Art. 318 c.p.: corruzione per l’esercizio della funzione
REATI CONTRO LA PA / CORRUZIONE
L’art. 318 c.p. rappresenta oggi una delle disposizioni centrali nel sistema dei delitti di corruzione, non soltanto per l’ampiezza della fattispecie, ma soprattutto perché segna il definitivo superamento di un modello incriminatorio imperniato sulla necessaria individuazione di uno specifico atto d’ufficio oggetto di mercimonio.
La norma punisce il pubblico ufficiale che, «per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri», indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, con la reclusione da tre a otto anni.
La formulazione vigente è il risultato della profonda riscrittura operata dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, successivamente accompagnata dagli interventi sanzionatori della l. 27 maggio 2015, n. 69 e della l. 9 gennaio 2019, n. 3.
La trasformazione è stata tutt’altro che nominalistica.
L’originaria fattispecie della «corruzione per un atto d’ufficio» presupponeva infatti un rapporto sinallagmatico riferibile a uno specifico atto conforme ai doveri dell’ufficio. La riforma ha invece deslocato il baricentro dell’incriminazione dall’atto alla funzione, attribuendo rilevanza penale anche alle forme di mercimonio nelle quali il pubblico agente non venda un provvedimento determinato, ma la propria disponibilità funzionale.
È in questa torsione strutturale che va colta la vera portata dell’art. 318 c.p.
1. Il bene giuridico e la trasformazione del paradigma corruttivo
La riflessione dogmatica tradizionale ha individuato il bene tutelato, alternativamente, nel prestigio e nel buon andamento della pubblica amministrazione ovvero, secondo una ricostruzione più aderente all’art. 97 Cost., nel principio di imparzialità.
La dottrina ha da tempo segnalato come la lesione prodotta dalla corruzione non si esaurisca nell’eventuale illegittimità del singolo atto amministrativo. Il nucleo offensivo consiste, più radicalmente, nella privatizzazione della funzione, vale a dire nella sua deviazione rispetto al fine pubblicistico per il quale il potere è attribuito.
È precisamente questa dimensione che la novella del 2012 ha recepito.
Il testo attuale consente di ricondurre all’art. 318 c.p. anche le ipotesi di asservimento della funzione, cioè quelle situazioni nelle quali il pubblico agente si renda stabilmente disponibile agli interessi del privato, senza che sia necessario individuare ex ante un singolo atto oggetto dell’accordo.
La giurisprudenza ha chiarito che tale forma di stabile disponibilità può integrare l’art. 318 c.p., salvo che l’accordo trovi concreta attuazione nel compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio, nel qual caso viene in rilievo l’art. 319 c.p. È il principio affermato, tra le altre, da Cass. pen., sez. VI, n. 18125/2020 e Cass. pen., sez. VI, n. 15641/2023.
La norma diviene così una fattispecie generale di mercimonio della funzione pubblica.
2. La struttura del reato: il pactum sceleris
Nonostante l’ampliamento dell’oggetto materiale dell’accordo, il reato conserva una struttura rigorosamente bilaterale.
La corruzione resta un reato-contratto.
Ciò significa che il nucleo essenziale della fattispecie è costituito dall’incontro delle volontà del pubblico agente e del privato sullo scambio tra utilità e funzione pubblica.
Particolarmente significativa è Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 2025, n. 8246, secondo cui:
«La configurabilità del reato di cui all'art. 318 c.p., trattandosi di reato-contratto, postula la prova dell'accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la compravendita dell'esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico».
La massima coglie un profilo essenziale.
La corruzione non può essere inferita automaticamente dalla mera presenza di una dazione, di una relazione personale o di un vantaggio amministrativo.
Occorre provare la causa corruttiva dello scambio.
Il problema probatorio non consiste, dunque, soltanto nello stabilire se il pubblico ufficiale abbia ricevuto una utilità, ma nel dimostrare che quell’utilità costituisca il corrispettivo, antecedente o successivo, dell’esercizio della funzione.
La natura implicita dell’accordo non attenua questo onere.
Un patto corruttivo tacito può certamente essere desunto da circostanze indiziarie, ma non può essere sostituito da una presunzione derivante dalla semplice contiguità temporale tra utilità ricevuta e attività amministrativa favorevole.
3. Il superamento del requisito dello specifico atto d’ufficio
L’elemento di maggiore discontinuità rispetto al sistema previgente risiede nel venir meno della necessaria individuazione di uno specifico atto amministrativo.
La formula «per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri» consente infatti di colpire il mercimonio della funzione anche quando l’accordo non sia immediatamente riferibile a una singola determinazione amministrativa.
La Cassazione ha chiarito che la riforma del 2012 ha inteso ricomprendere tanto la vendita del singolo atto, quanto la messa a disposizione complessiva della funzione.
In questa prospettiva, Cass. pen., sez. VI, n. 33251/2021 ha sottolineato come il nuovo art. 318 c.p. sia stato costruito proprio per attrarre nell’area penale le ipotesi di corruzione sistemica, nelle quali il pubblico agente si renda stabilmente disponibile agli interessi del privato.
Il passaggio dalla corruzione “per l’atto” alla corruzione “per la funzione” amplia dunque l’ambito della tutela, ma non elimina la necessità di stabilire una relazione funzionale tra la dazione e l’esercizio del potere pubblico.
4. La necessaria connessione tra utilità e funzione
Non ogni attività del pubblico agente può assumere rilievo ai sensi dell’art. 318 c.p.
È necessario che la condotta promessa o realizzata sia espressione, diretta o indiretta, dei poteri, delle prerogative o della sfera funzionale dell’ufficio.
Su questo punto assume particolare rilievo Cass. pen., sez. VI, 15 luglio 2026, n. 34433:
«Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 318 c.p. è sufficiente che l'intervento promesso o realizzato dal pubblico ufficiale costituisca espressione, diretta o indiretta, dei poteri o delle prerogative del suo ufficio, non essendo necessario che l'atto costituisca oggetto delle sue specifiche mansioni».
La pronuncia conferma una nozione funzionale, e non formalistica, dell’attività rilevante.
Non occorre che l’atto rientri nelle mansioni attribuite in via amministrativa al singolo agente, purché esso sia comunque riconducibile alla sfera di poteri dell’ufficio.
Il principio consente inoltre di tracciare il confine con il traffico di influenze illecite.
La stessa Cass. n. 34433/2026 precisa infatti che viene in considerazione l’art. 346-bis c.p. quando il pubblico agente non ponga a disposizione del privato la funzione, ma la propria influenza personale derivante dalla posizione ricoperta.
La distinzione è sistematicamente rilevante:
nell’art. 318 c.p. oggetto dello scambio è il potere pubblico;
nell’art. 346-bis c.p. oggetto della negoziazione è la capacità di influenza.
5. Il soggetto attivo e la nozione di incaricato di pubblico servizio
La fattispecie riguarda anzitutto il pubblico ufficiale, ma, per effetto dell’art. 320 c.p., si estende anche all’incaricato di pubblico servizio.
La relativa qualifica deve essere accertata sulla base della concreta attività svolta.
Non è dunque sufficiente il dato formale del rapporto lavorativo né il semplice inserimento del soggetto all’interno di una struttura pubblica.
La più recente giurisprudenza conferma questa impostazione casistica e funzionale.
Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2026, n. 22099 ha riconosciuto la qualità di incaricato di pubblico servizio all’operatore tecnico obitoriale addetto alla camera mortuaria, valorizzando il fatto che le sue mansioni non si esaurissero in prestazioni materiali, ma implicassero conoscenze normative e attività integrative delle funzioni sanitarie pubbliche.
Analogo riconoscimento è stato operato, con riguardo al cappellano penitenziario, da Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2026, n. 32863.
In senso opposto, Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2025, n. 23333 ha escluso la qualifica di incaricato di pubblico servizio per lo steward addetto al controllo dei biglietti allo stadio, ritenendo le relative attività meramente materiali.
La qualificazione penalistica dipende, pertanto, dall’effettivo contenuto della funzione svolta.
6. Art. 318 e art. 319 c.p.: il criterio distintivo
Il problema più delicato nell’applicazione pratica della disciplina della corruzione è rappresentato dal rapporto tra art. 318 e art. 319 c.p.
Le due disposizioni condividono la presenza del pactum sceleris e dello scambio illecito.
A distinguerle è l’oggetto del mercimonio.
Nell’art. 318 c.p. il denaro o l’utilità sono collegati all’esercizio della funzione.
Nell’art. 319 c.p., invece, lo scambio ha ad oggetto l’omissione o il ritardo di un atto dovuto, ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.
Di particolare chiarezza è Cass. pen., sez. VI, 18 dicembre 2025, n. 653:
«È configurabile il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui all’art. 319 c.p., e non quello di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p., nel caso in cui l’atto oggetto del patto corruttivo comporta la violazione di norme imperative, integrando, “ex se”, la commissione di un autonomo reato».
La sentenza riguardava la redazione di un verbale di sopralluogo ideologicamente falso.
Il criterio distintivo non è quindi rappresentato dalla mera esistenza del pagamento, ma dalla natura dell’attività oggetto dello scambio.
7. La “presa in carico” dell’interesse privato
Particolarmente complessi sono i casi nei quali il pubblico agente accetti un’utilità e si impegni genericamente a interessarsi alla posizione del privato.
Cass. pen., sez. VI, 18 aprile 2025, n. 31857 ha affermato che la mera accettazione di una utilità quale contropartita di una interferenza illecita non è sufficiente, di per sé, a integrare la corruzione propria.
Occorre verificare se la “presa in carico” dell’interesse privato si sia concretamente tradotta nel compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio.
In mancanza, la condotta può ricadere nell’art. 318 c.p.
La pronuncia conferma che la distinzione tra gli artt. 318 e 319 c.p. richiede un accertamento sostanziale del contenuto effettivo della prestazione pubblica.
8. L’atto conforme ai doveri d’ufficio e l’attività discrezionale
La legittimità dell’atto amministrativo non esclude il reato.
L’art. 318 c.p. può configurarsi anche quando il pubblico agente compia un atto pienamente conforme ai propri doveri, se tale attività sia stata oggetto di una indebita remunerazione.
La giurisprudenza ha così ritenuto configurabile la fattispecie anche nel caso in cui il compenso sia corrisposto per accelerare o agevolare un procedimento amministrativo, pur senza alterarne formalmente l’esito: Cass. pen., sez. VI, n. 22707/2014.
Il punto assume particolare delicatezza rispetto all’esercizio di poteri discrezionali.
Secondo Cass. pen., sez. VI, n. 6083/2009, quando la dazione sia finalizzata a condizionare il modo in cui la discrezionalità viene esercitata, inducendo il pubblico agente ad adottare una decisione diversa da quella risultante da una valutazione imparziale dell’interesse pubblico, viene in rilievo la corruzione propria.
Quando, invece, l’atto sarebbe stato adottato comunque, nel medesimo contenuto e secondo le medesime modalità, la vicenda resta nell’orbita dell’art. 318 c.p.
La verifica processuale deve dunque concentrarsi non soltanto sul contenuto dell’atto finale, ma anche sul processo decisionale che ne ha determinato l’adozione.
9. L’utilità: non soltanto denaro
L’oggetto della dazione può consistere in denaro o in «altra utilità».
Quest’ultima espressione è tradizionalmente interpretata in senso ampio e comprende qualsiasi vantaggio suscettibile di apprezzamento, patrimoniale o non patrimoniale.
La configurabilità del reato non dipende dunque necessariamente dall’esistenza di una consegna di denaro.
Possono assumere rilievo assunzioni, incarichi, prestazioni gratuite, benefici indiretti o altre utilità riconosciute al pubblico agente o a terzi.
Ciò che conta, ancora una volta, è la funzione sinallagmatica dell’utilità all’interno del patto corruttivo.
10. I doni di modico valore
Un tema particolarmente delicato riguarda i piccoli donativi.
La modesta entità economica della dazione non determina automaticamente l’irrilevanza penale della condotta.
Cass. pen., sez. VI, 11 novembre 2025, n. 1620 ha affermato che:
«La dazione di regalie di modico valore non è scriminata ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62».
La Corte ha precisato che il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ammette soltanto i donativi d’uso, occasionali e non collegati all’esercizio della funzione.
Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto penalmente rilevanti due dazioni di cinquanta euro effettuate a favore di un operatore obitoriale affinché procedesse alla vestizione delle salme.
Il criterio realmente decisivo non è quindi il valore assoluto dell’utilità, ma la sua collocazione causale all’interno dello scambio.
11. Il momento consumativo
La corruzione presenta la tradizionale struttura del reato a duplice schema.
Quando alla promessa non segue la dazione, il reato si perfeziona con l’accettazione della promessa.
Quando, invece, alla promessa segue l’effettivo trasferimento dell’utilità, la consumazione si colloca in tale momento.
Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite con Cass., Sez. U., n. 15208/2010.
La giurisprudenza più recente ha ribadito la centralità del perfezionamento dell’accordo.
Cass. pen., sez. VI, 6 maggio 2026, n. 20137 ha affermato:
«Ai fini della determinazione della competenza per territorio, la consumazione del reato di corruzione [...] va riferita al momento ed al luogo in cui è intervenuto l'accordo corruttivo».
La Corte ha precisato che l’accordo può realizzarsi mediante la contestuale ricezione della retribuzione oppure attraverso l’accettazione della promessa, senza necessità che quest’ultima venga successivamente eseguita.
In presenza di più dazioni riconducibili a un unico accordo, il momento consumativo viene individuato nell’ultima corresponsione.
12. Unità e pluralità di reati
L’unità o pluralità della fattispecie dipende dall’unità o pluralità dei patti corruttivi.
Se un unico accordo prevede una pluralità di attività successive del pubblico agente, permane un unico reato.
La molteplicità degli atti esecutivi non determina, di per sé, una pluralità di corruzioni.
Soltanto la presenza di autonomi accordi corruttivi consente di configurare una pluralità di reati.
Il principio risponde alla natura stessa della corruzione quale reato-contratto: l’elemento unificante è il pactum sceleris, non la quantità delle attività successivamente poste in essere dal pubblico agente.
13. Il pubblico agente non identificato
La piena identificazione del funzionario corrotto non costituisce requisito indefettibile della fattispecie.
Cass. pen., sez. VI, 6 maggio 2026, n. 20137 ha ribadito che, ai fini della configurabilità della corruzione, non assume rilievo il fatto che il pubblico agente rimanga ignoto, purché sia provato che alla realizzazione del fatto abbia effettivamente partecipato un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
Resta naturalmente imprescindibile la dimostrazione dell’esistenza di un soggetto dotato della qualifica richiesta dalla norma.
14. La prova del fatto corruttivo e i limiti del sequestro esplorativo
La particolare struttura della corruzione rende frequente il ricorso a intercettazioni, acquisizioni documentali, sequestri informatici e analisi dei flussi finanziari.
L’ampiezza degli strumenti investigativi non elimina tuttavia la necessità di una compiuta delimitazione del fatto contestato.
Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 2025, n. 5995 ha censurato un decreto di sequestro probatorio disposto nell’ambito di un procedimento per corruzione in ragione della genericità della motivazione.
La Corte ha affermato che il provvedimento deve individuare concretamente le condotte ipotizzate e il nesso di pertinenza tra beni e reato, non essendo ammissibile l’utilizzazione del sequestro in funzione meramente esplorativa.
Il principio assume particolare rilievo nei procedimenti nei quali l’ipotesi accusatoria non abbia ancora individuato con sufficiente precisione i protagonisti, l’oggetto del pactum sceleris o la concreta funzione esercitata dal pubblico agente.
15. Sequestro preventivo e provvista del privato
Analoga esigenza di rigore riguarda il sequestro delle somme nella disponibilità del privato.
Cass. pen., sez. VI, 25 novembre 2025, n. 41150 ha stabilito che il sequestro preventivo a fini impeditivi delle somme rinvenute presso il corruttore può essere disposto soltanto quando sussista il fumus dell’avvenuta promessa del denaro al pubblico agente o, comunque, un:
«collegamento eziologico, diretto ed essenziale, tra la provvista e il progetto criminoso».
La mera disponibilità della somma non è quindi sufficiente.
Occorre dimostrare la sua specifica destinazione allo scambio corruttivo.
16. Confisca e conseguenze patrimoniali
L’art. 318 c.p. rientra tra le fattispecie per le quali opera l’art. 322-ter c.p.
Sono pertanto applicabili, nei limiti previsti dalla legge, sia la confisca diretta sia la confisca per equivalente.
Può inoltre trovare applicazione la confisca allargata ex art. 240-bis c.p.
Le conseguenze patrimoniali del procedimento assumono quindi un rilievo autonomo e possono incidere in maniera significativa sulla posizione dell’imputato e dell’ente coinvolto.
17. Responsabilità dell’ente
La corruzione per l’esercizio della funzione rientra inoltre tra i reati presupposto contemplati dall’art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
La contestazione può quindi determinare una responsabilità amministrativa dell’ente qualora il fatto sia commesso nel suo interesse o vantaggio da soggetti apicali o sottoposti, secondo le condizioni stabilite dalla disciplina speciale.
La dimensione penalistica individuale può pertanto convivere con una distinta responsabilità dell’organizzazione.
18. Profili processuali
Il delitto è procedibile d’ufficio ed è attribuito alla competenza del Tribunale in composizione collegiale.
La disciplina consente l’utilizzo delle intercettazioni, anche mediante captatore informatico, nonché l’applicazione delle misure cautelari personali previste dalla legge.
Sono altresì consentiti l’arresto facoltativo in flagranza e il fermo.
Sul piano dei riti alternativi, la disciplina del patteggiamento è condizionata, nei casi previsti, alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
19. Il problema centrale: che cosa è stato realmente comprato?
Nella pratica giudiziaria, il tema decisivo non è quasi mai la semplice esistenza di un trasferimento patrimoniale.
Il vero problema è individuare l’oggetto giuridico dello scambio.
Occorre verificare se il privato abbia acquistato l’esercizio della funzione; se abbia acquistato uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio; se abbia remunerato soltanto l’influenza personale dell’agente; oppure se il trasferimento patrimoniale sia avvenuto in un contesto di costrizione o induzione.
È qui che si collocano i confini tra art. 318, art. 319, art. 346-bis, art. 317 e art. 319-quater c.p.
L’attuale sistema dei delitti di corruzione impone quindi una lettura sostanziale del rapporto tra utilità e funzione pubblica.
La mera dazione non basta.
Il provvedimento favorevole non basta.
La relazione personale non basta.
Occorre ricostruire il pactum sceleris, il contenuto dell’obbligazione assunta dal pubblico agente e il rapporto funzionale tra l’utilità corrisposta e l’esercizio del potere pubblico.
È soltanto attraverso questa ricostruzione che è possibile distinguere la corruzione per l’esercizio della funzione dalle fattispecie confinanti e restituire all’art. 318 c.p. un perimetro coerente con il principio di legalità.
In definitiva, nel sistema attuale, la domanda decisiva non è più soltanto quale atto sia stato comprato.
È, prima ancora, se sia stata messa a prezzo la funzione pubblica.