Reati tributari
Il reato di omessa dichiarazione IVA, disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, si configura quando il contribuente, obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, omette di farlo al fine di evadere l’imposta.
La Cassazione, con diverse pronunce, ha consolidato il principio per cui anche l'emissione di fatture false non esime dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA, poiché l’imposta è comunque dovuta, indipendentemente dal fatto che le operazioni sottostanti siano reali o inesistenti.
Con la sentenza n. 10233 del 2024, la Corte di Cassazione ha confermato che l’omessa dichiarazione IVA, in presenza di fatture false, costituisce reato. Il principio riafferma che la responsabilità del contribuente non si esaurisce nella contestazione di operazioni inesistenti, ma include anche l’obbligo di presentare la dichiarazione fiscale relativa a tali operazioni, e di versare le imposte dovute, anche se queste derivano da fatture false.
Il caso in esame ha riguardato l’amministratore di una società accusato di aver omesso la presentazione della dichiarazione annuale IVA, nonostante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per un importo considerevole.
A seguito di accertamenti fiscali, era emerso che tali fatture erano state inserite nella contabilità con l’obiettivo di ridurre l’imponibile e abbattere l’imposta da versare.
Nel giudizio di merito, l’imputato era stato condannato per omessa dichiarazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, oltre che per dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false.
La difesa dell’imputato aveva contestato la responsabilità per l’omessa dichiarazione IVA, sostenendo che, trattandosi di operazioni inesistenti, non sussisteva l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso dell’imputato, ha chiarito che l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA persiste anche in caso di emissione di fatture false. Il principio di diritto affermato dalla Corte stabilisce che l’emissione di una fattura, anche se relativa a un’operazione inesistente, comporta l’obbligo di includerla nella dichiarazione fiscale, poiché l’IVA esposta in fattura è comunque dovuta all’Erario.
Secondo giurisprudenza consolidata, le fatture per operazioni inesistenti non esonerano l’imprenditore dall’obbligo di adempiere ai propri doveri fiscali, tra cui la presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Di conseguenza, l’omessa dichiarazione IVA in presenza di fatture false integra il reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, con l’aggravante dell’uso fraudolento della documentazione fiscale.
Il reato di omessa dichiarazione IVA si verifica quando il contribuente, pur essendo obbligato a presentare la dichiarazione fiscale, non lo fa entro i termini di legge, con l’intento di evadere l’imposta. Il caso delle fatture false è particolarmente rilevante, poiché l’utilizzo di documenti che attestano operazioni inesistenti non solo aggrava la posizione del contribuente, ma rende ancora più evidente l’intento fraudolento.
La Corte ha ribadito che l’imposta sul valore aggiunto esposta in fattura è sempre dovuta, anche nel caso di fatture ideologicamente false, e l'omessa dichiarazione costituisce un ulteriore illecito.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che l’utilizzo di presunzioni tributarie può essere un elemento sufficiente per dimostrare la sussistenza del reato, a condizione che siano corroborate da elementi concreti.