Reati tributari
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (sez. III, 24/05/2023,n.28031), si è pronunciata su un caso di omesso versamento dell'IVA, fornendo importanti chiarimenti in merito alle condizioni che possono escludere la colpevolezza del contribuente e portare al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma "Cartabia" del 2022.
Uno dei punti centrali trattati dalla Corte riguarda la possibile esclusione della colpevolezza per il reato di omesso versamento dell'IVA. Come affermato dalla giurisprudenza consolidata, la semplice crisi di liquidità non è sufficiente per giustificare l'inadempimento dell'obbligo tributario. Infatti, affinché tale crisi possa costituire una valida difesa, il contribuente deve dimostrare di aver adottato tutte le iniziative possibili per provvedere al versamento del tributo. Questo principio è stato ribadito in diverse sentenze precedenti, tra cui la n. 23796 del 29 maggio 2019 e la n. 2614 del 21 gennaio 2014.
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che l'impresa ricorrente aveva scelto di finanziare la propria attività tramite l'anticipo su fatture, uno strumento che, sebbene utile a fronteggiare temporanee difficoltà di liquidità, rappresentava comunque una scelta di politica imprenditoriale.
L'incapacità di far fronte al pagamento dell'IVA, derivante dall'improvviso "rientro" da parte delle banche a causa di segnalazioni alla Centrale Rischi, era quindi ricollegata a questa decisione strategica, non attribuibile a circostanze imprevedibili o inevitabili.
La Corte ha anche esaminato la censura avanzata dall'imputato, secondo cui la liquidità disponibile era stata destinata al pagamento di dipendenti e fornitori per garantire la continuità aziendale, a scapito del pagamento dell'IVA.
Su questo punto, la Cassazione ha chiarito che il reato di omesso versamento delle ritenute (e quindi anche dell'IVA) è a dolo generico e si configura semplicemente con la consapevole omissione del pagamento.
La scelta di dare priorità ad altre obbligazioni rispetto a quelle tributarie non può, dunque, escludere la responsabilità penale dell'imprenditore, il quale deve ripartire le risorse disponibili in modo da onorare gli obblighi verso l'Erario.
Un aspetto rilevante della sentenza riguarda l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma "Cartabia".
La Corte d'Appello aveva escluso la possibilità di applicare tale causa di non punibilità, considerando la rilevante entità dell'importo non versato, pari a quasi il triplo della soglia di punibilità.
Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto necessario un nuovo esame della vicenda alla luce della riforma del 2022, che ha introdotto la possibilità di valutare anche le condotte successive alla commissione del reato.
In questo caso, gli imputati avevano regolarizzato la loro posizione mediante un piano di pagamento rateale del debito tributario, elemento che, secondo la nuova disciplina, può incidere nella valutazione complessiva dell'offesa.
La Corte ha precisato che la condotta successiva al reato non può, da sola, rendere tenue un'offesa che non lo era al momento del fatto, ma può essere considerata nel quadro complessivo degli elementi previsti dall'art. 133 c.p. (come la natura, i mezzi, il danno e l'intensità del dolo).
Nonostante l'importanza dei principi espressi, la Corte ha comunque dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, in quanto il termine prescrizionale era già decorso prima della pronuncia della sentenza d'appello.
Questa sentenza offre un'importante interpretazione sulle modalità di valutazione della colpevolezza in caso di omesso versamento dell'IVA e chiarisce come debba essere applicata la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, tenendo conto anche delle condotte successive al reato.