Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
REATI CONTRO LA PA / CORRUZIONE
L’art. 319 c.p. occupa una posizione centrale nel sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione.
A differenza dell’art. 318 c.p., che incrimina il mercimonio dell’esercizio della funzione pubblica, la corruzione propria presuppone un quid pluris: il patto corruttivo deve essere funzionalmente orientato all’omissione o al ritardo di un atto dell’ufficio oppure al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.
La norma dispone:
«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».
La pena è dunque significativamente più elevata rispetto a quella prevista dall’art. 318 c.p., proprio perché il legislatore considera più grave non soltanto la privatizzazione della funzione, ma il suo concreto esercizio in senso antidoveroso.
La fattispecie non è stata modificata nella sua struttura dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, che ha invece profondamente riscritto l’art. 318 c.p.; gli interventi legislativi hanno riguardato soprattutto il trattamento sanzionatorio, successivamente ulteriormente aggravato dalla l. 27 maggio 2015, n. 69.
1. Il bene giuridico tutelato e il maggiore disvalore della corruzione propria
La corruzione propria incide sul nucleo più sensibile dell’attività amministrativa.
La dottrina ha ricondotto l’offesa, secondo differenti prospettive, al prestigio della pubblica amministrazione, al divieto di retribuzione privata del pubblico funzionario ovvero, secondo l’impostazione oggi maggiormente persuasiva, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.
Il disvalore dell’art. 319 c.p. non consiste soltanto nel fatto che il pubblico agente abbia consentito a un interesse privato di interferire con l’esercizio della funzione.
Nella corruzione propria, quella interferenza si traduce in una concreta deviazione della funzione dal modello legale.
Il potere pubblico non viene semplicemente posto “a disposizione” del privato: viene esercitato, omesso o ritardato contro i doveri che ne disciplinano l’esercizio.
È questa progressione dell’offesa a giustificare il più severo trattamento punitivo.
2. La struttura bilaterale del reato e il pactum sceleris
Anche l’art. 319 c.p. configura un reato necessariamente plurisoggettivo.
Da un lato vi è l’intraneus, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nei casi previsti dall’art. 320 c.p., che riceve denaro o altra utilità oppure ne accetta la promessa.
Dall’altro vi è il privato corruttore, punibile ai sensi dell’art. 321 c.p., che dà o promette l’utilità.
Il nucleo della fattispecie è costituito dal pactum sceleris.
La corruzione è infatti un reato a forma libera: l’accordo non deve necessariamente essere espresso né formalizzato, ma può emergere anche da comportamenti concludenti.
Ciò non significa, tuttavia, che il patto possa essere presunto.
L’esistenza di un atto illegittimo o contrario ai doveri d’ufficio non è, da sola, sufficiente a dimostrare l’esistenza di uno scambio corruttivo.
È questo uno dei punti sui quali la giurisprudenza più recente ha assunto particolare rilievo.
3. L’atto contrario ai doveri d’ufficio non dimostra, da solo, la corruzione
Cass. pen., sez. VI, 7 maggio 2026, n. 22869 ha affrontato in modo particolarmente significativo il rapporto tra comportamento antidoveroso e prova del pactum sceleris.
La Corte ha affermato:
«Il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio da parte del pubblico agente può non essere “ex se” dimostrativo dell'esistenza di un rapporto sinallagmatico di tipo corruttivo».
Il principio è di grande importanza.
Il procedimento per corruzione propria non può essere trasformato in una mera verifica dell’illegittimità dell’azione amministrativa.
La Cassazione ha precisato che il comportamento antidoveroso può essere spiegato, in determinate circostanze, anche da preesistenti rapporti personali, purché questi siano, per natura e intensità, concretamente idonei a spiegare il favore e a escludere la ricerca di un tornaconto personale.
Occorre dunque distinguere due piani.
Un conto è dimostrare che il pubblico agente ha violato i propri doveri.
Altro è dimostrare che lo abbia fatto in esecuzione di un accordo sinallagmatico, ricevendo o accettando la promessa di un’utilità.
Solo nel secondo caso vi è corruzione.
4. La nozione di atto contrario ai doveri d’ufficio
Il concetto di “atto contrario ai doveri d’ufficio” non coincide necessariamente con quello di atto amministrativo formalmente illegittimo.
La giurisprudenza adotta da tempo una nozione sostanziale.
Sono contrari ai doveri d’ufficio non soltanto gli atti vietati da norme imperative o affetti da illegittimità formale, ma anche quei comportamenti che, pur apparentemente regolari, si pongano in contrasto con i doveri istituzionali di imparzialità, correttezza, fedeltà, vigilanza, segretezza e buon andamento.
La contrarietà può derivare da leggi, regolamenti, circolari, istruzioni dell’ufficio e, più in generale, dalle regole che disciplinano il corretto esercizio della funzione.
Ne consegue che il giudizio penalistico non si esaurisce nella verifica formale della validità amministrativa dell’atto.
Può esservi un atto formalmente valido ma penalmente antidoveroso, così come può esservi un comportamento materiale, non riconducibile a un tradizionale provvedimento amministrativo, capace di integrare l’art. 319 c.p.
5. La violazione di norme imperative e Cass. n. 653/2026
Particolarmente nitido è il principio espresso da Cass. pen., sez. VI, 18 dicembre 2025, n. 653, pubblicata nel 2026.
La Corte ha affermato:
«È configurabile il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui all’art. 319 c.p., e non quello di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p., nel caso in cui l’atto oggetto del patto corruttivo comporta la violazione di norme imperative, integrando, “ex se”, la commissione di un autonomo reato».
La fattispecie riguardava una pattuizione illecita avente ad oggetto la redazione di un verbale di sopralluogo ideologicamente falso.
Il principio delimita con particolare efficacia il rapporto tra gli artt. 318 e 319 c.p.
Quando l’attività oggetto del patto comporta direttamente la violazione di una norma imperativa, e ancor più quando essa integra autonomamente un illecito penale, la qualificazione in termini di mera corruzione per l’esercizio della funzione non è sufficiente.
Il disvalore si concentra nella specifica antidoverosità dell’atto.
6. Art. 318 e art. 319 c.p.: un rapporto di genere a specie
Dopo la riforma del 2012, il rapporto tra le due figure corruttive non può più essere letto secondo il tradizionale binomio tra corruzione “impropria” e “propria”.
L’art. 318 c.p. presenta oggi una struttura generale, costruita attorno al mercimonio della funzione.
L’art. 319 c.p. aggiunge elementi specializzanti: la presenza di uno specifico esercizio antidoveroso della funzione e la sua connessione con il patto corruttivo.
La dottrina e la giurisprudenza hanno perciò individuato tra le due norme un rapporto di specialità.
Il materiale interpretativo evidenzia come, accertato l’asservimento della funzione pubblica agli interessi privati, il passaggio alla più grave fattispecie dell’art. 319 richieda la dimostrazione dell’ulteriore elemento rappresentato dall’atto contrario ai doveri d’ufficio.
La distinzione riflette una progressione criminosa.
Nell’art. 318 c.p. viene lesa l’imparzialità della funzione mediante la sua privatizzazione.
Nell’art. 319 c.p. quella privatizzazione si traduce in una concreta attività funzionale antidoverosa.
7. È necessario individuare uno specifico atto contrario?
La questione è stata a lungo oggetto di un intenso dibattito.
Prima della riforma del 2012, la giurisprudenza aveva progressivamente ampliato la nozione di atto contrario ai doveri d’ufficio, sino a ritenere sufficiente, in alcuni casi, la generica messa a disposizione della funzione in violazione dei doveri di imparzialità e fedeltà.
La riscrittura dell’art. 318 c.p. impone oggi maggiore rigore.
Se la mera vendita della funzione è già autonomamente incriminata dall’art. 318, l’applicazione dell’art. 319 dovrebbe richiedere un elemento ulteriore di specificazione dell’antidoverosità.
La giurisprudenza non pretende necessariamente che l’atto sia descritto in ogni dettaglio sin dal momento del pactum sceleris.
È stato infatti ritenuto sufficiente che esso sia individuabile attraverso la competenza e la sfera di intervento del pubblico agente, purché appartenga a un genus determinabile di attività contrarie ai doveri dell’ufficio.
Resta però necessario evitare che l’art. 319 finisca per sovrapporsi integralmente all’art. 318.
8. La competenza funzionale del pubblico agente
Un ulteriore requisito riguarda il collegamento tra l’atto oggetto del patto e la funzione concretamente esercitata dal soggetto pubblico.
Non è indispensabile che l’atto rientri nelle specifiche mansioni formalmente attribuite al singolo agente.
È però necessario che esso appartenga almeno alla competenza dell’ufficio o alla sua concreta sfera di influenza.
Il principio è stato ribadito da Cass. pen., sez. VI, 21 maggio 2026, n. 32863.
La Corte, con riferimento a un cappellano penitenziario, ha affermato che:
«Ai fini della configurabilità della corruzione propria ex artt. 319 e 320 c.p., l'atto contrario ai doveri d'ufficio oggetto di mercimonio deve rientrare, anche indirettamente, nella competenza funzionale dell'ufficio o nella relativa sfera di influenza».
Nel caso concreto, l’introduzione di beni vietati in istituto penitenziario poteva essere qualificata come atto d’ufficio del cappellano soltanto se riconducibile ai poteri e ai doveri inerenti al servizio di assistenza religiosa; diversamente si sarebbe trattato di una mera condotta abusiva estranea alla funzione.
Il principio è fondamentale.
L’art. 319 c.p. punisce la vendita della funzione pubblica esercitata contra officium.
Non qualsiasi comportamento illecito commesso da chi, incidentalmente, rivesta una qualifica pubblicistica.
9. L’atto compiuto “in occasione” dell’ufficio
Da questa premessa deriva una distinzione ulteriore.
Non è sufficiente che l’atto sia stato materialmente compiuto mentre il soggetto rivestiva una funzione pubblica.
È necessario che esso costituisca esercizio, diretto o indiretto, dei poteri attribuiti dall’ufficio.
Restano quindi estranee alla fattispecie quelle attività compiute semplicemente “in occasione” dell’ufficio ma prive di qualsiasi collegamento funzionale con le attribuzioni pubbliche.
La distinzione impedisce un’indebita espansione della fattispecie fondata esclusivamente sullo status soggettivo dell’agente.
10. La corruzione propria e l’esercizio della discrezionalità
Uno dei terreni più complessi riguarda la corruzione connessa all’esercizio di poteri discrezionali.
La discrezionalità amministrativa non è, evidentemente, arbitrio.
Il pubblico agente è chiamato a comparare gli interessi rilevanti secondo criteri di imparzialità e perseguimento dell’interesse pubblico.
La corruzione propria può quindi configurarsi quando il funzionario, dietro promessa o dazione, rinunci a esercitare realmente la propria discrezionalità oppure la eserciti in maniera distorta, orientando ex ante il risultato in funzione dell’interesse del privato.
Cass. pen., sez. III, n. 23335/2021 ha ricondotto all’art. 319 c.p. proprio la condotta del pubblico ufficiale che, in cambio di utilità, accetti di non esercitare la discrezionalità attribuitagli o di esercitarla in modo deformato, rinunciando a un’imparziale comparazione degli interessi.
Cass. pen., sez. VI, n. 6677/2016 ha individuato l’elemento decisivo nella vera e propria “vendita” della discrezionalità.
11. La legittimità amministrativa dell’atto non esclude la corruzione
Un provvedimento amministrativo può superare il vaglio del giudice amministrativo e, nondimeno, essere il risultato di una condotta penalmente corruttiva.
La ragione è evidente.
Il giudizio amministrativo riguarda la legittimità dell’atto secondo le regole proprie di quel processo.
Il giudizio penale riguarda invece la condotta del pubblico agente e il rapporto tra l’esercizio del potere e l’accordo illecito.
La giurisprudenza ha pertanto escluso che il positivo vaglio di legittimità dell’atto da parte del giudice amministrativo possieda efficacia scriminante rispetto alla responsabilità penale per corruzione.
Il tema è particolarmente rilevante nei procedimenti riguardanti appalti, concessioni, autorizzazioni e attività amministrative caratterizzate da margini di discrezionalità.
12. Corruzione antecedente e susseguente
L’art. 319 c.p. comprende tanto la corruzione antecedente quanto quella susseguente.
La prima ricorre quando il pactum sceleris precede l’omissione, il ritardo o il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio.
La seconda si configura quando l’utilità viene promessa o corrisposta come remunerazione di una condotta antidoverosa già realizzata.
La distinzione conserva un rilievo descrittivo e può incidere sulla valutazione concreta della gravità del fatto, ma non determina una differenza strutturale nella cornice sanzionatoria.
Sul piano soggettivo, tuttavia, tradizionalmente si distingue tra il dolo specifico della corruzione antecedente e il dolo generico della fattispecie susseguente.
13. Il momento consumativo
La corruzione propria si perfeziona attraverso uno schema alternativo.
È sufficiente l’accettazione della promessa, anche quando non segua l’effettiva dazione.
Quando, tuttavia, alla promessa faccia seguito il pagamento, la giurisprudenza individua generalmente in quest’ultimo momento il perfezionamento della fattispecie nella sua forma più completa.
Cass. pen., sez. VI, 6 maggio 2026, n. 20137 ha ribadito che:
«La consumazione del reato di corruzione [...] va riferita al momento ed al luogo in cui è intervenuto l'accordo corruttivo».
La Corte ha precisato che l’accordo può concretizzarsi nella contestuale ricezione della retribuzione oppure nell’accettazione della promessa, senza necessità che quest’ultima venga successivamente eseguita.
La determinazione del momento consumativo riveste evidente importanza anche ai fini della competenza territoriale e della prescrizione.
14. Il ruolo dell’intermediario
Il patto corruttivo può essere concluso anche attraverso un intermediario.
La presenza di un terzo non altera la struttura bilaterale fondamentale della corruzione, purché sia dimostrato che il pubblico agente abbia effettivamente aderito all’accordo.
Sul punto è ancora significativa Cass. pen., sez. VI, n. 20137/2026, la quale ha precisato che, nella corruzione mediata:
«Il delitto di corruzione [...] si perfeziona nel luogo e nel momento in cui il pubblico ufficiale manifesta a quest'ultimo la propria volontà di accettare la promessa di denaro o ne consegue la corresponsione».
La successiva comunicazione dell’accettazione al corruttore costituisce mero post factum.
15. Il funzionario corrotto può restare ignoto
La concreta identificazione nominativa del pubblico agente non costituisce condizione necessaria per la configurabilità del reato.
Cass. pen., sez. VI, n. 20137/2026 ha ribadito che il funzionario può anche restare ignoto, purché non vi siano dubbi circa l’effettivo concorso nella vicenda di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.
Resta, tuttavia, necessario dimostrare con rigore l’effettiva partecipazione di un intraneus.
La mera consegna di denaro a un intermediario non consente automaticamente di inferire l’esistenza di una corruzione.
16. La dazione di denaro e la nozione di “altra utilità”
L’oggetto materiale può consistere in denaro oppure in qualsiasi altra utilità suscettibile di soddisfare un interesse del beneficiario.
Il vantaggio può avere natura patrimoniale o non patrimoniale.
Ciò che rileva non è la forma dell’utilità, ma la sua funzione all’interno del rapporto sinallagmatico.
Può quindi integrare il prezzo della corruzione non soltanto una somma di denaro, ma anche un’assunzione, un incarico, un servizio, una prestazione, un vantaggio personale o un beneficio riconosciuto a un terzo.
17. Piccoli donativi e corruzione propria
La questione delle regalie di modesto valore assume un significato diverso nell’art. 319 rispetto all’art. 318 c.p.
Una parte della dottrina ha tradizionalmente valorizzato il requisito della proporzionalità tra utilità e prestazione.
La giurisprudenza, tuttavia, ha mostrato maggiore rigore con riferimento alla corruzione propria.
Il materiale interpretativo richiama il consolidato principio secondo cui le piccole regalie d’uso possono, in determinate circostanze, non assumere rilievo nella corruzione per un atto conforme, mentre non possono essere considerate neutrali quando costituiscano il corrispettivo di un atto contrario ai doveri d’ufficio.
In quest’ultima ipotesi anche una utilità quantitativamente modesta può assumere pieno significato corruttivo.
18. Il rapporto con concussione e induzione indebita
La presenza di una dazione o di una promessa non conduce automaticamente alla corruzione.
Occorre ricostruire la posizione psicologica del privato.
La corruzione presuppone una convergenza volontaria sullo scambio illecito.
La concussione ex art. 317 c.p. ricorre, invece, quando il privato sia costretto dalla prospettazione di un danno ingiusto.
Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2026, n. 18362 ha ribadito che la concussione richiede una violenza o una minaccia, anche implicita, dalla quale derivi una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario, costretto a scegliere tra subire un danno contra ius o evitarlo mediante la dazione.
La distinzione è decisiva perché muta radicalmente la posizione processuale del privato: da concorrente nel reato a persona offesa.
19. La riqualificazione del rapporto incide anche sulla prova
La diversa qualificazione giuridica del rapporto tra pubblico agente e privato non produce soltanto effetti sostanziali.
Può incidere profondamente anche sulla disciplina probatoria.
Cass. pen., sez. VI, 24 febbraio 2026, n. 11233 ha affermato che, quando la riqualificazione del fatto determina il passaggio del dichiarante dalla posizione di persona offesa a quella di concorrente nel reato, le sue dichiarazioni devono essere sottoposte al vaglio rafforzato previsto dall’art. 192, comma 3, c.p.p.
La corretta qualificazione giuridica del fatto assume dunque rilievo non soltanto ai fini della pena, ma anche rispetto alla stessa utilizzabilità e valutazione della prova.
20. Le circostanze aggravanti di cui all’art. 319-bis c.p.
Il legislatore ha previsto specifiche circostanze aggravanti quando il fatto abbia per oggetto:
il conferimento di pubblici impieghi;
stipendi;
pensioni;
la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale;
il pagamento o il rimborso di tributi.
La particolare gravità di queste ipotesi è collegata alla maggiore rilevanza dell’interesse pubblico coinvolto e alla capacità del patto corruttivo di incidere su settori sensibili dell’attività amministrativa.
21. L’attenuante della particolare tenuità e la collaborazione
Anche alla corruzione propria è applicabile la particolare tenuità prevista dall’art. 323-bis c.p.
La valutazione non può essere circoscritta al valore economico dell’utilità.
Il giudice deve considerare globalmente la condotta, la posizione soggettiva dell’agente, l’intensità del dolo, l’evento e il grado di compromissione dell’interesse pubblico.
L’art. 323-bis prevede inoltre una significativa diminuzione di pena per chi si adoperi efficacemente per evitare ulteriori conseguenze del reato, assicurare le prove, individuare gli altri responsabili oppure consentire il sequestro delle somme o delle utilità trasferite.
22. La confisca
Per il delitto di cui all’art. 319 c.p. trovano applicazione sia la confisca diretta sia, nei presupposti di legge, la confisca per equivalente ai sensi dell’art. 322-ter c.p.
Può inoltre trovare applicazione la confisca allargata ex art. 240-bis c.p.
Le conseguenze patrimoniali rappresentano quindi una componente essenziale del procedimento e devono essere valutate sin dalla fase delle indagini.
23. La responsabilità dell’ente
L’art. 319 c.p. costituisce inoltre reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
La contestazione può pertanto estendersi all’ente nel cui interesse o vantaggio il fatto sia stato commesso, qualora ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla disciplina speciale.
Ne deriva una possibile sovrapposizione tra responsabilità penale individuale del pubblico agente e del corruttore e responsabilità dell’organizzazione privata coinvolta nello scambio.
24. I profili processuali
La corruzione propria è procedibile d’ufficio ed è attribuita alla competenza del Tribunale in composizione collegiale.
Sono consentite:
intercettazioni, anche mediante captatore informatico;
arresto facoltativo in flagranza;
fermo;
custodia cautelare in carcere;
ulteriori misure cautelari personali.
Il ricorso al patteggiamento è subordinato, nei casi previsti dalla legge, alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
25. Il problema centrale dell’art. 319 c.p.: provare l’antidoverosità contrattata
La corruzione propria non coincide con l’illegittimità amministrativa.
Non coincide con il favoritismo.
Non coincide con l’esistenza di un rapporto personale.
Non coincide neppure, isolatamente considerata, con la violazione dei doveri d’ufficio.
Perché possa configurarsi l’art. 319 c.p. occorre dimostrare l’esistenza di un vero rapporto sinallagmatico tra l’utilità e l’esercizio antidoveroso della funzione pubblica.
L’accusa deve dunque ricostruire almeno tre elementi.
Deve provare il patto.
Deve individuare la relazione tra utilità e funzione.
Deve dimostrare l’antidoverosità dell’attività oggetto dello scambio.
È proprio quest’ultimo elemento a distinguere la fattispecie dalla generale corruzione per l’esercizio della funzione prevista dall’art. 318 c.p.
La più recente giurisprudenza sembra muoversi in questa direzione.
Cass. n. 22869/2026 ricorda che l’atto contrario ai doveri d’ufficio non dimostra automaticamente il patto.
Cass. n. 32863/2026 richiede che l’atto oggetto del mercimonio sia realmente riconducibile alla competenza funzionale del pubblico agente.
Cass. n. 653/2026 individua invece con chiarezza l’art. 319 quando il comportamento oggetto dell’accordo viola norme imperative sino a integrare autonomamente un illecito.
Ne emerge una linea interpretativa che, se correttamente sviluppata, restituisce alla fattispecie la necessaria precisione.
L’art. 319 c.p. non punisce genericamente il cattivo esercizio della funzione.
Punisce qualcosa di più specifico: la decisione di trasformare in oggetto di scambio proprio l’esercizio infedele del potere pubblico.