top of page

Tribunale di Nola - 914/21 - GM Raffaella de Majo- Guida in stato di ebbrezza - Condanna

Tribunale Nola, 03/05/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/05/2021), n.914

Giudice: Raffaella de Majo

Reato: 186, comma 2 lettera b) e comma 2 sexies del D.Lvo n. 285/92

Esito: Condanna (giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice monocratico del Tribunale, Raffaella de Majo, alla

pubblica udienza del 27 aprile 2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(...), nato in (...) il (...), residente in (...), ed elettivamente

domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore;

difeso di fiducia dagli avv. (...) e (...).

- libero, presente

IMPUTATO (come da allegato)

Con l'intervento del V.P.O.: dott.ssa (...)

IMPUTATO

per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2 lettera b)

e comma 2 sexies del D.Lvo n. 285/92 per aver guidato l'autovettura

(...) in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche,

con tasso alcolemico accertato in 0,89 g/i (compreso tra 0,8 g7l e

1.5 g/l) con l'aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22 e

le ore 7 in Somma Vesuviana il 4 agosto 2016

(Si omettono le conclusioni delle parti)



Svolgimento del processo

Con decreto di citazione diretta giudizio emesso dal PM in sede. (...) veniva citato innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.


Alla prima udienza, tenutasi il 20.03.2018, il Got. dr.ssa Fedele, - atteso l'imminente subingresso nel suo ruolo della dr.ssa Anna Imparato, trasferita medio tempore ad altra sede giudiziaria, del giudice Raffaella de Majo - dopo aver preliminarmente dichiarato l'assenza dell'imputato, rinviava il procedimento sul ruolo della scrivente all'udienza del 16.10.2018 come da decreto del Presidente n. 2/2018.


All'udienza del 16.10.2018, si dava atto del mutamento della persona fisica del P.M. Preliminarmente su sollecitazione difensiva, il P.M. disponeva la rinnovazione del decreto all'imputato presso il domicilio eletto ai sensi dell'art 161 c.p.p., segnatamente presso il difensore e rinviava il processo a tal uopo.


All'udienza del 22.01.2019 il giudice preliminarmente dava atto della regolarità della notifica all'imputato e, dichiaratane la assenza, stante l'assenza giustificata del teste dell'accusa, rinviava il processo il 14.5.2019.


In tale data il processo subiva un ulteriore differimento per i medesimi motivi.


11 29.10.2019 il giudice, stante l'assenza giustificata del teste del PM, rinviava il processo al 14.01.2020. Del pari accadeva alla data suindicata il processo.


L'udienza fissata per il 7.04.2020 veniva rinviata d'ufficio al 15.9.2020in forza del D.l. del 17 marzo 2020 n, 20 ed in particolare dell'art. 83 recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.


In tale data si dava allo dell'assenza del teste a carico di cui il PM non aveva prova della citazione e, pertanto, il processo veniva rinviato al 17.11.2020.


Alla data suindicata le parti prestavano il consenso all'inversione nell'ordine di assunzione delle prove, procedendosi all'audizione del teste della difesa (...).


Il 16.02.2021 veniva escusso l'assistente capo (...). Il PM produceva prova dei risultati dell'etilometro nonché verbale di interrogatorio dell'imputato che il Tribunale acquisiva ex art. 513 c.p.p. Si procedeva, poi, all'escussione del teste a discarico (...). Il difensore chiedeva un rinvio per la discussione e, nulla opponendo il PM. il Tribunale rinviava il processo all'udienza del 30.3.2021 con sospensione dei termini prescrizionali.


Il 30.3.2021 il processo veniva rinviato stante l'adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze.


In data odierna l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni. Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il giudice invitava quindi le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe, ritirandosi poi in camera di consiglio, al l'esito della quale decideva come da dispositivo allegato al verbale d'udienza, riservando i motivi nei termini di legge.


Motivi della decisione

Sulla scorta dell'istruttoria dibattimentale va senza dubbio dichiarata la penale responsabilità di (...) per il reato aggravato a lui ascritto in rubrica.


Con unico capo di imputazione (...) era accusato del reato di cui all' art. 186 comma 2 lettera b) e comma 2 sexies del D.L. vo n. 582/1992 (cd Codice della Strada), per aver guidato l'autovettura (...) in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato in 0,89 g/l (compreso tra 0,8 g/l e 1.5 g/l), con l'aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22 e le ore 7.


Le risultanze processuali consentivano di comprovare ampiamente l'ipotesi accusatoria descritta. Giova sul punto evidenziare che gli elementi di prova portati al vaglio di questo giudice sono costituiti innanzitutto dalle dichiarazioni rese dal teste del PM, il vice ispettore in servizio all'epoca dei fatti presso la Polizia di Stato di Napoli (...).


Con riferimento a tale prova dichiarativa devono essere seguiti i canoni di valutazione che la giurisprudenza della Suprema Corte indica quando la piattaforma probatoria sia costituita da fonti dichiarative rese da persone estranee rispetto alla vicenda processuale.


Ebbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ribadito da Cass. Sez. I 16 dicembre 1999 - 14 aprile 2000) l'affermazione secondo cui se deve ritenersi esclusa la possibilità di recepire acriticamente una testimonianza senza un vaglio critico dell'attendibilità della stessa, svolto assumendo a riscontro tutti gli elementi della vicenda; la prova deve ritenersi sussistente e raggiunta quando la testimonianza risulti logicamente e armonicamente inserita nel contesto dell'intera vicenda. Applicando al caso di specie la esposta regola di giudizio, ritiene questo giudice che non vi sia motivo di dubitare dell'attendibilità delle testimonianze rese dal teste escusso, attesa l'assenza di incongruenze o di altri vizi logici che hanno caratterizzato le dichiarazioni rese. Il dichiarante, per altro, oltre a ricostruire con precisione ogni singola fase dell'indagine cui ha partecipato, ha riportato anche gli elementi di contorno degli eventi, oltre agli esiti degli accertamenti effettuati per pervenire alla identificazione dell'imputato, e ciò fa propendere per la attendibilità del narrato offerto, dato questo che va letto in uno alla credibilità del medesimo, rivestendo questi, nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale, veste, questa, che lascia presupporre mancanza di interesse privato all'esito de! processo.


Tanto premesso, i fatti nella loro materialità possono essere così ricostruiti.


In data 4.8.2016, alle ore 3:00 circa, il personale della Polizia di Stato di Napoli, nel corso di un servizio di vigilanza stradale sulla cd 268 (la strada che collega Napoli ad Angri), nel transitare sulla suddetta superstrada a bordo di un veicolo, veniva sorpassata da una macchina - una (...), a forte velocità. Pertanto, i poliziotti si davano all'inseguimento di detta automobile che veniva Pennata all'altezza del km 9.


Gli operanti rilevavano a bordo dell'autovettura la presenza di un uomo, identificato poi nell'odierno imputato, che versava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto presumibilmente all'assunzione di bevande alcoliche in quanto la vicinanza fisica con lo stesso permetteva agli agenti di percepire in maniera inequivocabile l'alito vinoso del (...); questi, per di più. manifestava un equilibrio precario e occhi lucidi.


Dunque, informato delle facoltà di legge, questi veniva sottoposto all'accertamento con l'etilometro.


Il vice ispettore (...) - escusso in sede dibattimentale il 16.02.2021 - specificava che (...) si era posto alla guida di un veicolo a fortissima velocità, sorpassando due veicoli con manovra azzardata ponendosi sulla corsia opposta a quella di marcia. Fermato, l'odierno pervenuto era stato sottoposto dapprima al precursore "alcol-blow", apparecchiatura in grado di accertare la presenza di alcool, e poi successivamente ad un ulteriore accertamento con etilometro, apparecchiatura omologata dal Ministero degli Interni, che rileva il tasso alcolemico in percentuale. Orbene gli accertamenti eseguiti davano esisto positivo; precisamente lo stesso sottoposto a bene due prove intervallate di otto minuti, presentava un tasso alcolemico pari a 0,92 g/l all'esito della prima prova e nonché pari a 0,89 g/l all'esito della seconda.


Pertanto (...) veniva deferito all'autorità giudiziaria per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool.


Ebbene da quanto risultava dal verbale di interrogatorio delegato della persona sottoposta ad indagini recante data 1.12.2017 (...) ammetteva che prima di essere sottoposto all'alcool teste aveva preso parte ad una cena con amici nel corso della quale egli aveva bevuto un boccale di birra grande ed una grappa; rimarcava che era la prima volta che aveva ingerito così tanto alcool, essendosi "lasciato prendere la mano perché stavamo in comitiva ed era una sera di agosto", rimarcava di aver portato a terni ine il percorso riabilitativo che gli aveva consentito di conseguire nuova patente di guida.


I testi a discarico tentavano maldestramente di ridimensionare i fatti, fornendo una versione in parziale contrasto con le stesse dichiarazioni sostanzialmente confessori e dell'imputato e con le risultanze dell'etilometro.


Il teste (...), cugino dell'odierno giudicabile, dichiarava di essere stato in compagnia di (...) la sera dei fatti. Insieme avevano bevuto una birra in un pub, dividendo Ì1 boccale in quattro, proprio al fine di evitare di incorrere in qualche controllo. Quella sera (...) si era messo alla guida assolutamente lucido. Del medesimo tenore le dichiarazioni rese da (...), amico dell'imputato, anch'egli partecipe alla cena al pub che precedeva l'accertamento su strada che ha poi dato causa al presente procedimento.


Sulla scorta di tali emergenze, appare evidente la ricorrenza del reato rubricato.


Ed invero, per pacifica giurisprudenza, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 186 del dec. leg.vo n. 285/1992 (CDS) è sufficiente che il conducente si trovi in stato di ebbrezza tale da scemare la necessaria prontezza di riflessi indispensabili per la sicurezza della guida.


Sebbene ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, gli "accertamenti qualitativi non invasivi" non danno necessariamente luogo, quando abbiano esito positivo, ad accompagnamento del soggetto al più vicino ufficio o comando, onde effettuare, come previsto dal successivo comma 4 dello stesso art. 186, l'ulteriore accertamento "con strumenti e procedure determinati dal regolamento", dovendosi invece ritenere consentito che tale ulteriore accertamento sia effettuato anche sul posto, purché con apparecchi quali l'etilometro previsto e disciplinato dall'art. 379 regolamento c. strad. (Cassazione penale, sez. IV, 11/02/2009, n. 8805), nel caso di specie, i militari operanti sottoponevano il (...) ad un duplice accertamento, verificando in sostanza mediante etilometro omologato, in quanto concesso in dotazione alle forze dell'ordine dal Ministero degli Interni, la presenza di un tasso alcolemico in percentuale pari a 0,89 g/l.


Le due prove intervallate da otto minuti, evidenziavano un tasso alcolemico pari a dapprima a 0,92 g/l e poi a 0,89 g/l (cfr. escussione del teste di p.g., prove alcoltest, verbale di contravvenzione). Sulla scorta di tali emergenze, era evidente la ricorrenza del reato rubricato.


Invero, ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente di autoveicoli, l'accertamento strumentale effettuato mediante l'etilometro trovava conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato.


Gli art. 186 c. strad. e 379 del relativo regolamento richiedono, peraltro, soltanto che l'accertamento tecnico venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcoolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di almeno cinque minuti: il che era quanto accadeva nella specie (Cassazione penale, sez. IV, 29/09/2009, n. 41846; Cass. pen., sez. un., n. 1299 del 1996, Cass. pen. n. 28547 del 2008, Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2005 n. 36922, Cass. pen., sez. IV, 30 marzo 2004 n. 45070, Cass. pen. sez. IV, 4 maggio 2004 n. 39057, Cass. pen., sez. IV, 9 giugno 2004 n. 32961. In senso conforme: Cass. pen., sez. III. 16 marzo 1999 n. 1049)


Né, ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, gli "accertamenti qualitativi non invasivi" danno necessariamente luogo, quando abbiano esito positivo, ad accompagnamento del soggetto al più vicino ufficio o comando, onde effettuare, come previsto dal successivo comma 4 dello stesso art. 186, l'ulteriore accertamento "con strumenti e procedure determinati dal regolamento", dovendosi invece ritenere consentito che tale ulteriore accertamento sia effettuato anche sul posto, purché con apparecchi quali l'etilometro previsto e disciplinato dall'art. 379 regolamento c. strad. (Cassazione penale, sez. IV, 11/02/2009, n. 8805).


In definitiva, viste le risultanze dell'esame, il prevenuto si rendeva responsabile della violazione di cui all'art. 186 lett. b) D.Lgs. 285/1992 (tasso alcol emico superiore a 0,8g/l ma non superiore a 1,5 g/l).


Nel caso di specie ricorreva l'aggravante di cui all'art. 186 comma II 2 sexies, poiché il reato era stato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. In particolare, così come risultava dall'escussione del vice ispettore (...), l'accertamento era stato posto in essere alle ore 03:00 della notte e tale dato era riscontrato documentalmente (cfr. verbale di accertamento in atti).


Non può accogliersi l'eccezione difensiva circa l'inutilizzabilità degli accertamenti svolti nei confronti del (...) per mancanza degli avvisi di farsi assistere da un difensore.


Al riguardo, la Suprema Corte di legittimità ha più volte chiarito (cfr. Cass. Pen., sentenza n. 34886 del 6.8.2015) che, nel caso in cui l'accertamento alcolemico o tossicologico si renda necessario in presenza di elementi integranti una notizia di reato (qualificata e condizionata poi dagli esiti del medesimo) ricorre il paradigma normativo dell'atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, da ricondursi alle previsioni dell'art. 354 c.p.p., commi 2 e 3. A conclusioni opposte deve invece pervenirsi qualora lo stesso accertamento (eseguito vuoi tramite etilometro, vuoi previo prelievo ematico all'interno di struttura nosocomiale) sia determinato da esigenze meramente esplorative, risultando, in tal caso, espressione di un'attività di polizia amministrativa ovvero nel caso di prelievo ematico (poi legittimamente utilizzato ai fini all'accertamento dell'etilemia) eseguito a fini terapeutici, nell'ambito di apposito protocollo medico, nei confronti di soggetto ricoverato in via d'urgenza al pronto soccorso a seguito di incidente stradale qualora non si configuri alcun indizio di reato (Cass. pen., Sez. 4, n. 34145 del 21/12/201 l). Tanto premesso, deve esser ricondotta invece a vera e propria attività di P.G. l'accertamento de quo eseguito esclusivamente su richiesta della P.G. In tal caso la relativa certificazione risulta utilizzabile ai fini di prova nel procedimento, anche a prescindere dal consenso dell'interessato, e l'atto soggiace, quindi, quanto alla sua acquisizione ed utilizzabilità ai fini del giudizio, alla disciplina degli atti irripetibili di cui all'art. 431 c.p.p. Di talché, ove, come nel caso concreto, l'accertamento del tasso alcolemico e tossicologico integri i presupposti dell'atto urgente ed indifferibile di P.G., la Polizia Giudiziaria, prima del compimento dell'atto, è tenuta, ex art. 114 disp. att. c.p.p., ad avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, senza tuttavia che sia necessario preventivamente procedere alla nomina di un difensore di ufficio, qualora quello di fiducia non sia stato nominato o, se nominato, non sia comparso.


Nel caso di specie il verbale di accertamento urgente sulla persona del (...) eseguito il 4.8.2016 alle ore 3.15 contiene l'espresso avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, facoltà della quale il (...) volontariamente decideva di non avvalersene (cfr. verbale in atti debitamente sottoscritto dal giudicabile).


In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefaciente degli stessi (Cassazione Penale. Sez. 4 -, Sentenza n. 3913 del 17/12/2020 Ud. (dep. 02/02/2021) Rv. 280381 -01.


Quanto al corretto funzionamento dell'etilometro, basterà rammentare che, quanto alla valenza probatoria dell'alcooltest ai fini e per gli effetti dell'affermazione di responsabilità per la contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool, vige il principio, pacifico, in forza del quale l'esito positivo dell'alcooltest è idoneo a costituire prova delta sussistenza dello stato di ebbrezza ed è semmai onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità dell'apparecchio (tra le tante, Sez. 4, 10 maggio 2012, De.). In altri termini, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione (cfr. Cassazione penale Sez. 4 - n. 28887 del 11/06/2019 Ud. (dep. 03/07/2019); Sez. 4, n. 48840 del 24/11/2015).


Nel caso di specie peraltro il teste di p.g. (...) veniva dalla Difesa interrogato sul punto, avendo cosi modo di fugare ogni dubbio: non solo riferiva che l'etilometro utilizzato fosse stato omologato, che fosse dotato di certificato di avvenuta omologazione ma anche che vi fosse anche la documentazione comprovante i regolari controlli e revisioni dell'apparecchio (cfr. verbale sten udienza del 16.2.2021, p. 5).


Non pare accoglibile la richiesta difensiva di assoluzione per non punibilità ai sensi dell'art 131 bis c.p.; il fatto per come commesso appare altamente pericoloso: (...) si poneva alla guida di un veicolo a fortissima velocità, percorrendo una superstrada, sorpassava due veicoli con manovra azzardata ponendosi sulla corsia opposta a quella di marcia.


In tema di circolazione stradale. l'articolo 186, comma 2, del codice della strada, configura ipotesi contravvenzionali di pericolo presunto, rispetto all'attitudine che la condizione alterata del conducente ha ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo, da individuare nella vita e nell'integrità personale. Una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l'offesa a essa sottesa, resta, però, sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole. Ciò si riflette sull'apprezzamento circa l'applicabilità dell'articolo 131-bis del Cp, nel senso che compete al giudice di accertare, alla luce di tutte le peculiarità del caso, ed anche laddove si tratti della fattispecie più grave prevista dalla lettera c) dell'articolo 186, comma 2. del codice della strada, se il fatto illecito abbia generato o no un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati (Cassazione penale sez. IV, 09/11/2018, n. 54018: nella specie, la Corte, proprio relativamente alla contestazione del reato di cui all'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, ha annullato la sentenza limitatamente al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, rilevando l'erroneità di tale diniego, motivato impropriamente solo valorizzando il dato di fatto che si trattava dell'ipotesi contravvenzionale più grave).


In ordine al trattamento sanzionatorio, appaiono concedibili le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. in ragione della necessità di meglio adeguare la pena al caso concreto e considerato che (...) effettuava un percorso riabilitativo che gli aveva consentito di conseguire nuova patente di guida. D'altronde deve considerarsi che le circostanze attenuanti generiche, stante la loro atipicità, servono proprio a consentire al giudice di valutare elementi di fatto particolarmente significativi, sia di natura oggettiva che soggettiva, capaci di far risaltare il valore positivo del fatto, elementi positivi che sono rilevabili nel presente processo per quanto appena riferito.


Deve, tuttavia, osservarsi che. in tema di guida in stato di ebbrezza, qualora - come ne) caso di specie - concorra la circostanza ad effetto speciale di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2 - sexies, cod. strada) con una circostanza attenuante (nella specie, le attenuanti generiche), deve essere operato l'aumento previsto dal raggravante di cui all'art. 186. comma 2 - sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all'art. 186, comma 2 - septies. e. quindi, successivamente apportare l'eventuale diminuzione dettata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla componente detentiva e pecuniaria della pena.


Tanto premesso, valutati gli indici di commisurazione di cui all'art. 133 c.p., ricorrendo una ipotesi di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 186 del CdS aggravato dalle ipotesi di cui al comma 2 sexies - che non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche -, considerate, altresì, concedibili le circostanze attenuanti generiche, si stima equo irrogare la pena di giorni 20 di arresto ed Euro 800,00 di ammenda (così determinata: p.b. mesi 30 giorni di arresto ed euro 900,00 di ammenda : aumentata nella misura euro 300,00 euro di ammenda in ragione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 - sexies CdS; diminuita nella misura di giorni 10 di arresto ed euro 400,00 di ammenda in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sino ad arrivare alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda.


Consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.


Sospensione della patente per mesi sei come per legge.


Non può essere concesso l'invocato beneficio della pena sospesa. Invero dal casellario emerge che (...) aveva già patteggiato la pena per guida senza patente (sebbene poi tale reato sia stato abrogato per intervenuta depenalizzazione) e false dichiarazioni sulla propria identità; la tipologia dei fatti, commessi peraltro a due anni da quelli per cui si procede, impedisce a questo giudice di poter effettuare quella prognosi di non recidivanza necessaria alla concessione del beneficio in parola.


PQM

Letti gli artt., 533 e 535 c.p.p.,


dichiara (...) colpevole del reato aggravato ascrittogli e concesse le attenuanti generiche lo condanna alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.


Applica all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei.


Così deciso in Nola il 27 aprile 2021.


Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2021.

bottom of page