Si sottopone all'attenzione dei lettori questa sentenza del Tribunale di Lodi che ha assolto l'imputato al quale veniva contestato il reato di cui all'art. 2, comma 3, del D. L. 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-.19", per non avere osservato un ordine legalmente dato dall'Autorità per impedire l'invasione o la diffusione di una m alattia infettiva dell'uomo.
In particolare, per avere violato la restrizione sanitaria con isolamento domiciliare perché positivo al virus Covid19.

Tribunale Lodi, 29/08/2022, (ud. 29/08/2022, dep. 29/08/2022), n.290
Rilevato
Il Pubblico Ministero ha chiesto emettersi decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato, per il reato indicato in epigrafe.
L'imputazione si fonda anzitutto sul contenuto dell'annotazione di Polizia Giudiziaria del 24 gennaio 2022, redatta dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Lodi, di protocollo - n. 17789/2022 MIPGWEB, il cui contenuto è di séguito riportato testualmente, nelle parti di interesse per il giudizio. Vi si legge quindi che "(...) nel transitare lungo via Defendente a Lodi, si procedeva al controllo di un'autovettura marca Opel modello Kart targata -omissis-- e dei suoi tre occupanti". "Il conducente veniva identificato per P. M. mentre i due occupanti per C. L. e K. M. M., quest'ultimo figlio del proprietario del veicolo":
Ebbene, "da accertamenti effettuati in banca dati S.D.I. emergeva che a carico del P. risultava una restrizione sanitaria in atto, inserita in data 21.01.2022 dal Comando Provinciale Ufficio Focal Point di Milano e recitante "Persona sottoposta ad isolamento obbligatorio perché positiva covid 19 (...)"".
"Si interpellava il P. circa quanto emerso ed il medesimo asseriva di essersi recato presso una farmacia in data 19.01.2022 per effettuare un tampone rinofaringeo che, a suo dire, sarebbe risultato negativo, significando inoltre che non era a conoscenza della restrizione sanitaria di cui è destinatario".
"Il predetto veniva invitato a produrre qualsiasi documentazione atta a confermare quanto da lui dichiarato e, non essendone in grado, veniva indagato in stato di libertà ai sensi dell'art. 260 R.D. 1265/1934 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie poiché in violazione dell'art. 1 c. 2 lettera e) della Legge 35/2020".
"AI termine- degli atti di rito il P. veniva invitato a fare ritorno nell'immediato presso; la propria' abitazione e a rimanervi, avendo inoltre cura di - indossare i Dispositivi di Protezione Individuale previsti". Inoltre, gli operanti "invitavano il K. ed il C. a fare rientro a loro volta nelle proprie abitazioni 'poiché soggetti che hanno avuto un contatto diretto con un soggetto risultato positivo al Covid-19 ed a mantenere indossate le mascherine FFP2 di cui erano già in possesso (...)".
Secondo le informazioni raccolte dalla Polizia Giudiziaria, "i ragazzi al momento del controllo avevano appena terminato di trascorrere la serata all'interno del vicino "Bingo Palace"", motivo per cui gli operanti "prendevano contatti con la (...) responsabile dell'attività summenzionata (...), informandola che all'interno dei locali di cui sopra aveva trascorso la serata un soggetto positivo al Covid- 19".
Infine, nell'annotazione si precisa che "P. risultava possessore di Green Pass e che il controllo di quest'ultimo risultava regolare, significando che l'accesso ai -locali del "Bingo Palace" era avvenuto secondo normative ,vigenti" (annotazione Questura di Lodi, cit., pag. 2).
È altresì in atti la lettera della A.T.S. della città metropolitana di Milano, recante la data del 21 aprile 2022, in cui "si comunica che il sig. P. M. (...) è risultato essere caso covid-l9 a far data del 19/01/2022, a seguito di esito positivo di tampone nasofaringeo antigenico effettuato il medesimo giorno presso la farmacia Civesio, sita a San Giuliano Milanese (MI) in via della Liberazione n. 44".
"La disposizione", si legge ancora nella comunicazione dell'ATS, "di isolamento domiciliare obbligatorio è stata trasmessa via sms in data 20/01/2022 al seguente recapito telefonico: --omissis--".
"Successivamente, il sig. P. ha effettuato, presso l'istituto policlinico S. Donato S.p.a. di S. Donato Milanese, un tampone nasofaringeo molecolare in data 25101/2022 con esito positivo".
"L'isolamento domiciliare obbligatorio si è concluso in data 03/02/2022 a seguito di esito negativo di tampone nasofaringeo molecolare effettuato il medesimo giorno e refertato dall'ASST di Melegnano e della Martesana". "La disposizione di fine isolamento domiciliare obbligatorio (...) è stata trasmessa via sms in data 04/02/2022 al suddetto recapito telefonico" (Comunicazione ATS Milano 21/04/2022, cit.).
Il fatto, cosi come rappresentato nel capo di imputazione, in. base ai su richiamati atti d'indagine, è punito dall'art. 2, comma 3, del D. L. 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-.19", secondo cui "salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265".,
IÌ contenuto dell'obbligo penalmente sanzionato va ricercato nel disposto di cui all'art. 1, comma 6, del D.L. 33/2020, richiamato dalla norma incriminatrice, ove si prevede il "divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata".
La normativa su indicata, applicabile ratione temporis, è stata successivamente affiancata dall'identica disciplina di cui all'art. 13, comma 2 bis, del D.L. 22104/2021, n. 52, introdotta con D.L. 24 marzo 2022, n. 24, a decorrere dal 1° aprile 2022.
Analoga d