Reati tributari
Il D.Lgs. 74/2000 disciplina i reati tributari, tra cui la frode fiscale e l’indebita compensazione di crediti inesistenti, previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 10-quater del decreto. Mentre la frode fiscale si concretizza nell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per ridurre il carico fiscale, l’indebita compensazione avviene quando tali crediti fittizi vengono utilizzati per compensare altre imposte.
La Cassazione, con la sentenza n. 18085 del 2022, ha approfondito la differenza tra queste due fattispecie criminose, sottolineando come siano distinte e non sovrapponibili.
L'imputato era stato condannato per aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti per ottenere crediti IVA, successivamente impiegati in compensazione per il pagamento di debiti fiscali. La difesa sosteneva che non vi fosse spazio per il reato di indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000, essendo già contestata la frode fiscale. La Corte d'Appello di Palermo aveva parzialmente ridotto la pena, ma aveva mantenuto la condanna per entrambe le fattispecie di reato. Il ricorso in Cassazione mirava a contestare tale duplicazione di responsabilità.
La Cassazione, rigettando il ricorso, ha affermato che le due condotte, frode fiscale e indebita compensazione, sono ontologicamente e cronologicamente distinte. La Corte ha infatti chiarito che: "La condotta ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è stata commessa avvalendosi delle fatture per le operazioni inesistenti, indicando nelle dichiarazioni IVA gli elementi passivi fittizi. La condotta ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 è stata commessa, l'anno successivo, compensando il credito inesistente IVA creato nel precedente periodo di imposta con il debito IVA maturato nel periodo di imposta successivo".
In altre parole, l’utilizzo di fatture false per ridurre l’imponibile IVA genera un credito inesistente, che viene successivamente compensato con il debito IVA dell’anno successivo. La Corte ha quindi ribadito che "non vi è alcuna duplicazione dei profili di responsabilità, trattandosi di condotte diverse", ognuna delle quali comporta una lesione dell’interesse statale alla corretta riscossione dei tributi".
La Corte ha inoltre precisato che la frode fiscale e l’indebita compensazione operano in momenti diversi del ciclo tributario.
La frode si verifica nel momento in cui vengono utilizzate fatture false per ridurre il carico fiscale, mentre l’indebita compensazione si realizza quando tali crediti inesistenti vengono utilizzati per estinguere altri debiti tributari.
In questo contesto, la Corte ha spiegato: "Il credito IVA che maturi dall'uso di fatture per operazioni inesistenti, adoperate nella dichiarazione IVA, è un credito inesistente perché è del tutto privo di giustificazione e dell'elemento costitutivo del credito"