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Tribunale di Nola - 929/21 - GM Arnaldo Merola - Tentata Estorsione - Condanna.

Tribunale Nola, 27/07/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/07/2021), n.929

Giudice: Arnaldo Merola

Reato: 56,629 c.p.

Esito: Condanna (anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300.00 di multa)


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice, dott. Arnaldo Merola, alla pubblica udienza del 28 aprile

2021 ha pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(...), nato a Cercola il (...). residente in Birkirkara (Malta), (...)

(domicilio eletto per le notifiche ai sensi dell'art. 161 c.p.p. come

da verbale del 30 gennaio 2019, in atti) libero - già presente

difeso di fiducia dall'avv. (...) del foro di Nola (come da nomina

pervenuta il 30 gennaio 2019. in atti)

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 56, 629, comma 1, C.P., perché,

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in quanto

amministratore di fatto della società "(...) Srl unipersonale", al fine

di trarne un ingiusto profitto, mediante minaccia consistita nel

prospettare a (...) e a (...) - dipendenti della predetta società - la

conclusione del rapporto lavorativo, in caso di mancata emissione di una

cambiale, del valore di 10.000 euro per (...) e di 5.000 euro per (...),

a garanzia del leale comportamento degli stessi quanto alla gestione del

denaro incassato, poneva in essere atti idonei diretti in modo non

equivoco a costringere le persone offese ad emettere in suo favore le

cambiali anzidette e così a procurarsi un ingiusto profitto con altrui

danno, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà

(nella specie le persone offese decidevano di opporre rifiuto alla

richiesta che conduceva al successivo licenziamento delle stesse); In

Casalnuovo di Napoli, 13.6.18.

PARTI CIVILI

(...) rappresentato dal procuratore speciale Avv. (...)

(...) rappresentato dal procuratore speciale Avv. (...)

(Si omettono le conclusioni delle parti)


Svolgimento del processo

Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in sede in data 8 luglio 2019. (...) veniva tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe indicato.


All'udienza del 29 novembre 2019, il giudice, accertata la regolare costituzione delle parti, e disposto procedersi in assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva i mezzi di prova orali e documentali richiesti dalle parti. Si procedeva, poi, all'escussione del teste. (...). Con il consenso delle parti sì acquisivano il CD e la documentazione, ancor prima sottoposti in visione al teste al fine del riconoscimento. All'esito, il processo veniva rinviato per il controesame del teste da parte della difesa.


L'udienza del 13 marzo 2020 subiva un rinvio d'ufficio a causa dell'emergenza derivante dalla diffusone del virus "COVID-19"


All'udienza del 25 settembre 2020. si procedeva, quindi, al controesame del teste (...) e all'esame del teste (...). All'esito, il processo veniva rinviato in prosieguo. All'udienza del 9 dicembre 2020, si procedeva all'escussione dei testi. Isp. (...) e (...). Con il consenso delle parti, si acquisivano, inoltre, copia della cambiale e verbale di interrogatorio. All'esito, il giudice rinviava il processo per l'esame dell'imputato e l'escussione dei testi della difesa.


All'udienza del 12 marzo 2021. revocata l'ordinanza con cui si era disposto procedersi in assenza dell'imputato, si procedeva al suo esame. Si procedeva, inoltre, all'escussione del teste (...), Con il consenso delle parti si acquisiva la contestazione dell'addebito nei confronti del teste (...). All'esito, il processo veniva rinviato per la sola discussione.


All'odierna udienza, acquisito il verbale di udienza preliminare dal quale si evinceva il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato avanzato dalla difesa, il giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli atti processuali contenuti nel fascicolo dibattimentale, dava la parola alle parti, che rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate, sulla base delle quali pronunciava la sentenza di cui al dispositivo allegato.