Con la sentenza n. 3892 del 22 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, ha affrontato il tema dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare disposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis c.p.p. Una misura particolarmente delicata, che incide direttamente sui diritti fondamentali della persona, bilanciando esigenze di protezione della vittima e garanzie difensive dell’indagato.
Secondo la Cassazione, l’allontanamento d’urgenza rappresenta un provvedimento di natura giudiziaria e non meramente amministrativa. Ne consegue che il giudice della convalida, nell’udienza apposita, ha il compito di verificare:
la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato;
il pericolo concreto e attuale di reiterazione delle condotte che possano mettere in pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa.
Questa pronuncia rafforza l’idea che la convalida non debba essere un atto automatico, ma richieda un’attenta valutazione sostanziale degli elementi emersi nel contraddittorio tra le parti.
L’allontanamento d’urgenza è una misura che trova applicazione in situazioni di pericolo imminente.
Tuttavia, la Corte ribadisce che, pur nella necessità di garantire un’immediata tutela alla persona offesa, non può essere trascurata la tutela dei diritti dell’indagato.
La verifica del giudice della convalida deve quindi essere rigorosa, evitando che la misura si trasformi in un’anticipazione della pena.
Questa sentenza potrebbe avere importanti ripercussioni pratiche, ponendo le basi per un'interpretazione più stringente dell’allontanamento d’urgenza.
Se da un lato garantisce una protezione immediata alle vittime di violenza domestica, dall’altro rafforza il controllo giurisdizionale sulla legittimità e fondatezza del provvedimento adottato dal P.M.
Una decisione che si colloca in un contesto di crescente attenzione alla tutela delle vittime, ma che non dimentica il principio di presunzione di innocenza e le garanzie costituzionali dell’indagato.