Tribunale Nola, 03/05/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 03/05/2021), n.914

Giudice: Raffaella de Majo
Reato: 186, comma 2 lettera b) e comma 2 sexies del D.Lvo n. 285/92
Esito: Condanna (giorni 20 di arresto ed euro 800,00 di ammenda)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice monocratico del Tribunale, Raffaella de Majo, alla
pubblica udienza del 27 aprile 2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
(...), nato in (...) il (...), residente in (...), ed elettivamente
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore;
difeso di fiducia dagli avv. (...) e (...).
- libero, presente
IMPUTATO (come da allegato)
Con l'intervento del V.P.O.: dott.ssa (...)
IMPUTATO
per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2 lettera b)
e comma 2 sexies del D.Lvo n. 285/92 per aver guidato l'autovettura
(...) in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche,
con tasso alcolemico accertato in 0,89 g/i (compreso tra 0,8 g7l e
1.5 g/l) con l'aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22 e
le ore 7 in Somma Vesuviana il 4 agosto 2016
(Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta giudizio emesso dal PM in sede. (...) veniva citato innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.
Alla prima udienza, tenutasi il 20.03.2018, il Got. dr.ssa Fedele, - atteso l'imminente subingresso nel suo ruolo della dr.ssa Anna Imparato, trasferita medio tempore ad altra sede giudiziaria, del giudice Raffaella de Majo - dopo aver preliminarmente dichiarato l'assenza dell'imputato, rinviava il procedimento sul ruolo della scrivente all'udienza del 16.10.2018 come da decreto del Presidente n. 2/2018.
All'udienza del 16.10.2018, si dava atto del mutamento della persona fisica del P.M. Preliminarmente su sollecitazione difensiva, il P.M. disponeva la rinnovazione del decreto all'imputato presso il domicilio eletto ai sensi dell'art 161 c.p.p., segnatamente presso il difensore e rinviava il processo a tal uopo.
All'udienza del 22.01.2019 il giudice preliminarmente dava atto della regolarità della notifica all'imputato e, dichiaratane la assenza, stante l'assenza giustificata del teste dell'accusa, rinviava il processo il 14.5.2019.
In tale data il processo subiva un ulteriore differimento per i medesimi motivi.
11 29.10.2019 il giudice, stante l'assenza giustificata del teste del PM, rinviava il processo al 14.01.2020. Del pari accadeva alla data suindicata il processo.
L'udienza fissata per il 7.04.2020 veniva rinviata d'ufficio al 15.9.2020in forza del D.l. del 17 marzo 2020 n, 20 ed in particolare dell'art. 83 recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.
In tale data si dava allo dell'assenza del teste a carico di cui il PM non aveva prova della citazione e, pertanto, il processo veniva rinviato al 17.11.2020.
Alla data suindicata le parti prestavano il consenso all'inversione nell'ordine di assunzione delle prove, procedendosi all'audizione del teste della difesa (...).
Il 16.02.2021 veniva escusso l'assistente capo (...). Il PM produceva prova dei risultati dell'etilometro nonché verbale di interrogatorio dell'imputato che il Tribunale acquisiva ex art. 513 c.p.p. Si procedeva, poi, all'escussione del teste a discarico (...). Il difensore chiedeva un rinvio per la discussione e, nulla opponendo il PM. il Tribunale rinviava il processo all'udienza del 30.3.2021 con sospensione dei termini prescrizionali.
Il 30.3.2021 il processo veniva rinviato stante l'adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze.