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Autoriciclaggio: il reato previsto dall'art. 648-ter.1 c.p.

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Il delitto di autoriciclaggio, previsto dall'art. 648-ter.1 del codice penale, punisce chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un reato presupposto, impiega, sostituisce o trasferisce i proventi illeciti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, attraverso operazioni concretamente idonee a ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

La fattispecie assume particolare rilievo nei procedimenti per reati tributari, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, truffa e criminalità economica. Le contestazioni possono riguardare bonifici tra società, investimenti immobiliari, fatture per operazioni inesistenti, trasferimenti verso conti esteri, polizze finanziarie e operazioni in criptovalute.

L'autoriciclaggio non punisce, tuttavia, qualsiasi utilizzazione del profitto di un reato. La sua configurabilità richiede una condotta ulteriore rispetto a quella che ha prodotto le utilità illecite, realizzata in uno degli ambiti individuati dalla legge e dotata di concreta capacità dissimulatoria.

La distinzione tra il reato presupposto e il successivo autoriciclaggio è il principale limite alla duplicazione della responsabilità penale.

In questa guida esaminiamo gli elementi costitutivi del delitto, il rapporto con la bancarotta e i reati tributari, la non punibilità del godimento personale, il sequestro e la confisca, attraverso le più recenti pronunce della Corte di Cassazione e gli approfondimenti già pubblicati dallo Studio.

Indagini per autoriciclaggio o sequestro di beni e capitali?

Lo Studio Legale Avv. Salvatore del Giudice svolge attività specialistica di difesa penale nei procedimenti per autoriciclaggio, riciclaggio, reati tributari e bancarotta fraudolenta, con particolare attenzione alla prova del reato presupposto, alla distinzione delle condotte e alla legittimità dei sequestri patrimoniali.

Contatta direttamente lo Studio per una valutazione della contestazione e della strategia difensiva.

1. Che cos'è il reato di autoriciclaggio?

L'art. 648-ter.1 c.p., introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha modificato profondamente la disciplina penale della circolazione dei proventi delittuosi.

Prima della sua introduzione, il sistema escludeva generalmente la punibilità, a titolo di riciclaggio, del soggetto che avesse commesso o concorso a commettere il reato dal quale provenivano i beni.

La clausola di riserva dell'art. 648-bis c.p. impediva infatti di punire come riciclaggio l'autore del delitto presupposto per le successive operazioni sui relativi proventi.

Con l'art. 648-ter.1, il legislatore ha introdotto un'autonoma fattispecie incriminatrice, destinata proprio a sanzionare determinate operazioni poste in essere dall'autore del reato originario.

La scelta normativa non ha però eliminato la distinzione tra il reato presupposto e il successivo comportamento.

L'autoriciclaggio punisce un disvalore aggiuntivo: la reimmissione dei proventi criminali nel circuito economico attraverso operazioni capaci di rendere più difficile l'individuazione della loro origine.

La norma tutela pertanto non soltanto interessi patrimoniali, ma anche la regolarità della circolazione economica e l'effettività dell'accertamento dei proventi delittuosi.

L'autoriciclaggio è un reato proprio

Il soggetto attivo del delitto è necessariamente chi abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto.

Questa caratteristica distingue l'autoriciclaggio dal riciclaggio previsto dall'art. 648-bis c.p., che riguarda il soggetto estraneo al reato originario.

La distinzione assume particolare importanza nei procedimenti con pluralità di imputati, nei quali occorre ricostruire separatamente il ruolo di ciascuno nella realizzazione del reato presupposto e nelle operazioni successive.


2. Qual è la pena prevista dall'art. 648-ter.1 c.p.?

La fattispecie ordinaria è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 ha modificato la disciplina, ampliando l'ambito dei reati presupposto.

Ipotesi

Trattamento sanzionatorio

Autoriciclaggio di proventi derivanti da delitto

Reclusione da 2 a 8 anni e multa da €5.000 a €25.000

Proventi derivanti dalle contravvenzioni indicate dall'art. 648-ter.1, comma 2

Reclusione da 1 a 4 anni e multa da €2.500 a €12.500

Proventi derivanti da delitto punito con reclusione inferiore nel massimo a 5 anni

Diminuzione della pena

Delitto presupposto commesso con condizioni o finalità di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

Applicazione delle pene del primo comma

Fatto commesso nell'esercizio di attività bancaria, finanziaria o altra attività professionale

Aumento della pena

Collaborazione efficace nei casi previsti dalla norma

Diminuzione della pena fino alla metà

Il reato è procedibile d'ufficio.

Per la fattispecie ordinaria la competenza è del Tribunale in composizione monocratica, con udienza preliminare secondo le disposizioni processuali applicabili.

Il termine ordinario di prescrizione dell'ipotesi prevista dal primo comma è di otto anni, salve le regole su sospensione, interruzione e disciplina temporale del procedimento.

La disposizione è consultabile nel d.lgs. 195/2021 su Normattiva e nel testo aggiornato dell'art. 648-ter.1 c.p..


3. Quando si configura l'autoriciclaggio?

Per la configurabilità del delitto è necessario accertare una pluralità di elementi.

Il primo riguarda l'esistenza di un reato presupposto produttivo di denaro, beni o altre utilità.

Il secondo concerne la partecipazione dell'agente al reato originario.

Il terzo consiste nel compimento di una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento delle utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Il quarto, decisivo, riguarda la concreta idoneità dell'operazione a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

La norma non richiede che l'origine del denaro venga definitivamente occultata.

È sufficiente che l'operazione presenti un'effettiva capacità ostacolante, valutata sulla base delle caratteristiche concrete della condotta.

Non basta, però, che le utilità siano state genericamente movimentate o utilizzate.

La previsione esige un collegamento qualificato tra l'operazione economica e il rischio di dissimulazione.

Impiego, sostituzione e trasferimento

L'impiego consiste nell'utilizzazione delle utilità illecite nell'ambito delle attività espressamente considerate dalla norma.

La sostituzione riguarda la trasformazione del bene o del denaro in un'utilità differente.

Il trasferimento può consistere in un'operazione che modifichi la disponibilità, la titolarità o la collocazione delle risorse.

In tutti e tre i casi deve ricorrere il requisito della concreta idoneità ostacolante.

La Cassazione, con sentenza n. 36121/2019, ha chiarito che non occorre un impedimento assoluto all'identificazione della provenienza delittuosa, essendo sufficiente una condotta concretamente idonea a rendere più difficoltosi gli accertamenti.

La formulazione della norma, tuttavia, non legittima l'equiparazione automatica tra qualunque trasferimento patrimoniale e autoriciclaggio.

Occorre individuare e dimostrare la specifica attitudine dissimulatoria.


4. La concreta capacità dissimulatoria distingue l'autoriciclaggio dal semplice utilizzo del denaro

Il requisito più importante dell'art. 648-ter.1 c.p. è espresso dall'avverbio «concretamente».

A differenza di una generica movimentazione patrimoniale, la condotta deve essere idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità.

La verifica è effettuata secondo una prospettiva ex ante, considerando le circostanze esistenti al momento dell'operazione.

Non rileva, da sola, la circostanza che le indagini abbiano successivamente consentito di ricostruire tutti i passaggi finanziari.

La possibilità di tracciare il denaro ex post non elimina necessariamente l'idoneità ostacolante originaria.

Cassazione n. 34970/2025: anche i bonifici tracciabili possono integrare autoriciclaggio

Con Cass. pen., sez. II, n. 34970/2025, la Corte ha affrontato il trasferimento di proventi delittuosi mediante bonifici disposti da un conto intestato a una società terza, formalmente non riferibile all'autore del reato presupposto.

La Cassazione ha valorizzato la capacità del meccanismo di ostacolare l'identificazione della provenienza, pur essendo i trasferimenti documentati e ricostruibili.

Il principio deve essere letto alla luce delle concrete caratteristiche dell'operazione.

La presenza di una causale contabile o la registrazione bancaria del trasferimento non dimostrano, da sole, la liceità della condotta.

Ma neppure la semplice esistenza di bonifici tra società costituisce automaticamente autoriciclaggio.

È necessario verificare l'effetto dissimulatorio prodotto dall'operazione rispetto alla provenienza delle utilità. Cass. pen., sez. II, n. 34970/2025


L'intestazione a un soggetto terzo

La Cassazione ha riconosciuto che può integrare una condotta dissimulatoria il reinvestimento del profitto illecito attraverso l'intestazione a una diversa persona fisica o giuridica.

L'operazione modifica la titolarità formale del bene e può rendere necessaria una ricostruzione dei successivi passaggi per risalire all'origine delittuosa.

Il principio è stato affermato da Cass. pen., sez. II, n. 16059/2020, e ripreso da Cass. pen., sez. II, n. 13352/2023.

La verifica deve però essere sempre concreta.

Un mutamento di intestazione può costituire un elemento rilevante, ma occorre accertare le condizioni dell'operazione, la relazione tra i soggetti e la provenienza dei beni.


5. Il reato presupposto deve essere provato

L'autoriciclaggio non può esistere senza un reato presupposto dal quale siano derivate le utilità oggetto della successiva operazione.

La giurisprudenza non richiede necessariamente una precedente sentenza irrevocabile di condanna.

La provenienza delittuosa può essere accertata incidentalmente nel processo per autoriciclaggio.

Ciò non elimina, tuttavia, l'onere di dimostrare che il denaro o i beni derivino effettivamente da un fatto penalmente rilevante.

Cassazione n. 25824/2024: occorre individuare almeno la tipologia del reato presupposto

La pronuncia Cass. pen., sez. II, n. 25824/2024, già pubblicata nella raccolta dello Studio, affronta il rapporto tra riciclaggio, autoriciclaggio e prova del reato originario.

La Corte ha esaminato gli orientamenti relativi alla necessaria individuazione del reato presupposto e ha richiamato l'esigenza di identificarlo quantomeno nella sua tipologia, senza pretendere necessariamente la ricostruzione di ogni dettaglio storico.

La questione è particolarmente importante nei procedimenti fondati su anomalie patrimoniali, disponibilità di denaro contante o movimentazioni bancarie sospette.

La mancata giustificazione economica di un trasferimento non consente di prescindere dall'accertamento dell'origine delittuosa. Cass. pen., sez. II, n. 25824/2024


L'accertamento del reato presupposto nel sequestro

La questione assume ulteriore rilievo quando le indagini siano accompagnate da un sequestro probatorio.

Con Cass. pen., sez. II, n. 24732/2026, la Corte ha ribadito che il fumus commissi delicti richiede l'individuazione almeno tipologica del reato presupposto.

La necessità di ricostruire l'origine delle utilità deve essere calibrata sulla fase processuale, ma non può essere completamente sostituita da un generico sospetto.


6. Il reato presupposto deve precedere la condotta di autoriciclaggio

Uno dei principi fondamentali della materia è la necessaria distinzione cronologica e strutturale tra il reato presupposto e l'operazione di autoriciclaggio.

La condotta che genera il profitto non può essere automaticamente contestata una seconda volta come condotta di riciclaggio del medesimo profitto.

Occorre individuare un comportamento successivo, dotato di autonoma rilevanza rispetto al fatto originario.

Il principio è stato chiarito da Cass. pen., sez. II, n. 7074/2021.

L'appropriazione delle somme da parte dell'amministratore di condominio

La vicenda esaminata dalla Corte riguardava un amministratore che aveva trasferito le somme dei condomini verso conti esteri riconducibili a società speculative.

La Cassazione ha rilevato che le operazioni di trasferimento costituivano esse stesse la condotta attraverso la quale si era realizzata l'appropriazione indebita.

Non potevano pertanto essere automaticamente utilizzate per fondare anche un distinto addebito di autoriciclaggio.

La decisione esprime un limite fondamentale all'interpretazione dell'art. 648-ter.1 c.p.

La stessa operazione non può costituire indistintamente il momento di acquisizione del profitto illecito e quello della sua successiva dissimulazione.

La necessità di una successione tra i fatti è stata ribadita, in materia di bancarotta, da Cass. pen., sez. V, n. 20152/2024.


7. Autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta: quando possono concorrere i due reati?

La relazione tra autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta è una delle questioni più delicate del diritto penale d'impresa.

La bancarotta distrattiva punisce la sottrazione di beni o risorse alla garanzia patrimoniale dei creditori.

L'autoriciclaggio punisce invece la successiva condotta di impiego, sostituzione o trasferimento delle utilità di provenienza delittuosa, quando sia concretamente idonea a ostacolarne l'identificazione.

Le due fattispecie possono concorrere, ma non è sufficiente accertare che le somme distratte dalla società siano confluite in un'altra impresa.

Cassazione n. 13352/2023: la distrazione non basta, serve un quid pluris

Con Cass. pen., sez. II, n. 13352/2023, la Corte ha affrontato il trasferimento di somme da una società successivamente fallita ad altre imprese appartenenti allo stesso gruppo.

La Cassazione ha chiarito che il mero spostamento delle risorse, già integrante la distrazione patrimoniale, non può essere automaticamente utilizzato per affermare anche l'autoriciclaggio.

È necessaria un'ulteriore condotta dissimulatoria, distinta dal momento distrattivo.

La Corte ha tuttavia riconosciuto che il concorso può configurarsi quando, successivamente alla distrazione, siano realizzate operazioni di reimpiego o intestazione capaci di ostacolare concretamente la provenienza dei beni. Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio


Cassazione n. 20152/2024: occorre un'autonoma attività successiva

La sentenza Cass. pen., sez. V, n. 20152/2024 ha ulteriormente precisato che la distrazione di beni da una società poi fallita a un'altra impresa non integra necessariamente anche autoriciclaggio.

Non è sufficiente affermare che i capitali distratti siano stati utilizzati nell'attività imprenditoriale della società beneficiaria.

Occorre individuare un comportamento ulteriore e distinto dalla distrazione, caratterizzato dalla concreta capacità di rendere più difficile la ricostruzione della provenienza delittuosa delle risorse.

La decisione rappresenta un importante limite al rischio di duplicazione dell'addebito penale. Cass. pen., sez. V, n. 20152/2024


Cassazione n. 37723/2025: il principio confermato

Anche Cass. pen., sez. V, n. 37723/2025 ha ribadito la necessità di individuare una condotta ulteriore rispetto alla sottrazione delle risorse all'impresa.

La condotta successiva deve possedere una capacità dissimulatoria valutabile ex ante.

Il principio assume particolare rilevanza nei procedimenti in cui siano contestati trasferimenti patrimoniali infragruppo, cessioni di beni aziendali e rapporti con società collegate.

Quando il concorso è invece configurabile

La giurisprudenza ha riconosciuto il concorso tra bancarotta e autoriciclaggio in presenza di meccanismi ulteriori, come il reimpiego dei beni distratti mediante una pluralità di società intestate a prestanome.

Con Cass. pen., sez. V, n. 1203/2020, la Corte ha valorizzato un sistema di dispersione e successivo reimpiego del patrimonio aziendale attraverso strutture societarie utilizzate per rendere opaca la provenienza delle utilità.

La distinzione rimane quindi ancorata alla concreta ricostruzione delle operazioni.

Non ogni distrazione è anche autoriciclaggio, ma una distrazione può costituire il presupposto di successive operazioni autonomamente punibili.


8. Autoriciclaggio e reati tributari: quando il risparmio fiscale diventa il profitto del reato presupposto?

I reati tributari costituiscono una delle aree più rilevanti per l'applicazione dell'art. 648-ter.1 c.p.

Le contestazioni possono riguardare il profitto derivante da dichiarazioni fraudolente, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indebite compensazioni e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Il problema principale riguarda l'esatta individuazione dell'utilità economica derivante dal reato tributario.

Non è sufficiente dimostrare che il contribuente abbia commesso un delitto fiscale e abbia successivamente effettuato movimentazioni finanziarie.

Occorre verificare che le somme movimentate costituiscano effettivamente provento del reato presupposto.

Cassazione n. 33640/2025: la condanna tributaria non dimostra automaticamente l'origine del denaro trasferito

La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 33640/2025, già pubblicata dallo Studio, assume particolare importanza.

La Corte ha chiarito che la condanna definitiva per dichiarazione infedele non consente di qualificare automaticamente come provento del reato tributario tutte le somme successivamente trasferite.

È necessario dimostrare il collegamento tra i bonifici contestati e il risparmio d'imposta derivante dalla violazione tributaria.

La prova del reato presupposto e quella della provenienza delle specifiche utilità sono questioni collegate, ma non coincidenti.

Il principio è decisivo quando il soggetto dispone anche di flussi economici provenienti da attività lecite. Cass. pen., sez. II, n. 33640/2025


L'evasione fiscale sotto soglia non costituisce automaticamente reato presupposto

Il delitto tributario deve essere concretamente configurabile.

Con Cass. pen., sez. II, n. 11986/2021, la Corte ha escluso la configurabilità dell'autoriciclaggio quando le somme derivavano da un'evasione fiscale non penalmente rilevante, perché inferiore alle soglie di punibilità previste dalla fattispecie tributaria.

Il principio è importante nei procedimenti per omessa dichiarazione, dichiarazione infedele e altri reati caratterizzati da soglie quantitative.

Quando manca un elemento costitutivo del reato tributario, non può essere presunta l'esistenza di un delitto presupposto ai fini dell'autoriciclaggio.

Naturalmente, occorre sempre verificare se le stesse utilità provengano da altre condotte autonomamente rilevanti sul piano penale.


9. Fatture per operazioni inesistenti, retrocessione del denaro e autoriciclaggio

Le operazioni di fatturazione falsa possono inserirsi in meccanismi economici complessi, nei quali le società effettuano pagamenti apparentemente regolari e ricevono successivamente la restituzione delle somme attraverso canali differenti.

Il problema non consiste esclusivamente nella falsità della fattura.

Occorre ricostruire la funzione dei trasferimenti e stabilire se le operazioni integrino una condotta autonoma di reimpiego o sostituzione di utilità di provenienza delittuosa.

Cassazione n. 9755/2019: pagamenti di fatture false e retrocessione in contanti

Con Cass. pen., sez. II, n. 9755/2019, la Corte ha esaminato operazioni caratterizzate dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti, dal relativo pagamento e dalla successiva restituzione in contanti degli importi.

La Cassazione ha riconosciuto la possibile integrazione del delitto di autoriciclaggio, valorizzando la funzione economico-finanziaria del meccanismo.

La decisione dimostra che la contabilizzazione delle fatture e la movimentazione delle somme possono assumere rilevanza ulteriore rispetto alla violazione tributaria.

Rimane tuttavia essenziale individuare il reato presupposto, il profitto effettivamente generato e l'autonomia delle operazioni contestate. Cass. pen., sez. II, n. 9755/2019


10. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio

Un problema particolarmente delicato riguarda il rapporto tra l'art. 11 del d.lgs. 74/2000 e l'art. 648-ter.1 c.p.

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte punisce, ricorrendone i presupposti, determinate condotte simulate o fraudolente idonee a compromettere l'efficacia della riscossione.

L'autoriciclaggio può configurarsi quando le utilità derivanti dal reato tributario siano successivamente oggetto di autonome operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento con concreta capacità dissimulatoria.

Il problema consiste nello stabilire quando la condotta abbia già realizzato il delitto fiscale e quando sia intervenuta un'ulteriore operazione rilevante ai fini dell'art. 648-ter.1 c.p.

Tribunale di Ascoli Piceno n. 302/2026: il concorso tra le due fattispecie

Con sentenza n. 302/2026, il Tribunale di Ascoli Piceno ha riconosciuto la configurabilità del concorso materiale tra sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.

La vicenda riguardava la distrazione di risorse aziendali attraverso bonifici giustificati con causali fittizie e successivamente destinati ad altre attività economiche.

Il principio richiede però una ricostruzione rigorosa dell'autonomia delle condotte.

Se il medesimo trasferimento costituisce la condotta attraverso cui si realizza il reato fiscale, occorre verificare se vi sia realmente un'operazione ulteriore sulla quale fondare l'autoriciclaggio.

Il rischio, altrimenti, è quello di attribuire due differenti titoli di responsabilità penale a un'unica operazione, senza dimostrare un autonomo disvalore.


11. Autoriciclaggio e criptovalute: Bitcoin, wallet digitali e servizi di mixing

Le criptovalute hanno assunto crescente importanza nei procedimenti per autoriciclaggio.

Le indagini possono riguardare la conversione di denaro in Bitcoin, l'acquisto di cryptoassets, il trasferimento tra portafogli digitali e l'utilizzo di strumenti destinati a rendere più complessa la ricostruzione delle transazioni.

La natura digitale del bene non esclude la sua rilevanza penale.

Le criptovalute possono costituire beni o utilità oggetto delle condotte di impiego, sostituzione e trasferimento.

L'acquisto di criptovalute non costituisce però automaticamente autoriciclaggio.

Occorre verificare la provenienza delittuosa dei fondi, il collegamento tra la conversione e il reato presupposto e la concreta capacità ostacolante dell'operazione.

Cassazione n. 27023/2022: il reinvestimento in Bitcoin

Con la sentenza Cass. pen., sez. II, n. 27023/2022, la Corte ha affrontato il reinvestimento in Bitcoin di somme provenienti da attività fraudolente.

La decisione ha riconosciuto la rilevanza delle operazioni in criptovalute nell'ambito delle attività economiche e speculative contemplate dall'art. 648-ter.1 c.p.

Approfondimento dello Studio: Autoriciclaggio e Bitcoin


Cassazione n. 26731/2026: cryptoassets e profitto dei reati tributari

La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 26731/2026 affronta l'acquisto di criptovalute mediante proventi del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La Corte ha riconosciuto che i cryptoassets, pur essendo beni digitali immateriali, costituiscono utilità giuridicamente rilevanti e possono rappresentare l'oggetto materiale dell'autoriciclaggio.

La trasformazione del profitto fiscale in criptovaluta può integrare una sostituzione penalmente rilevante quando ricorrano tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie.

La pronuncia esamina anche l'impiego di sistemi di mixing, utilizzati per separare gli indirizzi digitali di origine da quelli di destinazione delle criptovalute.

Secondo la massima, tali meccanismi possono rendere concretamente più difficoltosa la ricostruzione delle transazioni e l'individuazione della provenienza delle utilità.

Cassazione n. 22651/2025: quando manca il reato presupposto

La giurisprudenza ha tuttavia precisato che la rilevanza economica delle criptovalute non permette di prescindere dal principio di legalità.

Con Cass. pen., sez. II, n. 22651/2025, la Corte ha escluso, rispetto alla vicenda e al periodo normativo esaminati, la configurabilità del reato presupposto di esercizio abusivo di attività finanziaria, in relazione a operazioni su criptovalute effettuate negli anni 2015-2016.

La decisione chiarisce che il reato presupposto deve essere configurabile secondo la disciplina vigente al momento della condotta.

Non è possibile applicare retroattivamente obblighi autorizzatori introdotti successivamente.

Il principio assume particolare rilievo nei procedimenti riguardanti operazioni finanziarie digitali risalenti nel tempo.


12. Autoriciclaggio mediante polizze assicurative e prodotti finanziari

L'utilizzo del profitto delittuoso per sottoscrivere polizze assicurative o prodotti finanziari può integrare autoriciclaggio.

Il problema è stato affrontato da Cass. pen., sez. II, n. 9923/2024.

La Corte ha riconosciuto che il trasferimento di somme provenienti da reato verso una polizza può costituire una condotta idonea a ostacolare l'identificazione del provento.

La natura formalmente tracciabile dell'operazione non esclude necessariamente la capacità dissimulatoria.

Occorre comunque distinguere il semplice deposito o la detenzione del denaro dalla successiva operazione che ne modifica la collocazione giuridica o economica.

Cassazione n. 5686/2026: le polizze possono essere sequestrate come prodotto dell'autoriciclaggio

Con Cass. pen., sez. II, n. 5686/2026, la Corte ha affrontato un procedimento nel quale erano state sottoscritte polizze assicurative mediante somme provenienti da reati di appropriazione indebita e dichiarazione infedele.

La decisione ha riconosciuto la rilevanza delle polizze come prodotto delle operazioni di autoriciclaggio.

La Corte ha inoltre distinto il sequestro finalizzato alla confisca diretta dal sequestro per equivalente, escludendo nel caso esaminato l'applicazione dei limiti civilistici all'impignorabilità dei prodotti assicurativi. Cass. pen., sez. II, n. 5686/2026


13. Gioco d'azzardo e scommesse come attività speculative

L'art. 648-ter.1 c.p. contempla espressamente l'impiego delle utilità in attività speculative.

La Cassazione ha riconosciuto che, in determinate condizioni, tale nozione può comprendere anche il gioco d'azzardo e le scommesse.

Con Cass. pen., sez. II, n. 30642/2023, la Corte ha ribadito che il reinvestimento di proventi delittuosi nel gioco può integrare autoriciclaggio quando sia funzionale a ostacolarne la provenienza.

Il requisito della concreta idoneità dissimulatoria rimane centrale.

Non ogni spesa effettuata nel gioco costituisce autoriciclaggio; è necessario verificare l'operazione di reimpiego, la sua struttura e il suo effetto sulla ricostruzione della provenienza delittuosa. Cass. pen., sez. II, n. 30642/2023


14. La causa di non punibilità per mera utilizzazione o godimento personale

L'art. 648-ter.1, comma 5, c.p. prevede che, fuori dai casi contemplati dai commi precedenti, non siano punibili le condotte attraverso le quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La disposizione costituisce un limite fondamentale alla punibilità dell'autoriciclaggio.

La scelta legislativa esclude che ogni utilizzazione del profitto illecito possa essere automaticamente qualificata come un nuovo delitto.

Occorre però distinguere l'utilizzo diretto delle risorse da una precedente operazione di sostituzione o trasferimento che presenti capacità dissimulatoria.

La Cassazione interpreta la clausola in modo restrittivo.

Quando opera la non punibilità?

La giurisprudenza ritiene che la causa di non punibilità riguardi l'utilizzazione personale diretta delle utilità, senza il compimento di operazioni concretamente idonee a ostacolarne l'origine.

Il principio è stato affermato da Cass. pen., sez. II, n. 13795/2019, ribadito dalla sentenza n. 11704/2025 e successivamente dalla n. 25348/2025.

L'acquisto di un'automobile di lusso

La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 11704/2025 ha affrontato l'impiego di somme provenienti da truffa per acquistare un'automobile di lusso.

La Corte ha escluso la non punibilità del godimento personale nella vicenda esaminata, attribuendo rilievo alla funzione economica e dissimulatoria dell'operazione di acquisto.

La decisione chiarisce che la destinazione finale del bene all'uso personale non è sempre sufficiente.

Occorre verificare se il soggetto abbia prima realizzato una condotta di sostituzione, trasferimento o impiego penalmente rilevante.

Il godimento personale non elimina un'autonoma operazione dissimulatoria già perfezionata.

Al contrario, quando manchi un'operazione ulteriore rispetto all'utilizzazione diretta del profitto, la clausola conserva la propria funzione limitativa.


15. L'elemento soggettivo: quale dolo richiede l'autoriciclaggio?

L'autoriciclaggio è un delitto doloso.

L'agente deve essere consapevole della provenienza delittuosa delle utilità e deve rappresentarsi e volere una delle operazioni previste dalla norma, nelle sue concrete caratteristiche di idoneità ostacolante.

Non è sufficiente la sola consapevolezza di utilizzare denaro proveniente da un reato.

L'accertamento soggettivo deve riguardare anche la struttura e la funzione dell'operazione compiuta.

La dottrina e alcune ricostruzioni hanno discusso la qualificazione del dolo come generico o specifico.

L'orientamento giurisprudenziale richiamato nella raccolta dello Studio valorizza il dolo generico, riferito alla coscienza e volontà della condotta concretamente ostacolante.

La formula «in modo da ostacolare concretamente» individua una caratteristica necessaria della condotta, che non può essere trasformata nella presunzione di un particolare intento occultatore a partire dalla sola provenienza illecita delle somme.

In sede difensiva, la verifica deve dunque riguardare la consapevolezza dell'agente, il funzionamento dell'operazione e gli elementi probatori utilizzati per dimostrarne il carattere dissimulatorio.


16. La distinzione tra riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego

Le tre fattispecie presentano elementi comuni, ma non possono essere sovrapposte.

Reato

Elemento caratterizzante

Riciclaggio – art. 648-bis c.p.

Condotta ostacolante realizzata da un soggetto estraneo al reato presupposto

Autoriciclaggio – art. 648-ter.1 c.p.

Impiego, sostituzione o trasferimento concretamente ostacolante da parte dell'autore o concorrente nel reato presupposto

Reimpiego – art. 648-ter c.p.

Impiego in attività economiche o finanziarie nei casi residuali previsti dalla norma, senza che sia necessario l'ulteriore requisito dissimulatorio proprio del riciclaggio

La distinzione dipende anzitutto dalla relazione tra il soggetto agente e il reato presupposto.

L'autoriciclaggio è un reato proprio.

Il riciclaggio e il reimpiego riguardano invece, secondo le rispettive clausole di riserva, soggetti estranei al reato originario.

La Cassazione, con sentenza n. 17235/2018, ha chiarito che il soggetto estraneo al reato presupposto che contribuisca alle operazioni dissimulatorie dell'autore originario può rispondere di riciclaggio, e non automaticamente di concorso nel meno grave autoriciclaggio.

Il problema deve essere verificato alla luce del concreto contributo concorsuale e della sua collocazione rispetto alla commissione del reato presupposto.


17. Quando si consuma il delitto di autoriciclaggio?

L'autoriciclaggio è, nella sua struttura ordinaria, un reato istantaneo.

Si consuma quando viene posta in essere la condotta di impiego, sostituzione o trasferimento concretamente idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

La permanenza degli effetti economici dell'operazione non determina, di per sé, il protrarsi della consumazione.

La Cassazione, con sentenza n. 38838/2019, ha applicato il principio a una vicenda relativa al trasferimento di un compendio aziendale iniziato prima dell'introduzione del delitto.

Il principio assume rilievo anche per il divieto di applicazione retroattiva della legge penale.

L'art. 648-ter.1 c.p. non può essere applicato a condotte di autoriciclaggio realizzate prima della sua entrata in vigore.

Può invece assumere rilevanza una condotta successiva alla sua introduzione avente ad oggetto proventi di un reato presupposto commesso anteriormente.

La distinzione è stata affrontata anche da Cass. pen. n. 1309/2024.


La competenza territoriale nelle operazioni finanziarie

La determinazione del luogo di consumazione può risultare complessa quando l'operazione venga realizzata attraverso bonifici, conti esteri e una pluralità di soggetti.

Cass. pen., sez. I, n. 38623/2024 ha esaminato una vicenda relativa a trasferimenti disposti da remoto, valorizzando il luogo di realizzazione dell'operazione di impiego.

La giurisprudenza più recente ha affrontato anche le operazioni frazionate.

Con Cass. pen., sez. II, n. 2393/2026, la Corte ha affermato che, quando la condotta tipica sia realizzata mediante una pluralità di atti frammentari e progressivi, la competenza può essere individuata nel luogo del primo segmento della condotta, secondo le condizioni considerate dalla decisione.

La ricostruzione del momento consumativo e del luogo di realizzazione dell'operazione assume quindi rilievo anche per le eccezioni relative alla competenza territoriale.


18. Il sequestro preventivo nei procedimenti per autoriciclaggio

Il procedimento penale per autoriciclaggio è frequentemente accompagnato da misure cautelari patrimoniali.

Il sequestro può riguardare somme di denaro, conti correnti, partecipazioni societarie, immobili, polizze assicurative e criptovalute.

La misura richiede la verifica dei presupposti previsti dalla disciplina processuale e dalla normativa sulla confisca.

Il problema non può essere risolto attraverso il semplice richiamo all'esistenza di un reato presupposto o alla successiva disponibilità delle somme.

È necessario verificare l'ipotesi di autoriciclaggio, la provenienza delle utilità, il rapporto tra le operazioni e il bene vincolato e la corretta individuazione della finalità del sequestro.

Cassazione n. 9490/2025: il giudice deve confrontarsi con le deduzioni difensive

Con Cass. pen. n. 9490/2025, la Corte ha annullato un provvedimento di sequestro relativo a una contestazione di autoriciclaggio collegata a una vicenda di bancarotta.

Il Tribunale del riesame non aveva adeguatamente esaminato elementi documentali rilevanti, tra cui un accordo transattivo con la curatela e la differenza tra le valutazioni patrimoniali utilizzate per determinare il sequestro.

La Cassazione ha ribadito che il giudice deve confrontarsi con le deduzioni difensive concretamente incidenti sul fumus commissi delicti e sui presupposti della misura. Cass. pen. n. 9490/2025


19. La confisca nell'autoriciclaggio: l'intero capitale o soltanto il profitto del reimpiego?

La confisca rappresenta uno dei problemi più controversi dell'art. 648-ter.1 c.p.

L'art. 648-quater c.p. disciplina l'ablazione del prodotto o profitto dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, prevedendo anche la confisca per equivalente nei casi stabiliti.

Il problema riguarda la qualificazione e la quantificazione delle utilità confiscabili.

È necessario distinguere il profitto del reato presupposto, i beni oggetto della successiva operazione dissimulatoria e le eventuali utilità ulteriori generate dal loro reimpiego.

La giurisprudenza non ha sempre adottato soluzioni uniformi.

L'orientamento che valorizza l'intero valore dei beni dissimulati

Un indirizzo giurisprudenziale ritiene che il prodotto o profitto dell'autoriciclaggio possa essere individuato nell'intero valore dei beni oggetto delle operazioni dissimulatorie.

In questa prospettiva, il disvalore dell'operazione riguarda la reimmissione nel circuito economico delle utilità delittuose e la loro trasformazione o diversa attribuzione.

La tesi è stata espressa, tra le altre, da Cass. pen., sez. II, n. 10218/2024 e da Cass. pen., sez. V, n. 32176/2024.

Cassazione n. 13793/2025: è vietato duplicare il vincolo

La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 13793/2025 ha affermato che, ai fini della confisca, il valore delle utilità oggetto della condotta dissimulatoria può assumere rilievo nella sua interezza, senza che sia necessario individuare un profitto aggiuntivo.

La Corte ha tuttavia precisato che non è consentito duplicare l'ablazione del medesimo valore, sequestrandolo sia come profitto del reato presupposto sia come prodotto dell'autoriciclaggio.

È un principio fondamentale per la difesa patrimoniale.

La pluralità dei titoli di reato non può giustificare la duplicazione del medesimo vincolo economico.

Cassazione n. 40672/2025: il limite della somma complessiva dei profitti

La sentenza Cass. pen., sez. VI, n. 40672/2025 ha individuato il profitto dell'autoriciclaggio nelle utilità economiche ulteriori eventualmente realizzate mediante il reinvestimento delle risorse provenienti dal reato presupposto.

La Corte ha inoltre precisato che il quantum complessivo del sequestro non può superare la somma dei profitti derivanti dal reato originario e di quelli ulteriori conseguiti attraverso il successivo reimpiego.

Cassazione n. 27671/2026: il profitto come guadagno derivante dall'operazione

Con Cass. pen., sez. III, n. 27671/2026, la Corte ha nuovamente affrontato il problema della determinazione del profitto confiscabile dell'autoriciclaggio.

Secondo la massima esaminata, il profitto deve essere individuato nel guadagno originato dalle condotte di impiego, sostituzione o trasferimento delle utilità provenienti dal reato presupposto.

La decisione si colloca in un quadro interpretativo nel quale occorre distinguere con attenzione il profitto del reato derivato dal prodotto dell'operazione dissimulatoria e dal profitto già generato dal reato originario.

Non è quindi corretto presentare come pacifica una sola soluzione sulla quantificazione della confisca.

La difesa deve verificare il titolo ablativo, la natura del bene, la sua qualificazione come prodotto o profitto e l'eventuale duplicazione di valori già sottoposti a sequestro.


20. La responsabilità delle società per autoriciclaggio

L'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001 comprende l'autoriciclaggio tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il problema assume particolare rilievo quando il delitto venga contestato ad amministratori, dirigenti o soggetti che abbiano operato nell'interesse o a vantaggio di una società.

La responsabilità dell'ente non deriva automaticamente dalla commissione del delitto da parte di un suo esponente.

Devono essere verificati i requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001, tra cui il rapporto tra autore e organizzazione, l'interesse o vantaggio e gli ulteriori presupposti di imputazione.

La valutazione dell'organizzazione societaria e dei protocolli di controllo può assumere particolare importanza, soprattutto nei procedimenti che coinvolgano transazioni infragruppo e operazioni finanziarie complesse.


21. Come si costruisce la difesa penale per autoriciclaggio?

La difesa nei procedimenti ex art. 648-ter.1 c.p. richiede l'analisi coordinata di tre questioni: il reato presupposto, la successiva operazione patrimoniale e la sua concreta capacità dissimulatoria.

Il primo passaggio consiste nel verificare l'esistenza del reato originario e la provenienza delle specifiche utilità.

È poi necessario ricostruire le movimentazioni patrimoniali, distinguendo l'acquisizione del profitto dalle eventuali operazioni successive.

Il terzo profilo riguarda la verifica della concreta capacità ostacolante della condotta, attraverso la documentazione finanziaria, societaria e contabile.

Nei procedimenti per bancarotta occorre esaminare l'autonomia delle operazioni rispetto alla distrazione.

Nei procedimenti per reati tributari assume rilievo il rapporto tra risparmio d'imposta e fondi concretamente utilizzati.

Quando siano presenti misure cautelari patrimoniali, la verifica deve inoltre riguardare il valore delle utilità sequestrate e la legittimità dell'eventuale cumulo tra profitto del reato presupposto e prodotto o profitto dell'autoriciclaggio.

L'obiettivo non consiste semplicemente nel fornire una giustificazione economica ai trasferimenti.

La difesa deve verificare se l'accusa abbia dimostrato un fatto nuovo e autonomo, penalmente distinto dal reato presupposto.


22. Domande frequenti sull'autoriciclaggio

Qual è la differenza tra riciclaggio e autoriciclaggio?

Il riciclaggio è commesso dal soggetto estraneo al reato presupposto. L'autoriciclaggio riguarda invece l'autore o concorrente nel reato originario che realizzi le successive operazioni previste dall'art. 648-ter.1 c.p.

È autoriciclaggio trasferire denaro da una società a un'altra?

Non necessariamente. Occorre verificare la provenienza delittuosa delle somme, l'autonomia della condotta rispetto al reato presupposto e la concreta capacità dell'operazione di ostacolarne l'identificazione.

L'autoriciclaggio può concorrere con la bancarotta fraudolenta?

Sì, quando alla condotta distrattiva segua un'autonoma operazione di reimpiego o trasferimento dotata di concreta idoneità dissimulatoria. La semplice distrazione non basta.

L'evasione fiscale può costituire reato presupposto dell'autoriciclaggio?

Sì, quando integri un delitto tributario produttivo di utilità economiche. Deve essere dimostrato il collegamento tra il profitto fiscale e le somme oggetto della successiva operazione.

È autoriciclaggio acquistare criptovalute?

Può esserlo quando l'acquisto sia realizzato mediante proventi delittuosi e ricorrano gli ulteriori elementi richiesti dalla norma. L'utilizzo di criptovalute non dimostra, da solo, la commissione del reato.

Il semplice godimento personale del denaro è punibile?

L'art. 648-ter.1, comma 5, prevede una clausola di non punibilità per la mera utilizzazione o il godimento personale, nei limiti interpretati dalla giurisprudenza. La clausola non opera automaticamente quando siano state compiute autonome operazioni dissimulatorie.

È necessaria una condanna per il reato presupposto?

No. Il reato presupposto può essere accertato incidentalmente nel procedimento per autoriciclaggio, ma deve essere dimostrato secondo lo standard probatorio richiesto.

Quanto dura la prescrizione dell'autoriciclaggio?

Per l'ipotesi ordinaria il termine di prescrizione è di otto anni, salvo l'applicazione delle disposizioni relative alla sospensione, all'interruzione e alla disciplina processuale pertinente.

Si può ottenere il dissequestro dei beni?

Sì, quando ricorrano i presupposti per l'annullamento o la revoca della misura. La difesa deve esaminare il fumus del reato, il collegamento tra i beni e le operazioni contestate e la corretta quantificazione delle utilità sottoposte a vincolo.


23. Assistenza legale nei procedimenti per autoriciclaggio

I procedimenti per autoriciclaggio coinvolgono frequentemente operazioni finanziarie complesse, rapporti societari, reati tributari e contestazioni di bancarotta fraudolenta, spesso accompagnati dal sequestro di capitali e beni aziendali.

La difesa richiede un esame rigoroso del reato presupposto, delle movimentazioni patrimoniali e della concreta autonomia delle successive operazioni.

Lo Studio Legale Avv. Salvatore del Giudice presta assistenza a imprenditori, amministratori e professionisti nei procedimenti per autoriciclaggio, riciclaggio e altri reati economici, con particolare attenzione alla ricostruzione dei flussi finanziari, alla prova degli elementi costitutivi del delitto e alle misure cautelari patrimoniali.

La commissione del reato presupposto non può sostituire la prova dell'autoriciclaggio. Il secondo addebito richiede un'autonoma condotta penalmente rilevante.

Per una valutazione delle contestazioni e degli atti disponibili è possibile contattare direttamente lo Studio.

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