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Reati tributari

Omesso versamento IVA: la Cassazione chiarisce la responsabilità dell’amministratore subentrato

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omesso versamento iva sequestro amministratore

L’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 disciplina il reato di omesso versamento IVA, configurabile quando il legale rappresentante di una società omette di versare l’imposta dovuta sulla base della dichiarazione annuale, superando una soglia di punibilità fissata dalla legge.

La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 13319 del 2023, ha affrontato un caso riguardante la responsabilità di un amministratore subentrato e la sua qualità di soggetto attivo del reato di omesso versamento IVA.


La vicenda processuale

L’imputato, amministratore di una cooperativa è stato accusato di omesso versamento dell’IVA dichiarata nel Modello IVA 2019, per un importo pari a € 278.633,00.

Il Tribunale di Foggia ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato, confermato dal Tribunale del riesame.

Tale provvedimento prevedeva la confisca diretta della somma, rinvenibile sui conti societari e, in subordine, il sequestro per equivalente sui beni personali dell’imputato.

Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso contro l’ordinanza del riesame, contestando la legittimità del sequestro, sostenendo che lo stesso non fosse amministratore della società al momento della commissione del reato, ma solo successivamente nominato.

Secondo la difesa, il reato doveva essere contestato al precedente amministratore, firmatario della dichiarazione IVA​.


Il principio di diritto

La Cassazione, rigettando il ricorso, ha chiarito che: "la qualifica di amministratore, di legale rappresentante di società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa con l'iscrizione nel Registro delle Imprese".

In altre parole, l’iscrizione al Registro delle Imprese ha efficacia dichiarativa, non costitutiva. Ciò significa che l’amministratore nominato è responsabile fin dal momento dell’accettazione della carica, anche se l’iscrizione avviene in un secondo momento.

La Corte ha inoltre ribadito un orientamento consolidato secondo cui: "risponde del reato in questione, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all’Erario le somme dovute". Pertanto, la responsabilità penale per l’omesso versamento IVA grava anche sull’amministratore subentrato se, al momento del pagamento, egli è formalmente titolare del potere di rappresentanza,


Il sequestro delle indennità di disoccupazione

Tra i motivi di ricorso, vi era anche la questione del sequestro di indennità di disoccupazione percepite dall’imputato, accreditate su una carta Postepay.

La Cassazione ha ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui "i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di indennità di disoccupazione si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato". Tuttavia, la Corte ha evidenziato che, nel caso in esame, il saldo sequestrato era di € 2,07, un importo irrisorio che non configurava violazione del principio di impignorabilità delle indennità.

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