Tribunale Nola, 15/04/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 15/04/2021), n.804
Giudice: Alessandra Zingales
Reato: 186, co. 2 lett. B) e comma 2 bis del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285
Esito: Condanna (mesi 8 di arresto e di euro 1.800,00 di ammenda)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Alessandra ZINGALES alla pubblica udienza del 15.04.2021 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di: (...), nato a (...) il (...), residente ed elett. dom. in (...) Libero - assente difeso d'ufficio dall'Avv. (...) del Foro di Nola - presente IMPUTATO del reato p. e p. dall'art. 186, co. 2 lett. B) (capo così corretto all'odierna del 6.12.2018) e comma 2 bis del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 perché si poneva alla guida dell'autovettura (...), in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico pari al valore medio tra 1,33 g/l e 1,24 g/l. Con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale. In Ottaviano il 15.10.2017 (Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta a giudizio del 16.05.2018, il PM sede ha esercitato l'azione penale nei confronti di (...) per la contravvenzione riportata nella contestazione che precede, disponendone la comparizione dinanzi alla scrivente Giudice per l'udienza del 6.12.2018.
In tale udienza, riscontrata l'omessa notifica del decreto introduttivo all'imputato, ne era disposta la rinnovazione ed il P.M. procedeva alla rettifica del capo di imputazione come
sopra indicato; il processo veniva poi rinviato all'udienza del 19.09.2019 per l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale.
In tale data la scrivente era assente per congedo ed il processo era rinviato al 26.03.2020, ma neppure a tale udienza il processo poteva essere celebrato a seguito delle misure adottate per affrontare l'emergenza correlata ai fenomeni epidemiologici del COVID - 19, venendo rinviato d'ufficio al 10.09.2020 - con sospensione dei termini di prescrizione fino al 30.06.2020 - poi al 3.12.2020, essendo in quella data la scrivente assente per congedo, ed infine al 15.04.2021, avendo il difensore fatto pervenire istanza di differimento per legittimo impedimento, essendo affetta da COVID.
In data odierna era presente il teste di P.G., Ass. C. (...) e, dopo le formalità di apertura del dibattimento e l'acquisizione documentale del P.M. (segnatamente, verbale di contestazione del 15.10.2017 e verbale di accertamento del 17.10.2017) veniva escusso il teste, al cui esito il P.M. dichiarava di rinunciare agli testi e ne veniva revocata t'ordinanza ammissiva per superfluità. L'imputato non era presente per rendere esame e non vi etano verbali di interrogatorio da acquisirsi, sicché, in assenza di altra attività istruttoria da compiersi, la scrivente ha dichiarato la chiusura del dibattimento e l'utilizzabilità del materiale istruttorio legittimamente acquisito. Quindi ha dato la parola alle parti per le rispettive conclusioni e richieste, ritirandosi poi in camera di consiglio, al cui esito ha emesso la presente sentenza, resa pubblica mediante lettura in udienza ai presenti, per le motivazioni che seguono.
Motivi della decisione
L'essenziale ma completa istruttoria dibattimentale espletata consente di pervenire con certezza ad una pronuncia di condanna nei confronti dell'odierno imputato (...) per la contravvenzione a lui contestata.
In via preliminare occorre rilevare che, a causa dei differimenti delle udienze del 26.03.2020 (fino al 30.06.2020) e del 3.12.2020 (per mesi 2 e giorni 15), il termine di prescrizione è stato sospeso complessivamente per il periodo di mesi 5 e giorni 19.
Sempre in via preliminare, ai fini di chiarezza espositiva, giova evidenziare che il reato per cui si procede in questa sede si inserisce in una più ampia vicenda, che ha avuto come protagonista sempre il (...), che veniva tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, per I quali poi si è proceduto in altro procedimento, convalidato con giudizio direttissimo dinanzi ad altro Giudice. Viceversa la contravvenzione odierna non è stata attratta nell'ambito di quel procedimento e dunque per quel reato il (...) è stato deferito in stato di libertà dinanzi alla scrivente.
Passando ad esaminare nel concreto la vicenda, nel corso della sua escussione testimoniale, l'Ass.te C. (...), in servizio presso il Commissariato P.SD. di San Giuseppe Vesuviano, riferiva che in data 15.10.2017, mentre si stava recando al lavoro con la propria autovettura, mentre percorreva con la propria autovettura (...) intorno alle 18,45, per dirigersi verso il Commissariato dove avrebbe preso servizio di lì a poco, si avvedeva di un piccolo sinistro stradale avvenuto poco più avanti e notava un uomo (poi identificato nell'odierno imputato) che stava aggredendo un ragazzo, prendendolo a schiaffi, ragion per cui interveniva per cercare di sedare gli animi. Anziché placarsi, il (...) dirigeva la propria ira verso il nuovo venuto, apostrofandolo pesantemente con atteggiamento minaccioso ed iniziando ad ingiuriarlo. L'Ass. Romano, a quel punto, chiamava il proprio Commissariato per chiedere rinforzi e nel frattempo veniva affiancato dal Cat. (...) che, anch'egli in transito sulla stessa via, aveva visto un agente di Polizia in difficoltà ed era intervenuto per dare supporto. Il (...), a quel punto, con modalità ancora più violente ed aggressive, si rivolgeva anche verso il nuovo venuto, iniziando a spintonarlo ed insultarlo, giungendo persino ad aggredire entrambi gli ufficiati di P.G. che cercavano di sottrarsi alla sua furia e a quella della donna che lo accompagnava, anche lei intervenuta nel tafferuglio a dar man forte al compagno, al punto da aggredire con morsi e calci sia il Cap. (...) che l'ass. (...). Nel frattempo erano sopraggiunti i rinforzi, sia dal Commissariato di San Sebastiano che dalla Stazione Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, che solo con molta fatica e dopo aver scongiurato il tentativo del (...) di abbandonare la scena riuscivano a riportare la calma e a placare l'aggressione del furioso automobilista.
Condotto presso gli uffici della Radiomobile di Castello di Cisterna, il (...) veniva muto in arresto e acconsentiva a sottoporsi ad alcoltest, che dava esito positivo, essendogli stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,33 g/l alla prima misurazione e di 1,24 g/l alla seconda, effettuata dopo circa venti minuti. Il (...) veniva pertanto deferito all'Autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 186 C.d.S.
Peraltro, il teste ha riferito di aver constatato di persona che O (...) presentava elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, quali eloquio sconnesso, alterazioni della deambulazione e del movimento, alito vinoso, etc. (elementi, questi che la costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito possano provare la sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente di veicolo v. la sent. Cass. SS.UU. Penali, 5.02.1996, n. 12999 e la più recente pronuncia, sempre conforme, della 4, n. 48251 del 29.11.2012.
Dal verbale di accertamento in atri, poi emerge con chiarezza che il (...) era stato ritualmente avvisato della sua facoltà di farsi assistere da un difensore nello svolgimento dell'attività e che l'imputato sul punto aveva dichiarato di riservarsi, senza tuttavia poi aver inteso avvalersi della predetta facoltà, sicché gli operanti avevano proceduto alla misurazione in assenza del difensore. Inoltre, dalle dichiarazioni del teste escusso, è emerso con chiarezza che la responsabilità del sinistro che aveva scatenato la reazione violenta del (...) era riferibile proprio a lui, che probabilmente sotto l'effetto dell'alcol, non aveva avuto la prontezza di frenare tempestivamente all'incrocio, andando a tamponare l'autovettura dinanzi a lui; infatti, sul punto, il teste dichiarava di aver nitidamente sentito il ragazzo aggredito dire la frase "Non solo mi ha provocato un danno, ma mi picchia pure", riferita proprio all'aggressione del (...).
Orbene, sul punto si è formata una ormai copiosa giurisprudenza della Suprema Corte, seguita da quella di merito, che ha delineato chiaramente la disciplina applicabile agli accertamenti medici da cui ricavare lo stato di ebbrezza alcolica di un soggetto indagato, che ha distinto diverse ipotesi.
L'art. 186 C.d.S. (D.Lgs., n. 285 del 30 aprile 1992) individua diverse modalità di accertamento del tasso alcolemico delle persone coinvolte in incidenti stradali da parte degli agenti di polizia giudiziaria. In particolare, laddove ne ricorrano le condizioni (ossia quando gli accertamenti qualitativi non invasivi di cui all'art. 186, co. 3, abbiano dato esito positivo, o in ogm caso di incidente stradale - come nel caso di specie - ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente versi in alterazione psicofisica dovuta all'alcol), gli accertatori potranno procedere a norma dell'art. 186, co. 4, ossia tramite esame spirometrico, effettuato con etilometro in dotazione. In tal caso, l'accertamento è a tutti gli effetti un atto investigativo di P.G. vero e proprio, come tale riconducibile, pacificamente, al combinato disposto degli arti. 354 c.p.p. e 114 disp, att. c.p.p., e pertanto, affinché sia legittimamente effettuato, sarà necessario il previo avviso alla persona della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (Cass., Sez. Un., n. 15453 del 29 gennaio 2016); avviso, viceversa, affatto non necessario nel caso degli accertamenti qualitativi non invasivi di cui al comma 3, avendo essi mera natura preliminare rispetto all'accertamento di cui al comma 4.
Il tasso alcolemico, tuttavia, può essere accertato anche a norma del successivo comma 5 dell'art. 186, che è il caso che pone maggiori problematiche. Esso prevede infatti che, in caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l'accertamento possa essere effettuato presso le strutture sanitarie mediante l'utilizzo di esami medici, in particolare di prelievi ematici o delle urine, rispetto ai quali occorre tracciare una distinzione preliminare di grande importanza. Tali accertamenti medici, infatti, possono essere effettuati o in quanto necessari alla cura della persona - e quindi come tali previsti dai protocolli sanitari del caso - ovvero su impulso esclusivo della P.G., vale a dire ad esclusivi fini di accertamento penale.
Nel primo caso, avendo natura di atti terapeutici e non di indagine, non necessitano del previo avviso di cui all'art. 114 disp, att. c.p.p., e le risultanze di tali accertamenti potranno ordinariamente entrare nel processo penale in qualità di prove documentali, secondo i criteri ordinari (Cass., Sez. IV, n. 53293 del 27 settembre 2016, Rv. 268690; Cass., Sez. IV, n. 38458 del 4 giugno 2013, Rv. 257573).
Nel secondo caso, invece, gli accertamenti sono compiuti per esclusive esigenze di indagine, e sono dunque atti di P.G., ai quali deve essere applicato l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (Cass., Sez. IV, n. 51284 del 10 ottobre 2017), poiché, in tal caso, trova applicazione l'art. 348 co. 4 c.p.p., che permette agli organi di P.G. di avvalersi di persone dotate di specifiche competenze tecniche laddove debbano essere compiuti accertamenti che le richiedano.
Quindi, la giurisprudenza di legittimità costante ritiene che in tema di guida in stato di ebbrezza sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria (Cass., IV, n. 3340 del 22 dicembre 2016; Cass., Sez. IV, n. 7967 del 6 dicembre 2015). Quanto alla forma di tale avviso, si afferma che esso non necessita di formule sacramentali, purché sia idoneo al raggiungimento dello scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto (Cass., III, n. 23697 del 1 marzo 2016; Cass., IIII, n. 4945 del 17 gennaio 2012).
Ebbene, facendo applicazione dei principi sopra espressi al caso di specie, occorre evidenziare che dal verbale di accertamento è emerso con chiarezza che il militare verbalizzante ha proceduto al rilievo attraverso l'etilometro di cui era dotata la pattuglia dei Carabinieri intervenuti sul posto a seguito di chiamata da patte della Centrale Operativa, su richiesta del Gap. (...) (ai sensi dell'art. 186 co. 4 C.d.S., come sopra indicato) e di aver ritualmente avvisato il (...) della sua facoltà di farsi assistere da un difensore. Nel contempo, dalle sue dichiarazioni circa la tempistica del loro intervento sul luogo del sinistro, si può altresì evincere che i militari intervenuti hanno potuto riscontrare personalmente nel (...) i classici elementi sintomatici di uno stato di alterazione alcolica (alito vinoso, eloquio sconclusionato, andatura barcollante), come affermato dal teste escusso.
Tutto quanto sopra espresso conduce ad affermare che l'ipotesi accusatoria ha trovato competo riscontro nell'istruttoria dibattimentale, dovendosi dichiarare la penale responsabilità dell'odierno imputato per il reato a lui contestato, anche in relazione all'aggravante, e alla consequenziale pronuncia di condanna.
Venendo alla determinazione della pena da irrogare in concreto, esclusa la possibilità del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per tutto quanto sopra rappresentato, si stima equa la pena di mesi 8 di arresto e di euro 1.800,00 di ammenda, determinata partendo dalla pena base di mesi quattro di arresto ed euro 900,00 di ammenda, poi aumentata fino alla pena inflitta in virtù dell'applicazione della circostanza aggravante correttamente contestata.
Alla declaratoria di responsabilità, segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
Non ricorrono le condizioni per la concessione della sospensione della pena, avendone il (...) già goduto in passato.
All'imputato, quale conseguenza dell'accertamento dei reati, va inoltre applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186, comma 2 lett. b), cit., per un periodo che si stima equo commisurare in mesi 9, ed il fermo amministrativo del veicolo da lui guidato, di proprietà dello stesso imputato, per un periodo di 180 giorni.
Le motivazioni sono contestuali.
PQM
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara (...) colpevole del reato a lui ascritto e per l'effetto lo condanna alla pena di mesi 8 di arresto e di euro 1.800,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l'art. 186, comma 2 lett. b) C.d.S., applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di mesi 9.
Letto l'art. 186, comma 2 bis C.d.S., dispone il fermo amministrativo del veicolo tg. (...) per il periodo di giorni 180.
Motivazione contestuale.
Così deciso in Nola il 15 aprile 2021.
Depositata in Udienza il 15 aprile 2021.