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Bancarotta documentale: l’assenza delle scritture non basta, occorre individuare la condotta tipica

28 minuti fa
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«Assenza, più acuta presenza», scriveva Attilio Bertolucci.

Nel processo penale accade talvolta qualcosa di non troppo diverso: ciò che manca finisce per assumere un peso probatorio persino maggiore di ciò che esiste.

Nella bancarotta documentale questo paradosso è particolarmente evidente. Le scritture non vengono consegnate, il curatore non riesce a ricostruire la gestione e proprio quell'assenza tende a diventare il centro dell'accertamento.

Ma l'assenza della contabilità dimostra davvero che cosa sia accaduto alla contabilità?

È questa, in fondo, la questione che emerge da Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2026, n. 31471.

La risposta della Corte è negativa.

Nel caso esaminato, l'imputazione manteneva insieme ipotesi differenti: le scritture potevano essere state sottratte, potevano non essere mai state tenute oppure potevano essere state tenute in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio.

L'alternativa può essere tollerata nell'imputazione.

Non può sopravvivere alla decisione.

La Cassazione osserva che le diverse condotte sono ontologicamente incompatibili. O una contabilità è esistita ed è stata successivamente sottratta o distrutta; oppure è stata tenuta in maniera infedele; oppure non è stata tenuta affatto.

E la distinzione non appartiene alla tassonomia.

Appartiene alla tipicità.

Perché da ciascuna condotta discende un diverso problema di imputazione soggettiva.

La sottrazione o distruzione delle scritture richiede il dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

La tenuta della contabilità in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari è invece sorretta dal dolo generico.

Persino l'omessa tenuta, quando venga ricondotta alla fattispecie fraudolenta, esige il dolo specifico proprio per distinguersi dalla bancarotta semplice documentale.

Il problema, allora, precede il dolo.

Prima di domandarsi con quale intenzione abbia agito l'imputato occorre stabilire che cosa abbia fatto.

Ed è precisamente qui che la mancata consegna delle scritture rischia di diventare una pericolosa scorciatoia probatoria.

Che il curatore non disponga della contabilità dimostra un'assenza.

Non dimostra ancora la sua causa.

Non dice se i libri siano stati formati e poi fatti sparire, se siano stati falsamente tenuti oppure se non siano mai esistiti.

Il risultato può essere identico — l'impossibilità di ricostruire la gestione — ma penalmente i fatti restano diversi.

La sentenza n. 31471/2026 contiene allora un'affermazione che va oltre il caso concreto.

Il risultato probatorio non può prendere il posto della condotta tipica.

Altrimenti il ragionamento rischia di rovesciarsi. Poiché le scritture non si trovano e la gestione non è ricostruibile, una qualche forma di bancarotta fraudolenta documentale deve essere stata commessa.

Il principio che emerge dalla sentenza è semplice.

La contestazione può anche prospettare più ipotesi alternative. La condanna, però, richiede che il giudice stabilisca quale condotta sia stata realmente commessa.

Non è la stessa cosa affermare che le scritture siano state sottratte, che non siano mai state tenute oppure che siano state tenute in modo tale da impedire la ricostruzione della gestione.

Sono condotte diverse e richiedono anche un diverso accertamento dell’elemento soggettivo.

Per questo, il fatto che le scritture non siano state consegnate al curatore non basta, da solo, a individuare la fattispecie di bancarotta documentale.

L’assenza della contabilità dimostra che le scritture non sono disponibili. Non dimostra ancora perché non lo siano.

Ed è proprio questo passaggio che il giudice deve accertare prima di affermare la responsabilità penale.

In altri termini, la mancata consegna può essere il punto di partenza dell’indagine.

Non può essere, da sola, il punto di arrivo della sentenza di condanna.


Cassazione penale sez. V, 9/07/2026, n. 31471


RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto del presente giudizio è la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 11

aprile 2025 la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato

Ma.Ro. per il delitto di bancarotta documentale.

In particolare, il ricorrente era titolare dell'omonima ditta individuale che aveva

operato fino al giugno 2012. In seguito, egli si era trasferito all'estero, prima in A e

poi in G, senza effettuare la cancellazione dal registro delle imprese. Anni dopo, i

creditori avevano avanzato istanza di fallimento, quest'ultimo poi dichiarato in

data 6 giugno 2017.

Poiché il curatore aveva riferito di non aver potuto ricostruire le vicende sociali per

mancanza dei libri e della documentazione, al Ma.Ro. era stata imputata una

bancarotta documentale, cumulando entrambe le diverse ipotesi di cui all'art.216,

comma primo, lett.b) r.d. n.267 del 1942, ovvero sia la sottrazione che l'omessa o

inidonea tenuta delle scritture.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ma.Ro. per mezzo del

difensore di fiducia, deducendo un motivo di impugnazione che si enuncia nei

limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.

pen.

Deduce vizi della motivazione e di violazione di legge con riferimento all'art.216,

comma primo, lett.b) del r.d. n.267 del 1942 in quanto il giudice, in presenza di una

contestazione cumulativa, non avrebbe chiarito quale delle ipotesi di bancarotta

documentale ricorra nel caso di specie.

Dalla disamina in fatto emergerebbe che l'ipotesi presente sia quella della

sottrazione delle scritture ma, nonostante ciò, il giudice avrebbe motivato sul solo

dolo generico.

3. È pervenuta in Cancelleria memoria difensiva nell'interesse del Ma.Ro., con la

quale si ribadiscono le ragioni del ricorso e s'insiste per l'accoglimento.

4. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art.

611 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Preliminarmente, occorre fare chiarezza sulle categorie giuridiche nelle quali

vanno inquadrate le condotte di bancarotta documentale, atteso che l'art. 216 r.d.

267 del 1942, comma 1, n.lett.b, disegna due diverse fattispecie, l'una a dolo

specifico, l'altra a dolo generico.

La prima fattispecie (c.d. specifica) consiste nella sottrazione o distruzione dei libri

e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico, consistente nello scopo

di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

La seconda fattispecie (c.d. generale) è integrata dalla tenuta della contabilità in

modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del

patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un

accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati

dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale

alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati

oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori

connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del

13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo

generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell'alveo

di tipicità dell'art. 216 comma primo, lett.b, legge fall. A tal fine occorre, però, che

la condotta omissiva sia sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe

impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale

– di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (ex multis

Sez. 5 n.42546 del 07/11/2024 Cocozza, Rv. 287175 – 01).

Orbene, nel caso che ci occupa si registra una certa confusione sulle categorie fin

dalla fase introduttiva del giudizio.

Nell'imputazione si contesta al Ma.Ro. di avere sottratto la documentazione e

"comunque, di averne "omesso" la tenuta in guisa tale da non consentire la

ricostruzione del patrimonio", laddove non si comprende se la condotta contestata

sia di sottrazione, di tenuta infedele o di omessa tenuta delle scritture. Nella fase

introduttiva del giudizio, si è ritenuta ammissibile la contestazione alternativa dei

delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o

occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo

specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che

integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun

vizio di indeterminatezza dell'imputazione. (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021,

Tecchiati, Rv. 280572 - 01).

Al momento della decisione, peraltro, il Giudice deve avere correttamente

inquadrato la condotta e optato per una delle ipotesi normativamente previste,

fornendo articolata e logica motivazione che dia conto della scelta operata. Le

condotte contestate, infatti, sono tra loro ontologicamente incompatibili e

alternative, atteso che o è esistita una documentazione regolare che è stata in

seguito distrutta, sottratta o alterata, ovvero la medesima è stata tenuta in modo

infedele o, infine, non è stata tenuta affatto.

Solo dopo aver inquadrato la condotta sul piano oggettivo il Giudice può e deve

motivare sull'elemento soggettivo, atteso che, come si è detto, le diverse condotte

devono essere sostenute da atteggiamenti psicologici differenti.

La sentenza oggetto d'impugnazione, dopo aver operato una sommaria

ricostruzione in fatto, non chiarisce quale sia la condotta tipica ritenuta

sussistente.

In fatto rileva che la ditta individuale aveva operato fino al 2012; in seguito il

Ma.Ro. si era trasferito all'estero, senza provvedere alla cancellazione e lasciando

importanti debiti insoluti. Su istanza di un creditore, nel 2017, era stato dichiarato

il fallimento. Sebbene il fallito fosse ormai residente all'estero, il curatore lo aveva

contattato telefonicamente ed egli aveva riferito che le scritture erano state tenute

e si trovavano presso gli studi di due professionisti incaricati, dei quali forniva

anche i nominativi.

I Giudici del merito, premettendo che il curatore non ha l'obbligo giuridico di

attivarsi per il recupero della documentazione qualora il fallito non l'abbia

consegnata, hanno ritenuto che la bancarotta documentale fosse integrata per il

solo fatto dell'omessa consegna, in quanto la mancanza della documentazione

aveva impedito di ricostruire i movimenti patrimoniali, senza peraltro chiarire

quale, tra le condotte tipiche, ritenessero integrata. A fronte di una contestazione

cumulativa, il Giudici non hanno specificato se, a loro giudizio, il Ma.Ro. abbia

regolarmente tenuto le scritture e le abbia in seguito sottratte, se le abbia tenute

in modo infedele o se ne abbia omesso la stessa istituzione.

La poca chiarezza sul piano della ricostruzione oggettiva, trova immediato riflesso

su quello della valutazione del dolo, anch'esso motivato sommariamente e

attraverso ipotesi alternative.

In primo luogo, si afferma che la sola mancata consegna delle scritture e la

circostanza che il fallito si fosse trasferito all'estero, integra per sé il dolo generico

della fattispecie.

A titolo meramente ipotetico si motiva poi sul dolo specifico, rilevando che "anche

a voler ritenere necessario un dolo specifico", di fatto la condotta tenuta avrebbe

integrato un danno per i creditori.

Tale motivazione, oltre che gravemente carente, presenta un'intrinseca e

insanabile illogicità, atteso che contempla in via alternativa due ipotesi fattuali

incompatibili tra loro.

3. Alla luce delle osservazioni critiche complessivamente svolte, che denotano

gravi criticità logico-argomentative, deve essere disposto l'annullamento della

sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di

appello di Lecce che si atterrà, nel decidere, ai principi di diritto enunciati.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della

Corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2026.

 
 
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