Affidamento in prova: avere un lavoro e una famiglia non basta per evitare il carcere
ESECUZIONE PENALE / Cass. n. 35871/26
Il reinserimento sociale non coincide con la semplice disponibilità di un lavoro o con l'esistenza di legami familiari. Sono condizioni favorevoli, certamente, ma non necessariamente indicative di un'evoluzione della personalità del condannato.
La Cassazione torna sui presupposti dell'affidamento in prova al servizio sociale, con particolare riferimento all'art. 47, comma 3-bis, ordinamento penitenziario, che consente l'accesso alla misura per pene, anche residue, non superiori a quattro anni, richiedendo una valutazione del comportamento tenuto almeno nell'anno precedente alla domanda.
Nel caso esaminato, il Tribunale di sorveglianza aveva formulato una prognosi favorevole valorizzando l'attività lavorativa e il contesto familiare, senza confrontarsi adeguatamente con i procedimenti penali relativi a fatti recenti e con il rifiuto del condannato di intraprendere percorsi dedicati alla violenza domestica.
La Corte precisa che la mancata ammissione di colpevolezza non costituisce, da sola, un ostacolo alla concessione della misura, così come non è necessario dimostrare una completa revisione critica del passato. Occorrono, tuttavia, elementi obiettivi dai quali emerga almeno l'avvio di un processo di cambiamento.
Né l'imposizione giudiziale di attività trattamentali può sostituire automaticamente la volontà personale di intraprenderle.
L'ordinanza viene annullata con rinvio per una nuova valutazione.
La misura alternativa non richiede che il condannato sia già cambiato, ma esige ragioni concrete per ritenere che abbia cominciato a farlo.
Cassazione penale sez. I, 02/10/2026, (ud. 02/10/2026- dep. 13/10/2026) - n. 36005
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha concesso a Lu.De. l'affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), formulando una prognosi positiva per l'esistenza di una attività lavorativa e un contesto famigliare, in relazione a complessive pene di oltre tre anni per reati di lesioni personali, resistenza, violenza privata, porto di armi, guida in stato di ebbrezza e maltrattamenti in famiglia.
2. Ricorre il Procuratore generale della Corte d'Appello di Bari che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'articolo 47, commi 1 e 3-bis ord. pen., e il vizio della motivazione poiché difetta il presupposto dell'avere serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta della misura alternativa, trascorso in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 dell'art. 47 ord. pen., tenuto conto dei procedimenti penali pendenti per vari reati anche caratterizzati dalla violenza alla persona, nonché della palesata mancata assunzione di responsabilità e del rifiuto di seguire percorsi trattamentali dedicati alla violenza domestica e a svolgere attività di volontariato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 47, comma 3-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, portante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", prevede che: "L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2".
2.1. Si tratta di una disposizione che consente, previa verifica dei presupposti ivi indicati e di quelli richiamati (comma 2), l'applicazione da parte del Tribunale di sorveglianza della misura alternativa dell'affidamento in prova per le condanne superiori a tre anni, ma inferiori a quattro; tale condizione, come noto (Sez. 1, n. 11916 del 23/02/2018, Ndao, Rv. 272314 - 01), non rientra nei casi di obbligatoria preventiva sospensione dell'ordine di carcerazione da parte del pubblico ministero ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
2.2. Il Tribunale di sorveglianza, pur avendo dato atto del superamento del limite triennale di pena da espiare e della esistenza, nell'anno precedente alla formulazione dell'istanza, di comportamenti penalmente rilevanti, ne ha omesso integralmente l'esame, così erroneamente disapplicando il precetto normativo dell'art. 47, comma 3-bis, ord. pen.
3. Ma il provvedimento è, altresì, viziato sotto altri profili.
3.1. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che "ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato" (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l'avvio del reinserimento sociale, mediante i quali è possibile saggiare l'affidabilità del condannato.
3.2. Come correttamente rileva il Procuratore generale ricorrente, cui motivatamente aderisce il Procuratore generale di questa Corte, il Tribunale di sorveglianza ha formulato una prognosi favorevole sull'idoneità della misura a favorire il percorso di reinserimento sociale del condannato, contraddicendo plurimi dati di valore totalmente opposto, dei quali aveva dato atto nella motivazione.
Sotto il profilo giudiziario, il provvedimento dà atto di una pendenza per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commessa nel 2025, e di un altro procedimento per plurimi reati accertati nel corso del 2025.
Si tratta di obiettive emergenze che sono state del tutto trascurate nell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato.
Sotto il profilo della revisione critica, l'ordinanza impugnata dà atto dell'indisponibilità del condannato, sia a seguire percorsi trattamentali dedicati alla violenza domestica, sia a svolgere l'attività di volontariato; si evidenzia altresì la negazione delle proprie responsabilità, atteso che il condannato nega le condotte delittuose in danno della ex moglie.
Anche in questo caso, si tratta di elementi obiettivi che il Tribunale di sorveglianza ha del tutto tralasciato di valutare.
3.3. In sostanza, i sopra richiamati elementi di fatto, che sembrano segnalare l'emersione di plurimi indici univocamente antitetici rispetto all'avvio di un percorso di revisione critica, nel senso di una sua mancanza anche embrionale, non sono stati presi in considerazione dal Tribunale di sorveglianza.
A ragione, dunque il Procuratore generale ricorrente ha sottolineato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, non potendo l'imposizione coatta di percorsi antiviolenza e di attività di volontariato, disposta dal Tribunale di sorveglianza, supplire alle carenze di volontà e di adesione del condannato a percorsi di rivisitazione critica che sono di natura strettamente personale.
3.4. Per costante giurisprudenza, il giudice deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e se sussistano le condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01). Deve "valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale" (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01).
3.5. Come detto, la motivazione è monca e contraddittoria, nonché non aderente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
4. L'ordinanza va, dunque, annullata perché il giudice di rinvio, facendo applicazione dei richiamati principi, provveda, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, a sanare le aporie logiche e le omissioni argomentative che si sono sopra rilevate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così è deciso, 02 ottobre 2026.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2026.