e Comune di Cimitile, nell'ambito del presente procedimento, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove richieste dalle partì. Si procedeva, quindi, all'escussione di (...).


Alla successiva udienza dei 21.06.2019, su consenso delle parti, si acquisiva il verbale di sommarie informazioni rese da (...); il PM rinunciava all'escussione dello stesso e il Giudice, nulla opponendo le altre parti, ne revocava la relativa ammissione. Si procedeva, poi, all'escussione del leste di parte civile (...).


Seguivano due rinvii: all'udienza dell'08.11.2019 per assenza testi e all'udienza del 13.03.2020, con sospensione dei termini di prescrizione, in ossequio al decreto-legge n, 18/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.


Alla successiva udienza del 18.09.2020 sì acquisiva la CNR della stazione dei CC di Cimitile del 15.10.2017 e l'annotazione di PG del 06.09.2017. Le parti rinunciavano, quindi, all'escussione dei testi (...), (...) e (...) e il Giudice ne revocava la relativa ammissione. All'udienza del 22.01.2021 il processo veniva rinviato, con sospensione dei termini di prescrizione, stante il legittimo impedimento del difensore dell'imputato.


Alla successiva udienza del 12.03.2021 il processo veniva rinviato per assenza testi.


All'udienza del 30.04.2021 il Giudice, preliminarmente, revocava la dichiarazione di assenza dell'imputato. Si procedeva, quindi, all'escussione della teste della difesa (...). La difesa rinunciava a tutti i residui testi di lista e, nulla opponendo le altre parti, il Giudice ne revocava la relativa ammissione. L'imputato rendeva, infine, spontanee dichiarazioni.


In data odierna, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo processuale, e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, decideva dando lettura del dispositivo e riservandosi il deposito dei motivi nel più ampio termine di novanta giorni.


Diritto

Motivi della decisione

Alla stregua dell'istruttoria dibattimentale espletata, ritiene questo Giudice che è emersa la prova della penale responsabilità di (...) per il reato a lui ascritto, in ordine al quale va, quindi, condannato. Sulla scorta degli atti ritualmente acquisiti al fascicolo processuale e delle testimonianze raccolte, i fatti per cui si procede possono essere cosi ricostruiti.


Il 14 luglio 2017 (...), in qualità di legale rappresentante della società (...) s.a.s, (Bar (...), con sede in Cimitile alla via (...)), chiedeva all'ufficio tecnico del comune di Cimitile l'autorizzazione ad effettuare la potatura degli alberi antistanti al suddetto esercizio commerciale, evidenziando che "sulla stessa strada altri hanno provveduto ad effettuarla" (v. istanza prot. 6302, in atti). Con nota del 20.07.2017 (notificata in pari data all'imputato) a firma del responsabile dell'area tecnico -urbanistica arch. (...), l'ufficio tecnico del predetto comune comunicava al (...) che i lavori andavano eseguiti sotto l'alta vigilanza del Comune e che avrebbe dovuto trasmettere gli estremi della ditta incaricata della potatura e i relativi recapiti telefonici (v. nota prot. 6487, in atti).


Con comunicazione del 28.08.2017, il (...) rappresentava che la potatura sarebbe stata eseguita il 05.09.2017 dal vivaio "(...)" (cell. (...), P.IVA (...)) con sede in Comiziano, (...) (v. nota prot. 6967, in atti).


Con successiva nota del 04.09.2017, notificata in pari data al (...), l'ufficio tecnico comunale comunicava che "la potatura, da eseguirsi sotto la sorveglianza del Comune deve essere effettuata come già eseguita sulle piante del fabbricato precedente ((...)) " (v. nota prot. 7094, in atti).


Tanto premesso, escusso in sede dibattimentale, il (...) riferiva che il 5 settembre 2017, unitamente al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, arch. (...), si era recato per un sopralluogo presso il Bar (...), sito in Cimitile alla via (...), ove era stata autorizzata la potatura degli alberi antistanti all'esercizio commerciale.


Precisava che, giunti nei pressi del bar, vi era traffico e una grande confusione poiché sul posto, ove era presente un camion e alcuni operai che si stavano occupando della potatura, non era stata predisposta alcuna segnaletica per la circolazione dei veicoli, nonostante la strada fosse particolarmente frequentata essendo una delle principali del comune di Cimitile.


Aggiungeva che l'arch. (...) immediatamente intimava al (...) e agli operai di sospendere Ì lavori e, al tempo stesso, invitava lui ad eseguire alcuni rilievi fotografici con il telefono cellulare (immagini in atti). Precisava che la potatura non era stata eseguita a regola d'arte poiché era stato sfrondato tutto il fogliame e gli alberi erano rimasti solo con il fusto e i rami. Al contrario, la potatura andava eseguita, in conformità all'autorizzazione, in maniera similare a quanto avvenuto per gli alberi antistanti ai fabbricati precedenti (come quello ove era collocato l'esercizio commerciale (...)).


Come si ricava dalle immagini (all. C, in atti), invero, gli alberi posti dinanzi a tali fabbricati presentavano, alle estremità, il fogliame mentre quelli antistanti al Bar (...) unicamente il tronco e qualche ramo.


Ciò posto, il (...) riferiva che, mentre era intento a scattare alcune fotografie con ti proprio cellulare, veniva colpito alla testa; immediatamente si voltava e notava il (...) che, ingiuriandolo con espressioni quali "uomo di merda", tentava di colpirlo ancora utilizzando un telefono cellulare, non riuscendo nell'intento in quanto bloccalo da alcune persone presenti sui posto.


Precisava che, a questo punto, l'arch. (...) chiedeva l'intervento dei Carabinieri,


Aggiungeva, poi, che l'avv. (...), suo conoscente, aveva assistito all'aggressione.


Riferiva, infine, che I'arch. (...) l'aveva accompagnato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Nola ove gli veniva diagnosticato "traumatismo della testa, ipertensione essenziale benigna e palpitazioni", con una prognosi di guarigione di tre giorni (v. referto medico, in atti).


La ricostruzione offerta dalla persona offesa veniva confermata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, arch. (...) (v. relazione di servizio a sua firma, in atti).


Quest'ultimo, in particolare, riferiva che il 5 settembre 2017, verso le ore 17,30 - 18.00, erano giunte diverse segnalazioni all'ufficio di cui è responsabile poiché un cantiere sito in Cimitile alla via (...) aveva creato consistente traffico.


Ciò posto, non essendo disponibili vigili della Polizia Locale che potessero assisterlo, chiedeva al proprio collaboratore, il geometra (...), di coadiuvarlo nel sopralluogo. Giunto sul posto, riscontrava un grande caos e la mancanza di segnaletica.


Precisava che i lavori di potatura non erano eseguiti in sicurezza (poiché i pedoni camminavano sui marciapiedi al di sotto degli alberi in corso di potatura) né in conformità all'autorizzazione poiché era stato potato tutto il fogliame. Per tale ragione chiedeva al geometra (...) di eseguire un reportage fotografico. Tuttavia, mentre il (...) provvedeva a scattare le fotografie con il proprio cellulare, il (...) e la moglie iniziavano ad inveire, profferendo frasi ingiuriose quali "ti faccio vedere chi sono, uomo di merda". Il (...), dunque, decideva di contattare i Carabinieri e, proprio nel corso della telefonata, assisteva all'aggressione del (...) ad opera del (...).


Sul posto intervenivano, quindi, i Carabinieri. All'esito degli accertamenti, poi, il (...) accompagnava il (...) presso l'ospedale di Nola per le necessarie cure mediche.


Tale versione dei fatti, offerta in maniera convergente dal (...) e dal (...), veniva, inoltre, confermata dal teste (...).


Quest'ultimo, nello specifico, riferiva di svolgere la professione di avvocato e di avere lo studio legale proprio in Cimitile alla via (...).


Precisava che nel tardo pomeriggio del 5 settembre 2017, mentre si trovava sul marciapiede antistante il bar (...), notava il (...), dipendente del comune di Cimitile, da lui conosciuto personalmente.


unitamente all'arch. (...), dirigente dell'UTC del predetto comune, mentre eseguivano un sopralluogo per la potatura di alcuni alberi.


Riferiva che il camion su cui sì trovavano gli arbusti ostruiva il transito veicolare con la conseguenza che si era creato un grande traffico.


Aggiungeva che il (...) veniva aggredito dal gestore del suddetto bar, da lui conosciuto per essersi recato in diverse occasioni presso l'esercizio commerciale per consumare dei caffè. Precisava, nello specifico, che il gestore ingiuriava e minacciava il (...) dicendogli "omm e merd, figlio di puttana, cornuto te la farò pagare. Mò verimm sì tiene e pall" e che costui veniva spalleggiato da una donna, la quale anch'ella lavorava all'interno del bar.


Il compendio probatorio si arricchiva, inoltre, con l'acquisizione dell'informativa di reato redatta dai Carabinieri della stazione di Cimitile e dell'annotazione di PG del 05.09.2017 (entrambe confluite nel fascicolo del dibattimento su consenso delle parti e, dunque, pienamente utilizzabili ai fini della decisione), in particolare, i militari rappresentavano di avere eseguito un intervento presso il bar (...), su chiamata dell'arch. (...) che aveva segnalato un'aggressione.


Giunti sul posto, gli agenti avevano provveduto a identificare gli operai della ditta "(...)" nonché gli operai (...) e (...) a bordo del furgone tg. (...). I Carabinieri precisavano, poi, di essere stati avvicinati dall'arch. (...) il quale negava di essere stato vittima di un'aggressione e rappresentava loro che il titolare del bar (...) non aveva eseguito i lavori di potatura in conformità all'autorizzazione comunale rilasciata.


I militari avevano, dunque, acquisito tutta la documentazione relativa alla pratica di autorizzazione della potatura degli alberi presentala da (...). Nei giorni seguenti, avevano, poi, acquisito, altresì, la relazione di servizio a firma dell'arch. (...), i formulari relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura del 05.09.2017 e la quercia presentata dal (...), con annesso referto medico allegato. A fronte di tale quadro accusatorio, la teste della difesa, (...), coniuge del (...) e socia di cosmi, negava quanto riferito dai testi dell'accusa e offriva una diversa ricostruzione dei fatti per cui è processo.


In particolare, la (...) riferiva che non era stata posta in essere alcuna aggressione da parte del marito ai danni del (...). Precisava che non avevano alcun motivo di aggredire costui, che non conoscevano affatto e le cui generalità e funzioni di dipendente comunale erano state apprese solo successivamente alla presentazione della querela nei confronti del (...).


Aggiungeva che, sin dall'inizio, erano stati ostacolati nell'esercizio dell'attività commerciale e che, ciononostante, per vivere serenamente non avevano presentato alcun esposto.


Quanto ai lavori di potatura, precisava che gli stessi erano eseguiti regolarmente, previa autorizzazione comunale e ad opera di una ditta specializzata e a ciò autorizzata che aveva provveduto a predisporre la segnaletica necessaria per garantire la circolazione dei veicoli.


Riferiva che l'arch. (...), giunto sul posto, aveva richiesto la sospensione dei lavori asserendo che non si stavano svolgendo in maniera regolare; lei e il coniuge, tuttavia, obiettavano che ciò non corrispondeva al vero.


Precisava che, sul posto, sopraggiungevano i Carabinieri - il cui intervento era stato richiesto dal (...) - e che costoro, dopo aver preso visione della documentazione esibita, consentivano loro di terminare i lavori di potatura.


Tale ricostruzione veniva offerta anche dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni. Il (...) aggiungeva, inoltre, che probabilmente l'esercizio della loro attività commerciale era stata ostacolata poiché, a pochi metri, era stato aperto un altro bar all'interno di locali commerciali di proprietà della famiglia (...).


Alla stregua di siffatte risultanze processuali, ad avviso di questo Giudice, risulta certamente dimostrata la realizzazione da parte dell'imputato dei reato di lesioni, aggravato dall'aver commesso il fatto con l'utilizzo di un oggetto atto ad offendere.


A tal proposito, dovendo valutare il contributo cognitivo fornito dalla vittima del reato, va osservato che non si rinvengono nel codice di rito limiti di sorta in ordine alle deposizioni rese dalla stessa. Le dichiarazioni della persona offesa, infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. pen. sez. IV 21 giugno-10 agosto 2005 n.30422 e sez. Ili 18/7/12 n.25368); non necessitano di alcun tipo di riscontro esterno, pur dovendo essere oggetto di un più rigoroso vaglio in punto di attendibilità attesi gli interessi, anche economici, che possono muovere la stessa.


Trova, quindi, applicazione la norma generale espressa dall'art. 192, co. 1, c.p.p. che è quella del libero convincimento del giudice, il quale può ritenere che sussista il fatto riferito da! teste soltanto perché il teste glielo rappresenta.


Ciò posto, nel caso in esame, la circostanza che il (...) abbia inteso costituirsi parte civile nel presente processo e possa, dunque, ottenere dalla condanna dell'imputato un vantaggio economico certamente impone un vaglio più rigoroso del suo dichiarato ma non incide per ciò solo sull'attendibilità delle sue dichiarazioni, scalfendola.


Al riguardo, ritiene questo Giudice che non vi siano dubbi in ordine all'aderenza al vero dei fatti narrati dai (...), che trovano ulteriori, importanti, profili di riscontro nella deposizione dei testi (...) e (...) e, soprattutto, nel referto medico in atti.


Il (...), invero, sin dall'immediatezza, ha offerto la medesima versione dei fatti. Peraltro, le sue dichiarazioni trovano conferma in un fondamentale documento rappresentato dal referto medico redatto in pari data rispetto all'aggressione. In tale atto t sanitari accertano e diagnosticano l'esistenza di un "traumatismo della testa, ipertensione essenziale benigna e palpitazioni con una prognosi di guarigione di tre giorni. A ciò si aggiunga che, anche in tale occasione, il (...) riferiva che, nel corso di un sopralluogo, era stato aggredito, verbalmente e fisicamente, ed era stato colpito con un telefono cellulare. Dall'altro lato, invece, le ricostruzioni offerte dall'imputato e dal teste della difesa non appaiono in alcun modo verosimili.


Sul punto, va innanzitutto evidenziato che la questione relativa alla regolarità o meno della potatura rappresenta un mero corollario rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento, poiché costituiscono il contesto in cui gli stessi si inseriscono. Il (...) è, infatti, chiamato a rispondere di un'aggressione ai danni dei (...).


Anche sotto tale profilo, peraltro, le deposizioni dei testi dell'accusa appaiono convergenti, Ed invero, l'assenza di segnaletica e la presenza del camion che ostruiva il transito veicolare, con conseguente creazione di una situazione di congestione del traffico, sono riferite dalla persona offesa, ma anche dal (...) e dal (...).


Quanto alle modalità di potatura, dalla visione delle immagini ritraenti i luoghi di interesse appare con evidenza che, diversamente da quanto stabilito nell'autorizzazione comunale, gli alberi antistanti al bar (...) non era stati potati allo stesso modo di quelli posti sulla medesima strada dinanzi agli edifici precedenti poiché, a differenza di quest'ultimi, presentavano il fogliame del tutto sfrondato. Per quanto concerne, poi, il fatto in contestazione, la versione offerta dall'imputato e dalla coniuge, entrambi soggetti certamente non disinteressati, non appare credibile in quanto confliggente con quella resa da tutti gli altri testi escussi, tra cui anche (...), terzo estraneo alla vicenda e non portatore di alcun interesse nell'abito di tale procedimento.


Infine, anche la ricostruzione secondo cui sarebbero state assunte da parte dell'ente comunale decisioni sempre volte ad ostacolare l'esercizio dell'attività di impresa da parte del (...) e della coniuge si presenta come una mera congettura poiché non appare supportata da alcun elemento concreto. In conclusione, risultano, quindi, certamente integrati tutti gli estremi del reato di cui all'art. 582 c.p., essendo stato provato che (...) ha volontariamente cagionato a (...), attraverso l'azione violenta, lesioni personali, riscontrate dal referto medico acquisito in atti. E, inoltre, sussistente la contestata circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con l'utilizzo di un oggetto atto ad offendere, così dovendo essere qualificato il telefono cellulare utilizzato per l'aggressione. Al riguardo la suprema Corte ha evidenziato che "sono armi improprie gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione (come strumenti di lavoro oppure di uso domestico, agricolo, scientifico, industriale o simile), possono tuttavia occasionalmente servire, per caratteristiche strutturali o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo, all'offesa della persona'" (v. Cass. pen., sez. II, sent. n. 5537/2014 - Fattispecie in tema di rapina, nella quale una chiave per serrature blindate, lunga etri. 11, utilizzata a fini di minaccia, è stata ritenuta dalla Corte arma impropria).


Allo stesso modo, è sussistente la recidiva contestata essendo l'imputato gravato da un unico precedente penale per un reato della stessa specie di quello per cui si procede.


Affermata, quindi, la penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine al reato a lui ascritto e passando alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritiene il giudicante che costui non sia meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Queste, introdotte per consentire soltanto una migliore individualizzazione della pena, non devono trasformarsi in uno strumento improprio per mitigare il rigore delle sanzioni, tanto che è stato necessario un intervento de! legislatore che ha imposto, per legge, dei limiti alla concessione delle stesse (v. art. 62 bis, co. 3, c.p.). Le circostanze attenuanti generiche, per la loro atipicità, possono soltanto consentire al giudice di valutare elementi particolarmente significativi, sia di natura oggettiva che soggettiva, capaci di far risaltare il valore positivo del fatto.


Nel presente processo, tuttavia, non è emerso alcun elemento positivamente valutabile.


Pertanto, tenuto conto di tutti i criteri valutativi di cui all'art. 133 c.p, stimasi equo irrogare a (...) la pena finale di mesi sette di reclusione, cosi determinata; pena base mesi sei di reclusione, aumentata alla pena finale suindicata per effetto delle contestate aggravanti (15 giorni di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 585 c.p. e 15 giorni di reclusione per la recidiva semplice).


Consegue per legge, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.


Stante l'entità della pena irrogata, sussistono i presupposti di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.


Con riferimento alla richiesta formulata dalle costituite parti civile di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, e di liquidazione di una provvisionale nella misura in cui si ritiene raggiunta la prova, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato comporta la condanna di costui al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, dovendosi ritenere sussistente il nesso causale tra la condotta delittuosa posta in essere da (...) e il pregiudizio subito dalle parti offese. Con particolare riguardo al comune di Cimitile, si evidenzia, invero, che il (...) è stato aggredito mentre compiva un atto nell'esercizio delle sue funzioni di dipendente comunale e che, per effetto delle lesioni conseguenti all'aggressione subita, si è assentato dal lavoro per tre giorni. Tale danno dovrà però essere liquidato innanzi al Giudice civile competente.


Non ricorrono, poi, gli elementi per procedere alla assegnazione alle parti civili che ne hanno fatto richiesta di una provvisionale dal momento che il danno, sotto il profilo del quantum, non può dirsi neanche in parte provato.


Le spese sostenute per la costituzione e difesa delle parti civili, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'imputato secondo il criterio della soccombenza.


Alla luce dei carichi di lavoro si reputa opportuno fissare in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi.


PQM

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara (...) colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena finale di mesi sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.


Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna (...) al risarcimento dei danni derivali alle Parti Civili costituite, da liquidarsi in separata sede.


Rigetta la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale in favore delle costituite partì civili.


Condanna, altresì, (...) alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle Parte Civili


costituite, che liquida in favore di ciascuna di esse in euro 1.200,00, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% oltre Iva, Cpa come per legge.


Fissa in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi.


Così deciso in Nola il 26 maggio 2021.


Depositata in Cancelleria il 24 agosto 2021.

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