Tribunale Nola, 21/05/2020, (ud. 21/05/2020, dep. 21/05/2020), n.781

Giudice: Raffaele Muzzica
Reato: 81 co. 2, 473 co. 1 - 2,474 ter c.p.
Esito: Assoluzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE PENALE
Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla
pubblica udienza del 21/5/2020 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(con redazione contestuale dei motivi)
nei confronti di:
1) Mu.Al., nato (...), residente ed elettivamente domiciliato in
Casalnuovo di Napoli alla Via (...) - libero, presente
Difeso di fiducia dall'avv. Al.Va.
IMPUTATO
a) Del delitto p.p. dagli artt. 81 co. 2, 473 co. 1 - 2,474 ter
c.p. poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso in tempi diversi, in qualità di titolare della ditta
"(...) srl", avente ad oggetto la produzione ed il commercio di
prodotti tipografici, litografici e di editoria, nonché la
produzione ed il commercio di carte da gioco, conoscendo o
potendo conoscere del titolo di proprietà industriale,
contraffaceva i marchi ed i disegni industriali detenuti in
esclusiva dalle società Di. Ltd. per il personaggio "Vi.", (...)
e (...) per il personaggio "(...)", e da Sy. per il gruppo "(...)",
ed in particolare fabbricava n. 16.941 contenitori per carte da
gioco riproducenti l'immagine di "(...)", n. 101 contenitori per
carte da gioco recanti l'immagine degli "(...)", n. 167 contenitori
per carte da gioco recanti l'immagine di "Vi.", n. 6.680 carte da
gioco con impressa l'immagine di "Vi."; n. 11 clichè con l'immagine
del gruppo "(...)". Con l'aggravante di aver commesso il fatto con
allestimento di mezzi e attività organizzata presso lo stabilimento
di Casalnuovo di Napoli via (...).
(Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo
L'imputato Mu.Al. veniva citato a giudizio, con decreto emesso dal GUP in sede il 10/2/2017, per rispondere all'udienza del 12/10/2017 del reato in rubrica contestato.
In quell'udienza il difensore dell'imputato produceva certificato di ricovero rilasciato nei confronti dell'imputato, impedito nella partecipazione dell'udienza. Il Giudice, sentite le parti, ritenuto legittimo l'impedimento, previa sospensione dei termini di prescrizione e avviso all'imputato, rinviava il procedimento all'udienza del 24/1/2018 (sessantuno giorni di sospensione della prescrizione).
In quella sede, in presenza dell'imputato regolarmente citato, il difensore eccepiva l'omessa notifica del decreto di citazione ad una delle società persone offese.
Il Giudice, sentite le parti, rigettava l'eccezione con ordinanza dettata a verbale, da intendersi qui integralmente richiamata.
In assenza di questioni o eccezioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento, ammettendo le prove così come richieste dalle parti in quanto legittime, non manifestamente superflue o irrilevanti.