Tribunale Nola, 24/08/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 24/08/2021), n.1185

Giudice: Ester Ricciardelli
Reato: 582, 585 co. 2 c.p.
Esito: Condanna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Penale
Il Giudice, dott.ssa Ester Ricciardelli, all'udienza del 26 maggio
2021 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento a carico di
(...), nato a San Paolo Bel Sito il (...), residente in Empoli alla
via (...), domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Cimitile alla via (...)
presso il proprio esercizio commerciale Bar (...) (v. verbale del 1°
febbraio 2018)
libero - già presente
Difeso di fiducia dall'avv. (...)
IMPUTATO
del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585 co. 2 c.p. perché, colpendo
al capo (...) con l'uso di un telefono cellulare, cagionava al predetto
lesioni personali dalle quali derivava un tramautismo della testa,
malattia giudicata guaribile in tre giorni, come da referto in atti
in Cimitile, il 5 settembre 2017 con recidiva semplice
(Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso il 04.06.2018, (...) veniva tratto innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui all'imputazione.
All'udienza del 14.12.2018 il Giudice disponeva procedersi in assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, e, in accoglimento dell'istanza difensiva di rinvio per la pendenza di trattative di bonario componimento, rinviava al 22,02.2019.
In tale udienza il Giudice dava ingresso alle parti civili, (...) e Comune di Cimitile, nell'ambito del presente procedimento, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove richieste dalle partì. Si procedeva, quindi, all'escussione di (...).
Alla successiva udienza dei 21.06.2019, su consenso delle parti, si acquisiva il verbale di sommarie informazioni rese da (...); il PM rinunciava all'escussione dello stesso e il Giudice, nulla opponendo le altre parti, ne revocava la relativa ammissione. Si procedeva, poi, all'escussione del leste di parte civile (...).
Seguivano due rinvii: all'udienza dell'08.11.2019 per assenza testi e all'udienza del 13.03.2020, con sospensione dei termini di prescrizione, in ossequio al decreto-legge n, 18/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Alla successiva udienza del 18.09.2020 sì acquisiva la CNR della stazione dei CC di Cimitile del 15.10.2017 e l'annotazione di PG del 06.09.2017. Le parti rinunciavano, quindi, all'escussione dei testi (...), (...) e (...) e il Giudice ne revocava la relativa ammissione. All'udienza del 22.01.2021 il processo veniva rinviato, con sospensione dei termini di prescrizione, stante il legittimo impedimento del difensore dell'imputato.
Alla successiva udienza del 12.03.2021 il processo veniva rinviato per assenza testi.
All'udienza del 30.04.2021 il Giudice, preliminarmente, revocava la dichiarazione di assenza dell'imputato. Si procedeva, quindi, all'escussione della teste della difesa (...). La difesa rinunciava a tutti i residui testi di lista e, nulla opponendo le altre parti, il Giudice ne revocava la relativa ammissione. L'imputato rendeva, infine, spontanee dichiarazioni.
In data odierna, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo processuale, e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, decideva dando lettura del dispositivo e riservandosi il deposito dei motivi nel più ampio termine di novanta giorni.
Diritto
Motivi della decisione
Alla stregua dell'istruttoria dibattimentale espletata, ritiene questo Giudice che è emersa la prova della penale responsabilità di (...) per il reato a lui ascritto, in ordine al quale va, quindi, condannato. Sulla scorta degli atti ritualmente acquisiti al fascicolo processuale e delle testimonianze raccolte, i fatti per cui si procede possono essere cosi ricostruiti.
Il 14 luglio 2017 (...), in qualità di legale rappresentante della società (...) s.a.s, (Bar (...), con sede in Cimitile alla via (...)), chiedeva all'ufficio tecnico del comune di Cimitile l'autorizzazione ad effettuare la potatura degli alberi antistanti al suddetto esercizio commerciale, evidenziando che "s