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Bancarotta fraudolenta: che cos'è e quando si configura

  • 29 mar 2025
  • Tempo di lettura: 61 min

Aggiornamento: 5 giorni fa

La bancarotta fraudolenta nel Codice della crisi d’impresa

La bancarotta fraudolenta è uno dei reati più gravi del diritto penale dell’impresa e viene contestata quando l’imprenditore o l’amministratore, prima o durante la crisi aziendale, sottrae beni, altera la contabilità o compie operazioni idonee a danneggiare i creditori.

Le accuse di bancarotta possono riguardare non solo imprenditori e amministratori, ma anche liquidatori, professionisti, prestanome, amministratori di fatto e, in alcuni casi, soggetti esterni alla società.

In questa guida analizziamo cos’è la bancarotta fraudolenta, quali sono le pene, quando si configura, quali sono le principali differenze con la bancarotta semplice e gli orientamenti più recenti della Cassazione.

Se la tua impresa è in difficoltà o sei coinvolto in una procedura concorsuale, intervenire subito è decisivo.

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Indice:


Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolenta (Abrogato)

Comma 1

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Comma 2

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

Comma 3

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Comma 4

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

NB: Aggiornamento normativo

(dall’art. 216 L. fall. all’art. 322 CCII)

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la disciplina della bancarotta fraudolenta è stata oggetto di una riforma organica.

L’art. 216 della legge fallimentare è stato infatti abrogato e sostituito dall’art. 322 del Codice della Crisi d'Impresa, che oggi rappresenta la norma di riferimento per le ipotesi di bancarotta fraudolenta.

Art. 322 Codice della Crisi d'Impresa

Bancarotta fraudolenta

Comma 1

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:

a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Comma 2

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.


Comma 3

È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Comma 4

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.

Le cose da sapere

Pena

Reclusione da tre a dieci anni

Prescrizione

10 anni - 12 anni e 6 mesi in caso di atti interruttivi (come ad esempio una richiesta di rinvio a giudizio)

Procedibilità

D'ufficio

Competenza per materia

Tribunale in composizione collegiale

Competenza per territorio

Giudice del luogo in cui è stata pronunciata sentenza di fallimento

Arresto

Facoltativo

Fermo

Consentito

Udienza preliminare

Prevista

Misure cautelari

Consentite


1. Cos’è la bancarotta fraudolenta

La bancarotta fraudolenta è il principale reato del diritto penale della crisi d’impresa e costituisce una delle contestazioni più frequenti nei procedimenti per delitti concorsuali, al punto da essere stata definita da Pedrazzi “la regina dei reati fallimentari”.

Tradizionalmente prevista dall’art. 216 della legge fallimentare, oggi la fattispecie trova la propria continuità normativa negli artt. 322 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Il passaggio dalla “dichiarazione di fallimento” alla “liquidazione giudiziale” non ha modificato la struttura sostanziale del reato. 

Il legislatore ha sostituito il lessico della disciplina previgente, ma ha mantenuto pressoché immutato l’impianto penalistico originario. 

La giurisprudenza ha infatti riconosciuto una sostanziale continuità normativa tra il vecchio sistema e quello introdotto dal Codice della crisi, con conseguente persistente attualità dei principi interpretativi elaborati nel tempo (Cass. pen., sez. V, 26 maggio 2023, n. 33810).

La bancarotta fraudolenta punisce l’imprenditore che, prima o durante la procedura concorsuale, sottrae beni alla garanzia dei creditori, distrugge o falsifica le scritture contabili, altera la ricostruzione del patrimonio o favorisce alcuni creditori a danno degli altri.

La pena prevista per la bancarotta fraudolenta è la reclusione da tre a dieci anni, trattamento sanzionatorio che evidenzia la particolare gravità attribuita dall’ordinamento a condotte idonee a compromettere la tutela dei creditori e la correttezza dei rapporti economici. 

Alla pena detentiva si accompagnano inoltre significative pene accessorie, tra cui l’inabilitazione all’esercizio dell’attività d’impresa e l’incapacità a ricoprire uffici direttivi presso imprese per il periodo previsto dalla legge.

Le principali manifestazioni del reato sono tradizionalmente individuate nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale, cui si affiancano, nel contesto societario, le ipotesi di bancarotta impropria riferibili agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e agli altri soggetti investiti di funzioni gestorie.

La fattispecie è posta a tutela dell’integrità del patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori e, più in generale, della regolarità e trasparenza della procedura concorsuale.

La bancarotta fraudolenta, tuttavia, non sanziona il semplice fallimento dell’attività economica. 

L’insuccesso imprenditoriale, di per sé considerato, non integra alcuna responsabilità penale.

Non ogni crisi d’impresa costituisce reato.Non ogni insolvenza coincide con una frode.

Il diritto penale interviene soltanto quando la crisi sia accompagnata da condotte fraudolente, distrattive, dissipative, documentali o preferenziali capaci di pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori.

È proprio in questa distinzione — tra crisi fisiologica dell’impresa e manipolazione fraudolenta del patrimonio — che si colloca il nucleo più delicato dell’intera materia e una delle questioni interpretative più complesse del diritto penale dell’economia.


2. La disciplina normativa: dall’art. 216 legge fallimentare all’art. 322 CCII

L’art. 216 della legge fallimentare prevedeva la bancarotta fraudolenta dell’imprenditore dichiarato fallito.

Oggi, l’art. 322 CCII punisce l’imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale che abbia commesso le medesime condotte già contemplate dalla legge fallimentare.

La norma distingue tre grandi aree di rilevanza penale:

  1. la bancarotta fraudolenta patrimoniale;

  2. la bancarotta fraudolenta documentale;

  3. la bancarotta fraudolenta preferenziale.

La bancarotta patrimoniale riguarda le condotte che incidono direttamente sul patrimonio dell’impresa, sottraendo beni alla garanzia dei creditori.

La bancarotta documentale riguarda le condotte che impediscono o rendono difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La bancarotta preferenziale riguarda, invece, i pagamenti o le simulazioni dirette a favorire alcuni creditori a danno degli altri.


3. Bancarotta fraudolenta patrimoniale

La bancarotta fraudolenta patrimoniale rappresenta la forma più tipica e ricorrente del reato di bancarotta.

La sua funzione è impedire che, nelle fasi che precedono o accompagnano la crisi dell’impresa, il patrimonio venga svuotato, alterato o artificiosamente sottratto alla sua naturale destinazione: costituire garanzia per i creditori.

Le condotte tipiche comprendono la distrazione, l’occultamento, la dissimulazione, la distruzione, la dissipazione di beni, nonché l’esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti. 

Pur nella loro eterogeneità, tali condotte condividono un medesimo nucleo offensivo: la compromissione della garanzia patrimoniale posta a tutela della massa creditoria.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale è qualificata dalla giurisprudenza come reato a condotta eventualmente plurima

La pluralità di atti distrattivi non determina automaticamente una pluralità di reati. 

Quando le condotte risultino omogenee, temporalmente collegate ed espressive di un medesimo programma depauperativo, esse possono essere ricondotte a un unico fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, senza configurare autonome ipotesi criminose in continuazione (Cass. pen., sez. V, 1 aprile 2022, n. 17799; Cass. pen., sez. V, 3 novembre 2020, n. 13382).

La fattispecie assume inoltre natura di reato di pericolo concreto: non è necessario che il danno ai creditori si sia già verificato, essendo sufficiente che la condotta sia concretamente idonea a compromettere la garanzia patrimoniale destinata alla massa.


3.1. L’oggetto materiale del reato: cosa si intende per patrimonio

L’oggetto materiale del reato coincide con il patrimonio dell’imprenditore, inteso in senso ampio quale complesso dei beni destinati, ai sensi degli artt. 2740 e 2741 c.c., al soddisfacimento dei creditori.

Vi rientrano non soltanto beni materiali e denaro, ma anche crediti, partecipazioni societarie, beni immateriali, avviamento, beni in leasing e, più in generale, qualsiasi utilità economicamente rilevante suscettibile di entrare nella sfera di garanzia della procedura concorsuale.

Anche le ragioni creditorie possono costituire oggetto di tutela. Può infatti integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale la mancata riscossione di un credito qualora l’omissione determini la perdita di utilità economiche destinate a concorrere alla formazione dell’attivo patrimoniale della procedura (Cass. pen., sez. V, 15 novembre 2018, n. 57153).

La nozione di patrimonio rilevante ai fini della bancarotta assume carattere sostanziale e non meramente formale. 

Rientrano pertanto nel patrimonio tutelato anche beni non appartenenti formalmente alla società, purché ricadano nella sua effettiva disponibilità economica e funzionale.

In questa prospettiva, anche i beni detenuti in forza di contratto di leasing possono costituire oggetto di bancarotta fraudolenta patrimoniale quando la loro sottrazione impedisca alla procedura di acquisirne la disponibilità o determini oneri economici in danno della massa (Cass. pen., sez. V, 17 aprile 2018, n. 21933 - Corte app. Bari, sez. III, 2 agosto 2024, n. 3085)

Lo stesso principio è stato applicato alle somme amministrate da società fiduciarie o comunque a beni ricadenti nella disponibilità sostanziale dell’impresa, indipendentemente dalla titolarità formale (Cass. pen., sez. V, 25 maggio 2022, n. 27410 - Cass. pen., sez. V, 30 novembre 2022, n. 7824).

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il patrimonio sociale può comprendere anche beni o risorse acquisiti mediante attività illecite poste in essere nell’interesse dell’impresa. Fino a quando tali beni non siano separati o specificamente individuati, essi continuano a costituire parte della garanzia patrimoniale destinata ai creditori (Cass. pen., sez. V, 30 maggio 2018, n. 53399).

Il rilievo attribuito alla disponibilità sostanziale emerge anche nei rapporti di mandato. Integra infatti bancarotta per distrazione la condotta del mandatario che trattenga o confonda con il proprio patrimonio somme ricevute nell’interesse del mandante, rendendole irreperibili all’apertura della procedura (Cass. pen., sez. V, 19 ottobre 2020, n. 37525).

La Cassazione ha tuttavia precisato che l’avviamento non può essere considerato autonomo oggetto di distrazione se non venga trasferita anche l’azienda, o comunque il complesso dei fattori produttivi idonei a generarlo (Cass. pen., sez. V, 23 aprile 2024, n. 23577).

Anche la clientela può assumere rilievo patrimoniale quando lo sviamento riguardi rapporti economicamente valutabili facenti capo all’impresa (Cass. pen., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 3816).

Diversamente, la Cassazione ha precisato che l’avviamento non può essere considerato autonomo oggetto di distrazione se non venga trasferita anche l’azienda o il complesso organizzato dei fattori produttivi idonei a generarlo (Cass. pen., sez. V, 23 aprile 2024, n. 23577).

La dottrina distingue tradizionalmente tra condotte che producono una diminuzione patrimoniale effettiva — come distruzione e dissipazione — e condotte che determinano una diminuzione solo giuridica o apparente, quali occultamento, dissimulazione, distrazione ed esposizione di passività inesistenti.

La distruzione dei beni aziendali mediante incendio integra bancarotta fraudolenta patrimoniale quando determini un concreto pericolo per la garanzia creditoria, essendo sufficiente il dolo generico (Cass. pen., sez. V, 12 febbraio 2025, n. 5487).

La giurisprudenza distingue inoltre la distrazione dalla dissipazione. La prima consiste nel distacco del bene dal patrimonio dell’impresa con destinazione incompatibile con la funzione di garanzia; la seconda riguarda l’impiego delle risorse in operazioni manifestamente irrazionali o economicamente eccentriche rispetto alle esigenze dell’impresa (Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2020, n. 7437).

Integra pertanto dissipazione la destinazione delle risorse sociali a finalità radicalmente estranee all’oggetto sociale o prive di qualsiasi plausibile utilità economica per l’impresa (Cass. pen., sez. V, 3 aprile 2025, n. 13299).

Infine, ai fini della configurabilità della bancarotta patrimoniale, non è necessario un rapporto di immediata consequenzialità tra la condotta e la successiva apertura della procedura concorsuale: è sufficiente che l’atto sia concretamente idoneo a incidere sulla garanzia patrimoniale dei creditori in vista della futura insolvenza  (Trib. Cassino, 18 aprile 2023, n. 120).

3.2 La distrazione

La distrazione costituisce la condotta più ricorrente di bancarotta fraudolenta patrimoniale nella prassi giudiziaria. 

Essa consiste nella fuoriuscita di un bene dal patrimonio dell’impresa e nella sua destinazione a finalità incompatibili con l’interesse sociale o con la funzione di garanzia spettante ai creditori.

Ciò che rileva non è la materiale sottrazione del bene, ma la sua definitiva o significativa deviazione rispetto alla funzione economica cui esso è destinato. 

La nozione di distrazione assume quindi carattere sostanziale: ciò che conta non è la veste giuridica dell’operazione, bensì l’effetto concretamente prodotto sul patrimonio dell’impresa.

Il distacco del bene può realizzarsi attraverso qualsiasi schema negoziale o modalità operativa — trasferimenti, garanzie, finanziamenti, vincoli patrimoniali, operazioni societarie o atti dispositivi — indipendentemente dalla loro formale liceità.

In questa prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la distrazione può essere integrata anche da atti apparentemente leciti quando risultino privi di una concreta giustificazione economica e producano l’effetto di depauperare il patrimonio sociale (Cass. Pen. n. 2122/24).

Rientrano in tale logica, ad esempio, l’affitto d’azienda a canone incongruo, il rilascio di garanzie prive di interesse per la società, i trasferimenti infragruppo non giustificati, le vendite simulate, le cessioni sottocosto o l’utilizzo di denaro sociale per finalità personali.

La natura di reato di pericolo concreto della bancarotta patrimoniale comporta che la condotta possa assumere rilevanza penale anche quando il bene non sia definitivamente uscito dal patrimonio dell’impresa, purché sia stata compromessa la funzione di garanzia nei confronti dei creditori.

In tale prospettiva, integra distrazione anche il contratto di vendita immobiliare sottoposto a condizione sospensiva unilaterale nell’interesse esclusivo dell’acquirente, qualora l’operazione determini comunque la perdita sostanziale della disponibilità del bene e limiti concretamente il potere dispositivo della società, risultando idonea a compromettere la garanzia patrimoniale (Cass. pen., sez. V, 25 marzo 2024, n. 26164).

Parimenti, la configurabilità della distrazione non è esclusa dalla teorica possibilità per la procedura di recuperare successivamente il bene mediante azioni revocatorie o altri strumenti concorsuali, poiché ciò che rileva è l’avvenuta sottrazione della risorsa alla garanzia immediata dei creditori (Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2022, n. 48872).

La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto natura distrattiva a operazioni solo apparentemente neutre sotto il profilo contabile. È stato così affermato che può integrare una condotta distrattiva la rottamazione delle giacenze di magazzino quando, pur risultando materialmente giustificata, manchino elementi idonei a dimostrare l’effettivo azzeramento del valore economico dei beni, non coincidendo necessariamente la rottamazione materiale con quella contabile (Cass. pen., sez. V, 11 gennaio 2022, n. 8921).

Analoga rilevanza è stata riconosciuta al conferimento di somme della società in altra impresa partecipata dall’imprenditore, quando l’operazione determini un incremento patrimoniale inferiore rispetto alle risorse sottratte alla garanzia dei creditori (Cass. pen., sez. V, 17 marzo 2023, n. 25529).

Costituisce inoltre condotta distrattiva la restituzione ai soci di versamenti effettuati in conto futuro aumento di capitale prima della scadenza del termine fissato per la deliberazione dell’aumento — o, in mancanza di termine, durante la vita della società — poiché tali somme, una volta confluite nel patrimonio sociale, sono destinate a rafforzare la garanzia patrimoniale dei creditori sino al definitivo venir meno della loro funzione (Cass. pen., sez. V, 23 giugno 2023, n. 39139).


3.3 L’utilizzo di denaro sociale per finalità personali

Tra le ipotesi più ricorrenti di distrazione rientra l’utilizzo di risorse dell’impresa per finalità personali o familiari dell’imprenditore o dell’amministratore. In tali casi, la condotta assume rilievo penale quando determini una stabile sottrazione di beni o somme alla loro funzione di garanzia nei confronti dei creditori.

Ciò che rileva non è la destinazione finale della risorsa, né la veste formalmente lecita dell’operazione, ma l’effetto sostanziale prodotto sul patrimonio dell’impresa. Il criterio decisivo resta quello della sottrazione della ricchezza sociale alla massa creditoria.

In questa prospettiva, la Cassazione ha ritenuto configurabile la bancarotta fraudolenta impropria per distrazione nel caso del socio amministratore illimitatamente responsabile di una società di persone che utilizzi denaro sociale per acquistare un immobile destinato al patrimonio personale o familiare. Secondo la Corte, la sottrazione di risorse dal patrimonio sociale arreca un pregiudizio diretto ai creditori della società, costretti a concorrere con i creditori personali del socio e a soddisfarsi sul bene soltanto attraverso l’eventuale estensione della liquidazione giudiziale nei confronti del socio beneficiario (Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2026, n. 5364).

La decisione conferma un principio ormai consolidato: ciò che assume rilievo non è la mera titolarità formale del bene acquistato, ma la sua sottrazione alla garanzia patrimoniale dei creditori sociali.

Nello stesso solco interpretativo si colloca la giurisprudenza che ha riconosciuto natura distrattiva al prelievo di somme effettuato dal socio recedente a titolo di liquidazione della quota, quando manchino elementi oggettivi idonei a dimostrare la congruità dell’importo rispetto al credito effettivamente vantato nei confronti della società. In tali casi, l’atto di disposizione patrimoniale assume carattere arbitrario ed espone a rischio le ragioni creditorie (Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2022, n. 17092).

La natura distrattiva può emergere anche in operazioni apparentemente destinate a soddisfare obbligazioni specifiche. È stato infatti ritenuto configurabile il reato nel caso di prelievi di somme sociali destinati al pagamento del trattamento di fine rapporto di un dipendente o delle rate di un finanziamento da lui contratto, poiché tali risorse restano comunque parte del patrimonio dell’impresa sino al loro legittimo impiego secondo le regole della procedura concorsuale (Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2024, n. 33063).

Analogamente, il prelievo di somme dai conti sociali per finalità personali o familiari dell’amministratore integra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione — e non una mera ipotesi di cattiva gestione o bancarotta semplice — quando determini una stabile sottrazione di risorse alla garanzia dei creditori, risultando irrilevante la successiva destinazione delle somme a esigenze estranee all’attività d’impresa (Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2026, n. 5364).

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che può integrare una condotta distrattiva anche il prelievo di somme a titolo di compenso dell’amministratore quando la relativa attribuzione sia priva di una reale giustificazione economica e trovi fondamento in delibere assembleari meramente formali o simulate, adottate esclusivamente per attribuire veste di apparente legittimità all’appropriazione di risorse sociali (Cass. pen., sez. V, 16 novembre 2020, n. 3191).

Infine, la Corte di cassazione ha precisato che il delitto di omesso versamento IVA può concorrere con la bancarotta impropria mediante operazioni dolose, trattandosi di fattispecie poste a tutela di beni giuridici distinti: da un lato l’interesse erariale alla riscossione del tributo, dall’altro la tutela della garanzia patrimoniale dei creditori e della regolarità della procedura concorsuale. Le eventuali sovrapposizioni fattuali non determinano pertanto alcun concorso apparente di norme (Cass. pen., sez. III, 1 dicembre 2021, n. 11064).

3.4 Fondo patrimoniale e bancarotta fraudolenta

Anche la costituzione di un fondo patrimoniale può assumere rilevanza ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale quando venga realizzata in una fase in cui l’impresa versi già in stato di insolvenza o in una situazione di crisi concretamente percepibile.

Il fondo patrimoniale, infatti, pur costituendo uno strumento pienamente lecito sul piano civilistico, imprime ai beni un vincolo di destinazione che può incidere sulla garanzia generica spettante ai creditori. Proprio per questa ragione, la sua costituzione può assumere carattere distrattivo quando determini una sostanziale sottrazione di risorse alla massa creditoria.

La Cassazione ha chiarito che la costituzione del fondo, se posta in essere in prossimità del dissesto o in un contesto di crisi già evidente, può integrare una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, poiché riduce la possibilità per i creditori di soddisfarsi sui beni del debitore (Cass. pen., sez. V, 10 febbraio 2026, n. 7695; in senso conforme Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 1998, n. 2980).

La pronuncia si inserisce in un orientamento consolidato secondo cui la liceità civilistica dell’atto non ne esclude automaticamente la rilevanza penale. Anche strumenti giuridici astrattamente legittimi possono infatti assumere natura distrattiva quando risultino concretamente utilizzati per sottrarre beni alla loro funzione di garanzia patrimoniale e pregiudicare le ragioni dei creditori.


3.4 Distrazione mediante atti negoziali

La distrazione non richiede necessariamente una sottrazione materiale del bene. La fuoriuscita del patrimonio sociale può realizzarsi anche attraverso atti giuridici formalmente leciti che, nella sostanza, producano un effetto di depauperamento incompatibile con l’interesse dell’impresa e con la tutela dei creditori.

La giurisprudenza ha chiarito che la rilevanza penale non dipende dalla struttura civilistica dell’atto utilizzato, ma dall’effettivo sacrificio imposto alla garanzia patrimoniale della massa. Anche operazioni astrattamente lecite possono assumere carattere distrattivo quando risultino prive di giustificazione economica o concretamente orientate allo svuotamento del patrimonio sociale (Cass. pen., sez. V, 20 giugno 2017, n. 35591; Cassazione penale sez. V, 11/04/2024, n.19973).

In questa prospettiva, la Cassazione ha ritenuto configurabile la distrazione in caso di stipula di contratti di locazione aventi ad oggetto beni aziendali quando i relativi canoni non vengano effettivamente acquisiti al patrimonio dell’impresa, determinandosi una sottrazione indiretta delle utilità economiche derivanti dal godimento dei beni sociali (Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2018, n. 49489).

Analoga rilevanza può assumere l’affitto d’azienda stipulato in previsione del fallimento quando l’operazione sia concretamente diretta a trasferire ad altro soggetto la disponibilità dei principali beni aziendali, determinando un sostanziale svuotamento operativo della società in crisi. La natura distrattiva emerge con particolare evidenza nelle ipotesi di continuità sostanziale tra la società fallita e quella affittuaria o di coincidenza dei centri decisionali coinvolti (Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 2018, n. 16748 - Cass. Pen. n.14405/2024).

Assume rilievo anche la prosecuzione dell’attività mediante nuove società alle quali vengano trasferiti gratuitamente beni, attrezzature, rapporti commerciali o altri asset dell’impresa in crisi. In tali casi, la continuità sostanziale dell’attività economica può costituire indice dello svuotamento patrimoniale della società fallita (Trib. Napoli, sez. III, 8 febbraio 2022, n. 830).

3.5 Operazioni infragruppo e vantaggi compensativi

Le operazioni infragruppo rappresentano uno degli ambiti più delicati nell’accertamento della bancarotta fraudolenta per distrazione. La mera appartenenza di più società al medesimo gruppo non è infatti sufficiente, di per sé, a escludere la natura distrattiva dei trasferimenti patrimoniali.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che ciascuna società conserva una propria autonomia soggettiva e patrimoniale anche all’interno del gruppo, con la conseguenza che i beni appartenenti a una società non possono essere liberamente sacrificati nell’interesse di altre imprese collegate. La distinta soggettività giuridica delle società mantiene rilievo anche sul piano penale: in caso di pluralità di procedure concorsuali relative a società appartenenti al medesimo gruppo, non si configura un unico reato di bancarotta, ma una pluralità di fattispecie eventualmente unificabili mediante continuazione, poiché il gruppo non costituisce un autonomo centro unitario di imputazione giuridica (Cass. pen., sez. V, 4 novembre 2016, n. 6904).

La natura distrattiva dell’operazione può tuttavia essere esclusa quando emergano concreti vantaggi compensativi per la società depauperata. Tali vantaggi devono risultare effettivi, specifici e idonei a riequilibrare gli effetti economici negativi dell’operazione, neutralizzando il pregiudizio arrecato ai creditori nell’ambito della logica unitaria del gruppo (Cass. pen., sez. I, 1 dicembre 2022, n. 18333).

La nozione di gruppo rilevante ai fini della valutazione dei vantaggi compensativi non richiede necessariamente uniformità soggettiva o identità della forma giuridica degli enti coinvolti. La Cassazione ha infatti ammesso la configurabilità di un gruppo anche tra soggetti aventi natura giuridica differente, comprese associazioni prive di scopo di lucro, purché emerga un effettivo rapporto di direzione, coordinamento e controllo riconducibile a un unico centro decisionale e a una comune strategia economica (Cass. pen., sez. V, 6 marzo 2018, n. 31997).

Particolare rilievo assume, in questo contesto, il fenomeno del cash pooling, ossia il sistema di tesoreria accentrata mediante il quale le società appartenenti a un gruppo gestiscono congiuntamente le proprie disponibilità finanziarie.

La giurisprudenza esclude la natura distrattiva dei pagamenti effettuati nell’ambito di accordi di cash pooling regolarmente formalizzati e puntualmente disciplinati quanto a durata, limiti operativi, interessi e condizioni economiche dell’operazione. In tali ipotesi, i trasferimenti patrimoniali possono trovare giustificazione proprio nella logica dei vantaggi compensativi derivanti dalla partecipazione al gruppo (Cass. pen., sez. V, 24 maggio 2022, n. 37062 - Cass. pen., sez. V, 14 marzo 2023, n. 16294 - Cass. pen., sez. V, 23 giugno 2023, n. 39139).

La riconducibilità dei flussi infragruppo al modello del cash pooling richiede tuttavia una rigorosa formalizzazione del rapporto intersocietario. In assenza di un contratto che disciplini durata, modalità operative, obblighi restitutori e condizioni economiche del sistema di tesoreria accentrata, i trasferimenti effettuati in favore della controllante non possono essere giustificati mediante il semplice richiamo a una prassi gestionale comune tra le società del gruppo (Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2018, n. 34457).

3.6 Cessione d’azienda, leasing e altri strumenti negoziali

La distrazione può realizzarsi anche attraverso operazioni societarie o negoziali apparentemente lecite che, nella sostanza, determinino lo svuotamento del patrimonio dell’impresa o la sottrazione di beni alla garanzia dei creditori.

In questa prospettiva, assume rilievo la cessione di beni gravati da ipoteca in assenza di un effettivo corrispettivo patrimoniale. La Cassazione ha ritenuto configurabile una condotta distrattiva quando l’acquirente assuma soltanto un accollo cumulativo del mutuo senza liberare la società cedente dalle obbligazioni verso il creditore. In tali casi, infatti, la società si priva del bene ma conserva integralmente il debito correlato, determinando un evidente depauperamento patrimoniale (Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2018, n. 20807).

Può assumere rilievo distrattivo anche la cessione gratuita di un contratto di leasing, qualora la prosecuzione del rapporto da parte della procedura avrebbe potuto rappresentare una concreta utilità economica per la massa e non un mero costo. La valutazione richiede un accertamento sostanziale dell’effettiva incidenza dell’operazione sul patrimonio destinato ai creditori (Cass. pen., sez. V, 6 dicembre 2022, n. 3429).

La mera cessione dell’azienda o di un ramo aziendale non integra automaticamente una condotta distrattiva. La rilevanza penale emerge quando l’operazione avvenga senza un effettivo corrispettivo o a un valore significativamente inferiore rispetto a quello reale. In tali ipotesi, la successiva responsabilità dell’acquirente per i debiti aziendali prevista dall’art. 2560 c.c. non esclude la consumazione della bancarotta, poiché rappresenta un effetto successivo rispetto all’avvenuto depauperamento patrimoniale (Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2018, n. 34464 - Trib. Napoli, sez. III, 9 novembre 2021, n. 9522).

Per la configurabilità della bancarotta fraudolenta è necessario che l’operazione avvenga a condizioni concretamente pregiudizievoli per il patrimonio sociale. In mancanza di un’effettiva incongruità del prezzo o di un sacrificio patrimoniale ingiustificato, la condotta può eventualmente assumere rilievo sul diverso piano delle operazioni dolose (Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2023, n. 5991).

La mera vendita di beni aziendali non integra automaticamente una distrazione. Occorre accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il corrispettivo pattuito fosse concretamente incongruo rispetto al valore reale dei beni e che l’operazione fosse sorretta da finalità incompatibili con l’interesse dell’impresa. La valutazione deve tenere conto dello stato dei beni e del complessivo contesto economico-finanziario nel quale l’operazione si colloca (Trib. Napoli, sez. III, 5 febbraio 2021, n. 8299).

Può inoltre integrare una condotta distrattiva la costituzione di un trust liquidatorio utilizzato per trasferire un ramo d’azienda a un valore incongruo o comunque in una situazione di grave esposizione debitoria priva di adeguate tutele per i creditori. Anche il trasferimento dell’azienda o di un ramo aziendale effettuato senza adeguata protezione delle passività della società cedente può determinare una sottrazione di risorse alla garanzia patrimoniale della massa (Trib. Napoli, sez. III, 21 gennaio 2022, n. 75).

Il principio che emerge dalla giurisprudenza è costante: anche strumenti giuridici astrattamente leciti possono assumere rilevanza penale quando risultino concretamente funzionali al depauperamento dell’attivo sociale e alla sottrazione delle risorse destinate ai creditori (Cassazione penale sez. V, 11/04/2024, n.19973).

4. Bancarotta fraudolenta documentale

La bancarotta fraudolenta documentale punisce le condotte che incidono sulla regolare tenuta della contabilità dell’impresa e compromettono la possibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari.

La contabilità, infatti, non svolge una funzione meramente amministrativa o fiscale.

Essa rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi della procedura possono ricostruire la storia economica dell’impresa, verificare la consistenza dell’attivo, individuare eventuali distrazioni patrimoniali e accertare l’esistenza delle passività.

Quando le scritture vengono distrutte, occultate, falsificate o tenute in modo tale da impedire la ricostruzione delle vicende aziendali, la procedura viene privata di uno degli strumenti essenziali per comprendere che cosa sia realmente accaduto.

La fattispecie comprende due diverse ipotesi:

  • la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili;

  • la tenuta delle scritture in modo tale da rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La prima ipotesi viene tradizionalmente definita bancarotta documentale specifica, mentre la seconda è nota come bancarotta documentale generica.

La distinzione non è soltanto descrittiva, ma incide direttamente sulla struttura del reato e sull’elemento soggettivo richiesto.

La bancarotta documentale generica può essere integrata anche mediante annotazioni ideologicamente false o omissioni contestuali alla tenuta della contabilità. Diversamente dalla falsificazione materiale delle scritture già formate — tipica della forma specifica — la fattispecie generica può realizzarsi attraverso una rappresentazione originariamente non veritiera dei dati contabili, tale da compromettere la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (Cass. pen., sez. V, 12 dicembre 2023, n. 11093).

La giurisprudenza adotta inoltre un criterio sostanziale e funzionale della condotta documentale, equiparando, ai fini della tutela penale, la distruzione, l’occultamento, la mancata consegna al curatore e, in determinate circostanze, persino l’omessa istituzione della contabilità.

In questa prospettiva, anche la totale assenza delle scritture può integrare la forma fraudolenta del reato, poiché rende radicalmente impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

La violazione dell’obbligo di deposito delle scritture contabili previsto dagli artt. 16 e 220 legge fallimentare può concorrere con la bancarotta documentale quando quest’ultima non derivi dalla materiale sottrazione o distruzione della documentazione, ma dalla sua tenuta irregolare, incompleta o comunque inidonea a consentire la ricostruzione delle vicende aziendali (Cass. pen., sez. V, 16 novembre 2020, n. 3190).

La giurisprudenza distingue inoltre l’omesso deposito delle scritture dall’inosservanza dell’obbligo di comparizione personale davanti agli organi della procedura. Solo la prima condotta può essere assorbita nella bancarotta documentale, mentre la mancata comparizione conserva autonoma rilevanza penale, tutelando un interesse differente: l’acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle ricavabili dalla sola documentazione contabile (Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2018, n. 54516).

Quando invece le contestazioni riguardino le medesime scritture e la condotta presenti i requisiti della fraudolenza documentale, la bancarotta semplice documentale e il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito restano assorbiti nella più grave fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 2018, n. 16744).

Questa impostazione riflette una precisa scelta di politica criminale: ciò che il legislatore intende proteggere non è il mero ordine amministrativo della contabilità, ma la funzione ricostruttiva delle scritture come strumento di trasparenza nei confronti dei creditori e della procedura concorsuale.

4.1. L’oggetto materiale della bancarotta documentale

L’oggetto materiale della bancarotta fraudolenta documentale non coincide esclusivamente con le scritture contabili obbligatorie previste dall’art. 2214 c.c.

La giurisprudenza adotta una nozione ampia e funzionale di documentazione contabile, ricomprendendovi non soltanto i libri obbligatori, ma anche registri IVA, documentazione fiscale, fatture, contabilità ausiliaria, estratti e documentazione bancaria, supporti informatici, file digitali e, più in generale, qualsiasi documento idoneo a rappresentare la gestione dell’impresa e a consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Il criterio decisivo non è dunque la formale obbligatorietà della scrittura, ma la sua concreta funzione ricostruttiva.

A differenza della bancarotta semplice documentale — limitata alle sole scritture obbligatorie previste dalla legge — la bancarotta fraudolenta documentale può avere ad oggetto qualsiasi documento contabile utile alla ricostruzione delle vicende economiche e patrimoniali dell’impresa, anche se non formalmente imposto dalla normativa civilistica (Cass. pen., sez. V, 22 settembre 2021, n. 37459 - Cass. pen., sez. V, 27 giugno 2024, n. 33460).

La giurisprudenza distingue inoltre tra impresa individuale e impresa collettiva. Nel primo caso assumono rilievo le scritture previste dall’art. 2214 c.c.; nelle società commerciali, invece, possono assumere rilievo anche i libri sociali obbligatori previsti dalla disciplina societaria, compresi quelli relativi alle deliberazioni assembleari e agli organi di controllo (Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2022, n. 37077)..

Integra pertanto bancarotta fraudolenta documentale la tenuta irregolare delle scritture che renda impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, essendo sufficiente, nella forma generica, il dolo consistente nella consapevolezza dell’idoneità ostativa della condotta rispetto agli accertamenti della procedura (Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2024, n. 23910).

Questa impostazione assume particolare rilievo nell’economia contemporanea, nella quale la contabilità dell’impresa non è più soltanto cartacea, ma risulta frequentemente frammentata tra gestionali, piattaforme digitali, archivi cloud, sistemi bancari, software aziendali e comunicazioni elettroniche.

La bancarotta documentale può configurarsi non soltanto quando la ricostruzione del patrimonio sia del tutto impossibile, ma anche quando gli accertamenti risultino ostacolati da difficoltà superabili solo mediante attività particolarmente complesse o gravose per gli organi della procedura (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2024, n. 32160 - Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2018, n. 1925).

4.2. Omessa tenuta e mancata consegna delle scritture

La bancarotta fraudolenta documentale può configurarsi non soltanto in presenza di falsificazioni o distruzioni materiali della contabilità, ma anche quando la documentazione non venga istituita, conservata o consegnata agli organi della procedura.

La giurisprudenza tende infatti a privilegiare una lettura sostanziale della fattispecie, attribuendo rilievo all’effettiva compromissione della funzione ricostruttiva della contabilità piuttosto che alla mera forma assunta dalla condotta.

Anche l’omessa tenuta delle scritture può integrare la forma fraudolenta del reato quando risulti finalizzata a impedire la ricostruzione del patrimonio o a ostacolare l’attività della procedura concorsuale (Cass. pen., sez. V, 20 giugno 2024, n. 29670 - Cass. pen., sez. V, 25 giugno 2024, n. 33728 - Cass. pen. sez. V, n.33465/24 - Cassazione penale sez. V, 03/07/2024, n.33085 - Cass. pen., sez. V, 40869/2024 - Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 40877).

In questa prospettiva, l’omessa tenuta assume rilievo fraudolento quando renda concretamente impossibile o eccessivamente gravosa la ricostruzione delle vicende patrimoniali e gestionali dell’impresa, evidenziando la volontà di ostacolare gli organi della procedura.

La mera mancata consegna delle scritture al curatore, tuttavia, non consente di presumere automaticamente il dolo richiesto dalla fattispecie fraudolenta.

La Corte di cassazione ha precisato che il dolo specifico non può essere desunto dalla sola incompletezza o irregolarità della documentazione, ma richiede la prova della concreta finalità di procurare un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori. L’accertamento dell’elemento soggettivo deve fondarsi su specifici indici sintomatici della volontà fraudolenta e non sulla semplice disorganizzazione amministrativa dell’impresa (Cass. pen., sez. V, 17 aprile 2024, n. 16414).

Nello stesso senso, è stato chiarito che l’accusa deve dimostrare concretamente la volontà dell’agente di conseguire un vantaggio personale o di ostacolare la procedura, non essendo sufficiente il mero inadempimento dell’obbligo di consegna della documentazione (Trib. Taranto, sez. I, 19 aprile 2024, n. 309).

La sottrazione delle scritture contabili e delle rimanenze di magazzino costituisce inoltre un significativo indice sintomatico della volontà di impedire la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa e può fondare la responsabilità dell’imprenditore anche in presenza di una gestione di fatto riconducibile a soggetti terzi, permanendo in capo all’amministratore formale obblighi di conservazione e collaborazione con la procedura (Trib. Napoli, sez. III, 2 novembre 2021, n. 8596).

4.3. Tardiva esibizione delle scritture contabili

La tardiva esibizione delle scritture contabili non esclude automaticamente la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale.

La mera esistenza materiale della documentazione, infatti, non è di per sé sufficiente a soddisfare la funzione protettiva della norma. Ciò che assume rilievo è la concreta e tempestiva disponibilità delle scritture da parte degli organi della procedura, ai fini della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

La Cassazione ha chiarito che la produzione tardiva della documentazione può costituire essa stessa indice della fraudolenza della condotta, soprattutto quando il ritardo abbia impedito o significativamente ostacolato una tempestiva ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dell’impresa (Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2024, n. 14931 - Cass. pen., sez. V, 12 marzo 2024, n. 21860).

Il momento rilevante, dunque, non coincide con la semplice esistenza delle scritture, ma con la loro effettiva disponibilità per gli organi della procedura.

Sotto il profilo funzionale, una contabilità esistente ma non tempestivamente consegnata può risultare equivalente a una contabilità occultata o sottratta, quando il ritardo abbia concretamente compromesso l’attività ricostruttiva degli organi concorsuali.

La valutazione deve tuttavia essere compiuta in concreto, tenendo conto dell’entità del ritardo, delle ragioni addotte dall’imprenditore, della completezza della documentazione successivamente prodotta e dell’effettiva incidenza ostativa della condotta.

4.4. Elemento soggettivo nella bancarotta documentale

L’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale varia a seconda della condotta contestata.

Per la sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili è richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare pregiudizio ai creditori (Trib. Nola, 21 aprile 2021, n. 834 - Trib. Napoli, sez. III, 21 aprile 2021, n. 1012 - Trib. Nola, 20 dicembre 2023, n. 2116).

La finalità di arrecare pregiudizio ai creditori non può tuttavia essere presunta automaticamente dalla mera irregolarità della documentazione o dall’incompletezza delle scritture.

La giurisprudenza richiede che il dolo emerga da elementi concreti e sintomatici della volontà fraudolenta, quali la rilevanza del passivo, la presenza di condotte distrattive, l’occultamento di beni o altri indici idonei a dimostrare l’intento di ostacolare la ricostruzione patrimoniale (Cass. pen., sez. V, 10 giugno 2024, n. 28109; Cass. pen., sez. V, 6 giugno 2024, n. 33679).

La bancarotta documentale nella forma specifica si configura inoltre come reato di pericolo. In tale prospettiva, il dolo specifico può essere desunto anche dalla mancata giustificazione plausibile della perdita o distruzione della documentazione contabile e dall’assenza di collaborazione con gli organi della procedura concorsuale, elementi che possono assumere valore sintomatico della volontà di impedire la ricostruzione delle vicende aziendali (Trib. Pescara, 4 aprile 2024, n. 439).

Per la tenuta irregolare delle scritture, invece, è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza che la contabilità, per le modalità con cui è stata tenuta, possa rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 40877 - Cass. pen., sez. V, 18 gennaio 2023, n. 15743 - Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2018, n. 2900).

È proprio su questo terreno che emerge uno dei principali problemi applicativi della fattispecie.

Il rischio è trasformare qualsiasi irregolarità amministrativa, negligenza gestionale o disordine contabile in un’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, confondendo la cattiva amministrazione con la frode penalmente rilevante.

Per evitare tale deriva, occorre verificare se la condotta abbia realmente inciso sulla funzione ricostruttiva della contabilità e se l’agente si sia rappresentato l’effetto ostativo derivante dal proprio comportamento.

Lo scopo fraudolento può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalla sistematicità delle omissioni, dalla loro gravità e dagli elementi concretamente indicativi della volontà di occultare le vicende gestionali ai creditori e agli organi della procedura (Cass. pen., sez. V, 6 giugno 2024, n. 33680 - Cass. pen., sez. V, 40862/2024 - Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2023, n. 10968).

Nella bancarotta documentale generica, il dolo può inoltre essere desunto in via logico-presuntiva dalla contestuale presenza di condotte di bancarotta patrimoniale, poiché la tenuta irregolare della contabilità risulta frequentemente funzionale all’occultamento di atti distrattivi o depauperativi del patrimonio sociale (Cass. pen., sez. V, 8 aprile 2022, n. 33575).

In questa prospettiva, l’omessa tenuta delle scritture contabili assume rilievo fraudolento quando impedisca concretamente la ricostruzione delle vicende patrimoniali e gestionali dell’impresa, rivelando la volontà di ostacolare gli organi della procedura concorsuale. In tali ipotesi, la bancarotta fraudolenta documentale assorbe sia la bancarotta semplice documentale sia l’inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, quando le condotte abbiano ad oggetto la medesima documentazione e risultino connotate da finalità fraudolente (Corte app. Napoli, sez. VI, 28 giugno 2024, n. 7535).

4.5. Rapporti con altri reati e concorso di fattispecie

La bancarotta fraudolenta documentale presenta frequenti punti di contatto con altre fattispecie penali, ma la sovrapposizione materiale delle condotte non determina automaticamente un concorso apparente di norme.

La giurisprudenza valorizza infatti il diverso bene giuridico tutelato dalle singole incriminazioni e la distinta funzione assolta dalle rispettive discipline.

In questa prospettiva, la bancarotta documentale mantiene una propria autonomia rispetto alle ipotesi di bancarotta impropria fondate sul falso in bilancio. La falsificazione delle scritture contabili può assumere autonoma rilevanza penale indipendentemente dalle alterazioni dei bilanci societari, trattandosi di fattispecie aventi oggetto materiale, struttura e presupposti differenti (Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2022, n. 37077).

Mentre il falso in bilancio è diretto a reprimere alterazioni della rappresentazione societaria destinate a incidere sulla trasparenza dell’informazione economica, la bancarotta documentale tutela la funzione ricostruttiva della contabilità nell’ambito della procedura concorsuale.

Analoga autonomia è stata riconosciuta nei rapporti con il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74/2000.

La Corte di cassazione ha infatti affermato la configurabilità del concorso tra reato tributario e bancarotta fraudolenta documentale, rilevando come le due fattispecie presentino differenze strutturali quanto all’oggetto materiale, all’elemento soggettivo, ai destinatari della tutela e agli interessi protetti.

Il reato tributario tutela l’interesse dell’amministrazione finanziaria all’accertamento dell’obbligazione fiscale; la bancarotta documentale protegge invece l’interesse dei creditori e della procedura alla ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa (Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2025, n. 24255).

La giurisprudenza ha inoltre precisato che l’amministratore di fatto può rispondere anche dei reati tributari omissivi, permanendo in capo al gestore sostanziale dell’impresa obblighi personali e indelegabili in materia fiscale (Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2025, n. 24255).

Il principio che emerge è costante: la medesima vicenda materiale può assumere rilievo sotto profili diversi quando ciascuna fattispecie protegga interessi autonomi e richieda differenti presupposti strutturali.



5. Bancarotta preferenziale

La bancarotta preferenziale si distingue dalla bancarotta patrimoniale e da quella documentale perché non colpisce la sottrazione di beni dal patrimonio dell’impresa né la manipolazione delle scritture contabili. La fattispecie interviene su un piano diverso: reprime l’alterazione dell’ordine concorsuale e della parità di trattamento tra i creditori.

Il reato si configura quando l’imprenditore, prima o durante la procedura, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno degli altri.

A differenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale, il pagamento preferenziale riguarda debiti realmente esistenti. L’illiceità della condotta non deriva dunque dall’inesistenza del credito soddisfatto, ma dal fatto che, in presenza di una situazione di insolvenza, il debitore non può scegliere arbitrariamente quali creditori privilegiare, alterando l’ordine concorsuale.

La bancarotta preferenziale occupa, sotto questo profilo, una posizione intermedia rispetto alle altre forme di bancarotta: non determina necessariamente un impoverimento assoluto del patrimonio dell’impresa, ma altera il criterio di distribuzione delle risorse residue.

Il bene giuridico tutelato non è quindi l’integrità dell’attivo patrimoniale in sé considerata, bensì la par condicio creditorum, ossia il principio secondo cui i creditori devono concorrere secondo le regole stabilite dall’ordinamento e senza preferenze arbitrarie.

La simulazione di titoli di prelazione può realizzarsi anche mediante operazioni finanziarie formalmente lecite ma sostanzialmente dirette a trasformare un credito chirografario in credito privilegiato in prossimità del dissesto.

La giurisprudenza ha ritenuto configurabile la bancarotta preferenziale nel caso di mutui fondiari assistiti da ipoteca utilizzati esclusivamente per ripianare pregresse esposizioni bancarie, determinando la trasformazione del credito della banca da chirografario a privilegiato con pregiudizio per gli altri creditori della procedura (Cass. pen., sez. I, 18 maggio 2018, n. 51861).

Anche strumenti civilisticamente leciti possono assumere rilievo penale quando siano utilizzati per alterare l’ordine concorsuale. In questa prospettiva, la Cassazione ha riconosciuto la configurabilità della bancarotta preferenziale in ipotesi di compensazione volontaria realizzata nella fase di insolvenza al fine di favorire specifici creditori a discapito della massa (Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2022, n. 26412).

La configurabilità del reato richiede tuttavia una concreta alterazione della par condicio creditorum. Occorre pertanto accertare l’esistenza di altri creditori rimasti insoddisfatti a causa del pagamento preferenziale eseguito dall’imprenditore; tale prova non può essere desunta automaticamente dal principio civilistico di non contestazione, ma deve emergere da elementi positivi acquisiti nel processo penale (Cass. pen., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 3797).

Quando il pagamento abbia ad oggetto crediti assistiti da privilegio, la lesione della par condicio richiede inoltre che risultino insoddisfatti altri crediti di pari grado o di grado prevalente. Non è invece sufficiente il mero pregiudizio arrecato a creditori chirografari o subordinati rispetto alla posizione soddisfatta (Cass. pen., sez. V, 14 giugno 2018, n. 50495).

La configurabilità della bancarotta preferenziale richiede inoltre la concreta alterazione della par condicio creditorum, con conseguente necessità di accertare l’esistenza di altri creditori rimasti insoddisfatti a causa del pagamento preferenziale eseguito dall’imprenditore. Tale prova non può tuttavia essere ricavata automaticamente dal principio civilistico di non contestazione, ma deve emergere da elementi positivi acquisiti nel processo penale Quando il pagamento abbia ad oggetto crediti assistiti da privilegio, la lesione della par condicio creditorum richiede inoltre che risultino insoddisfatti altri crediti di pari grado o di grado prevalente. Non è invece sufficiente il mero pregiudizio arrecato a creditori chirografari o titolari di posizioni subordinate rispetto a quella soddisfatta (Cass. pen., sez. V, 3 ottobre 2018, n. 54502).

L’elemento soggettivo richiede il dolo specifico di favorire un creditore a danno degli altri.

In tema di concorso dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore, la giurisprudenza ha chiarito che il terzo concorrente risponde di bancarotta preferenziale quando abbia consapevolmente sostenuto o agevolato il pagamento preferenziale, con la coscienza dell’effetto di alterazione della par condicio creditorum. Non è invece necessaria la specifica conoscenza dello stato di dissesto della società, essendo sufficiente la consapevolezza della preferenza accordata a un creditore a discapito degli altri (Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2018, n. 27141).

Risponde di concorso in bancarotta preferenziale anche il creditore estraneo alla compagine sociale che fornisca un contributo causale determinante alla lesione della par condicio creditorum, nella consapevolezza dello stato di dissesto della società e del vantaggio preferenziale ottenuto rispetto agli altri creditori. La responsabilità può configurarsi anche quando l’operazione sia realizzata mediante strumenti civilisticamente leciti, come la compensazione, qualora tali atti siano concretamente utilizzati per alterare l’ordine concorsuale dei pagamenti (Cass. pen., sez. V, 25 giugno 2025, n. 25506).

La finalità preferenziale può tuttavia essere esclusa quando il pagamento sia diretto prevalentemente alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale o al ragionevole tentativo di evitare il dissesto. In tali ipotesi, l’interesse perseguito dall’amministratore non è quello di favorire un singolo creditore a danno degli altri, ma di preservare la continuità aziendale e la sopravvivenza finanziaria dell’impresa (Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2018, n. 54465).


5.1 Distinzione tra bancarotta preferenziale e bancarotta distrattiva

La violazione della par condicio creditorum presuppone tuttavia che il pagamento riguardi rapporti suscettibili di concorrere nella distribuzione dell’attivo fallimentare. Non integra quindi bancarotta preferenziale il pagamento del canone di locazione relativo all’abitazione familiare del fallito, trattandosi di rapporto destinato al soddisfacimento di esigenze primarie della persona e sottratto, per la sua natura strettamente personale, alla logica concorsuale della procedura (Cass. pen., sez. V, 8 ottobre 2018, n. 54512).

La violazione della par condicio presuppone inoltre che il pagamento riguardi rapporti suscettibili di concorrere nella distribuzione dell’attivo fallimentare. Non integra quindi bancarotta preferenziale il pagamento del canone di locazione relativo all’abitazione familiare del fallito, trattandosi di rapporto destinato al soddisfacimento di esigenze primarie della persona e sottratto, per la sua natura personale, alla logica concorsuale della procedura (Cass. pen., sez. V, 16 aprile 2018, n. 32637).

In particolare, il pagamento del compenso dell’amministratore o del liquidatore può integrare bancarotta preferenziale — e non distrattiva — quando il compenso risulti proporzionato all’attività concretamente svolta, pur in assenza di una valida delibera societaria che ne abbia formalmente autorizzato la corresponsione. Diversamente, l’autoattribuzione di compensi sproporzionati o privi di giustificazione economica assume natura distrattiva, comportando un ingiustificato depauperamento del patrimonio sociale (Cass. pen., sez. V, 12 aprile 2018, n. 32378).

Integra inoltre bancarotta fraudolenta per distrazione il prelievo di somme effettuato dall’amministratore a titolo di compenso quando lo statuto si limiti a prevedere genericamente il diritto alla remunerazione senza una concreta determinazione dell’importo mediante delibera assembleare. In tali ipotesi, infatti, il credito può ritenersi certo nell’an ma non liquido nel quantum, con conseguente illegittimità di qualsiasi forma di autoliquidazione dei compensi (Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2018, n. 30105).

La distinzione tra bancarotta distrattiva e preferenziale in materia di compensi dell’amministratore richiede una verifica sostanziale della reale esistenza, congruità e giustificazione economica del credito vantato nei confronti della società. Il pagamento di compensi effettivamente maturati per attività gestoria concretamente svolta può integrare bancarotta preferenziale, in quanto diretto a soddisfare indebitamente un creditore a discapito degli altri. Diversamente, l’autoattribuzione di somme prive di valida giustificazione, sproporzionate o fondate su delibere meramente apparenti assume natura distrattiva, determinando una stabile sottrazione di risorse al patrimonio sociale (Cass. Pen. 36146/23).

In questa prospettiva, il prelievo di somme dalle casse sociali effettuato dall’amministratore in assenza di una formale delibera assembleare o di adeguata documentazione giustificativa non assume automaticamente natura distrattiva quando gli importi risultino proporzionati all’attività concretamente svolta o alle spese sostenute nell’interesse della società. In tali ipotesi, la condotta può integrare bancarotta preferenziale, in quanto diretta a soddisfare indebitamente il credito dell’amministratore rispetto agli altri creditori, senza determinare una definitiva sottrazione delle risorse al patrimonio sociale (Corte app. Roma, sez. II, 3 maggio 2024, n. 4133).

La corresponsione di somme collegate a un’attività gestoria effettivamente svolta può integrare, a seconda dei casi, una forma di bancarotta preferenziale, mentre il prelievo di importi privi di giustificazione o sproporzionati rispetto all’attività prestata può assumere natura distrattiva (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2024, n. 32161 - Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2023, n. 36416).


6. Bancarotta fraudolenta impropria

La bancarotta fraudolenta impropria riguarda le condotte commesse nell’ambito delle società da soggetti che, pur non rivestendo la qualità di imprenditore individuale, esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo o liquidazione.

La disciplina, tradizionalmente prevista dall’art. 223 legge fallimentare e oggi trasfusa nel Codice della crisi d’impresa, estende la responsabilità penale agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori e, più in generale, a coloro che esercitano in concreto poteri gestori o di controllo sull’attività societaria.

La ratio della disposizione è evidente: nelle strutture societarie la gestione dell’impresa non coincide necessariamente con la figura dell’imprenditore. L’offesa alla garanzia patrimoniale dei creditori può quindi derivare dall’operato di soggetti diversi dal titolare formale dell’attività economica.

Nella prassi giudiziaria, la bancarotta fraudolenta impropria rappresenta una delle contestazioni più frequenti nelle società di capitali. Gli amministratori possono rispondere sia di condotte distrattive, documentali o preferenziali, sia di operazioni dolose che abbiano cagionato o aggravato il dissesto della società.

La distinzione assume rilievo centrale sul piano strutturale.

Le ipotesi di bancarotta patrimoniale e documentale puniscono infatti condotte distrattive o manipolative che incidono sulla garanzia dei creditori indipendentemente da uno specifico rapporto causale con il dissesto. La bancarotta impropria da operazioni dolose riguarda invece abusi gestori, violazioni dei doveri imposti agli amministratori o iniziative societarie intrinsecamente pericolose per l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa, richiedendo l’accertamento di uno specifico nesso eziologico tra condotta e dissesto (Cass. pen., sez. V, 10 giugno 2024, n. 27480 - Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2024, n. 32152 - Cassazione penale sez. V, 06/06/2024, n.33996 - Cassazione penale sez. V, 11/06/2024, n.29294 - Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2023, n. 5119).

Il tema è particolarmente delicato perché impone di distinguere la gestione imprudente o semplicemente errata dalla gestione dolosamente orientata al depauperamento della società.

La cattiva amministrazione, da sola, non basta.

Perché vi sia bancarotta fraudolenta impropria occorre un quid pluris: la consapevole lesione della garanzia patrimoniale dei creditori oppure l’accettazione di operazioni prive di razionalità economica e concretamente idonee a compromettere l’equilibrio dell’impresa.

6.1. Soggetti attivi e responsabilità degli organi sociali

La bancarotta fraudolenta impropria estende la responsabilità penale a soggetti diversi dall’imprenditore individuale, valorizzando la funzione concretamente esercitata all’interno dell’organizzazione societaria piuttosto che la mera qualifica formale.

La responsabilità può riguardare amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e, più in generale, tutti coloro che esercitino in fatto poteri di gestione o di controllo sull’attività dell’impresa.

Con riferimento alle società di persone, la configurabilità della bancarotta fraudolenta per distrazione avente ad oggetto beni appartenenti al patrimonio personale del socio illimitatamente responsabile richiede l’estensione della liquidazione giudiziale nei confronti del socio ai sensi dell’art. 147 legge fall. Solo tale estensione determina infatti l’assoggettamento del patrimonio personale alla garanzia concorsuale e ne consente la rilevanza ai fini della bancarotta (Cass. pen., sez. V, 10 luglio 2018, n. 42591).

La responsabilità può inoltre estendersi agli amministratori della società incorporante o conferitaria quando, attraverso operazioni straordinarie societarie, si realizzi una continuità sostanziale nella gestione dell’impresa e nei rapporti patrimoniali dell’ente trasferito. In tali ipotesi, la successione nell’attività economica comporta anche l’assunzione delle responsabilità connesse alle condotte depauperative riferibili all’azienda incorporata o conferita (Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2018, n. 18517).

Particolare rilievo assume la posizione dei componenti del collegio sindacale.

La responsabilità dei sindaci può configurarsi non soltanto quando essi partecipino direttamente alle operazioni distrattive o alle altre condotte tipiche della bancarotta, ma anche in forma omissiva, quando l’inerzia nell’esercizio dei poteri di controllo contribuisca causalmente alla prosecuzione delle condotte illecite degli amministratori.

La Cassazione ha chiarito che i sindaci possono rispondere anche indipendentemente dal concorso dell’amministratore o degli altri soggetti espressamente indicati dalla disciplina della bancarotta impropria (Cass. pen., sez. V, 18 gennaio 2023, n. 7222).

La responsabilità omissiva può inoltre configurarsi quando il collegio sindacale ometta di attivare gli strumenti di vigilanza e segnalazione previsti dall’ordinamento, incluso il ricorso ai poteri di intervento ex art. 2409 c.c. Tale principio opera anche nelle società a responsabilità limitata dotate di organi di controllo, quando la mancata attivazione abbia contribuito causalmente alla prosecuzione delle condotte distrattive (Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2018, n. 44107).

6.2. Bancarotta impropria da operazioni dolose

La bancarotta impropria da operazioni dolose rappresenta una delle ipotesi più complesse dell’intera disciplina fallimentare.

Diversamente dalla bancarotta patrimoniale o documentale, essa non punisce singoli atti distrattivi o manipolazioni contabili, ma condotte gestorie caratterizzate da abuso della funzione amministrativa e causalmente collegate alla produzione o all’aggravamento del dissesto.

L’operazione dolosa non coincide con una semplice scelta imprenditoriale errata o imprudente. Essa presuppone un utilizzo distorto del potere gestorio attraverso iniziative che, già in una valutazione ex ante, risultino intrinsecamente pericolose per l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa.

Può integrare causazione dolosa del dissesto il sistematico rilascio di fideiussioni in favore di società gravemente indebitate quando tali garanzie, pur formalmente riconducibili all’oggetto sociale, risultino sproporzionate rispetto al patrimonio della società garante, prive di adeguata contropartita economica e concretamente idonee a compromettere l’equilibrio finanziario dell’impresa (Cass. pen., sez. V, 12 ottobre 2018, n. 9843).

Anche il sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali può integrare bancarotta impropria da operazioni dolose soltanto quando risulti causalmente collegato alla produzione o all’aggravamento del dissesto.

In questa prospettiva, possono integrare operazioni dolose anche il sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, quando tali condotte derivino da una consapevole scelta gestionale dell’organo amministrativo e determinino un progressivo aggravamento dell’esposizione debitoria della società verso l’erario e gli enti previdenziali (Cass. pen., sez. V, 10 ottobre 2024, n. 41541).

La giurisprudenza ritiene inoltre configurabile la bancarotta impropria da operazioni dolose anche quando il dissesto derivi da una protratta politica di omissione dei versamenti fiscali e contributivi, idonea ad aggravare progressivamente l’esposizione debitoria della società sino a renderne prevedibile l’insolvenza, pur in assenza di autonome condotte distrattive o dissipative del patrimonio sociale (Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 24752 - Trib. Nola, 6 ottobre 2025, n. 1199 - Cass. Pen. n. 16111/24).

Diversamente, deve configurarsi la più lieve ipotesi di bancarotta semplice quando la situazione di crisi e l’esposizione debitoria risultino già maturate anteriormente all’assunzione della carica da parte degli amministratori imputati, i quali abbiano eventualmente contribuito soltanto ad aggravare colposamente un dissesto preesistente (Trib. Nola, 2025, n. 942).

La bancarotta impropria da operazioni dolose si distingue inoltre dal reato di abusivo ricorso al credito previsto dall’art. 218 legge fall.

Quest’ultimo costituisce un reato di mera condotta, fondato sull’ottenimento del credito mediante dissimulazione dello stato economico dell’impresa. Nella bancarotta impropria, invece, l’indebitamento assume rilievo per la sua incidenza causale o concausale sul dissesto, anche quando il finanziatore sia consapevole delle condizioni economiche della società (Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2022, n. 11218).

La giurisprudenza ritiene inoltre configurabile il concorso tra bancarotta impropria da operazioni dolose e insolvenza fraudolenta quando l’assunzione di obbligazioni con il proposito di non adempierle costituisca soltanto il momento iniziale di una più ampia sequenza di operazioni abusive e depauperative dirette a provocare o aggravare il dissesto societario (Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2018, n. 18089).


6.3. Responsabilità dell’amministratore privo di delega

Uno dei profili più discussi riguarda la responsabilità degli amministratori privi di delega e i limiti del loro obbligo di controllo sull’operato degli amministratori esecutivi.

La giurisprudenza più recente ha progressivamente superato la tradizionale concezione fondata su un generico obbligo di vigilanza permanente.

Dopo la riforma del diritto societario, l’amministratore non operativo non risponde automaticamente delle condotte distrattive poste in essere da altri componenti dell’organo gestorio.

La responsabilità può configurarsi soltanto quando emerga la concreta conoscenza di fatti pregiudizievoli o di segnali di allarme inequivoci tali da imporre un’attivazione informata ai sensi dell’art. 2381, comma 6, c.c.  (Cass. pen., sez. V, 12 aprile 2024, n. 20153 - Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2022, n. 33582 - Cass. pen., sez. I, 9 marzo 2018, n. 14783)

L’accertamento richiede inoltre una rigorosa verifica del profilo soggettivo e del nesso causale.

Occorre stabilire, attraverso un giudizio controfattuale, se l’attivazione doverosa dell’amministratore avrebbe concretamente potuto impedire o ostacolare le condotte illecite e se l’omissione abbia rappresentato una consapevole accettazione del rischio del verificarsi dell’evento (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2022, n. 33582).

6.4. Bancarotta impropria da reati societari

La bancarotta impropria può derivare anche dalla commissione di reati societari che abbiano cagionato o aggravato il dissesto dell’impresa.

In tali ipotesi, il reato societario costituisce il presupposto della responsabilità per bancarotta e deve risultare integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, compresi quelli soggettivi.

La giurisprudenza distingue le operazioni compiute in conflitto di interessi dagli atti manifestamente fraudolenti e privi di qualsiasi utilità per la società.

Nel primo caso può configurarsi la bancarotta impropria da reato societario collegata all’infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c.; nel secondo ricorre invece la più grave ipotesi di bancarotta patrimoniale quando l’atto dispositivo risulti radicalmente estraneo all’interesse sociale e intrinsecamente depauperativo della garanzia dei creditori (Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 2020, n. 2517).

La Cassazione esclude inoltre la violazione del principio del ne bis in idem tra il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti e la successiva contestazione di bancarotta impropria, trattandosi di fattispecie differenti per struttura, offensività ed evento (Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2022, n. 15630).

Nel caso di falso in bilancio, la responsabilità richiede non soltanto la consapevolezza del possibile dissesto e della compromissione della garanzia dei creditori, ma anche il dolo di falso, l’intento ingannatorio e il fine di conseguire un ingiusto profitto (Cass. pen., sez. V, 13 ottobre 2023, n. 47900).

In questa prospettiva, il dolo della bancarotta impropria da reato societario non richiede una volontà diretta di provocare l’insolvenza, ma la consapevole rappresentazione del rischio di compromissione della garanzia dei creditori e dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa. La manipolazione dei dati contabili finalizzata a occultare la reale situazione patrimoniale, ottenere vantaggi indebiti o proseguire artificiosamente l’attività può integrare l’elemento soggettivo del reato (Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2018, n. 50489).



7. Amministratore di fatto

Nei procedimenti per bancarotta assume frequentemente rilievo la figura dell’amministratore di fatto.

Risponde infatti dei reati fallimentari non soltanto chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche chi eserciti in modo continuativo e significativo — pur senza investitura formale e anche non in via esclusiva — i poteri tipici dell’organo gestorio (Cass. pen., sez. V, 40874/2024 - Cass. pen., sez. V, 13 dicembre 2023, n. 9885 - Cass. Pen. n. 23672/25).

L’amministratore di fatto è colui che, nella concreta dinamica dell’impresa, dirige l’attività societaria, impartisce istruzioni operative, gestisce i rapporti bancari, dispone pagamenti, intrattiene rapporti con clienti e fornitori, utilizza i beni sociali o orienta le decisioni strategiche dell’azienda.

Ciò che assume rilievo non è la veste formale, ma l’effettivo esercizio del potere gestorio.

La responsabilità penale, tuttavia, non può fondarsi su mere presunzioni.

Non è sufficiente essere socio, familiare dell’amministratore, consulente, finanziatore o soggetto influente nell’ambiente societario.

La mera qualità di socio della società fallita — o di società cessionaria di un ramo aziendale — non consente di affermare automaticamente la responsabilità per bancarotta patrimoniale o documentale. È necessario che emergano elementi concreti idonei a dimostrare una partecipazione attiva alle condotte distrattive oppure un consapevole contributo omissivo rispetto alle iniziative depauperative poste in essere dagli amministratori (Trib. Napoli, sez. III, 14 gennaio 2022, n. 152).

Allo stesso modo, neppure il conferimento di una procura generale ad negotia è sufficiente, di per sé, a dimostrare la qualità di amministratore di fatto. Occorre la prova concreta dell’esercizio continuativo e significativo di funzioni direttive nella gestione societaria, attraverso attività decisionali o operative realmente incidenti sull’organizzazione e sull’attività dell’impresa (Cass. pen., sez. V, 25 novembre 2021, n. 4865).

La qualifica di amministratore di fatto richiede infatti la dimostrazione di una partecipazione concreta e diretta alla gestione societaria, desumibile dall’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale e dall’effettivo intervento nei processi decisionali e nelle strategie dell’impresa. Non sono sufficienti rapporti personali con l’amministratore formale, vicinanza familiare o qualifiche soltanto apparentemente riconducibili a funzioni gestorie (Trib. Nola, 4 febbraio 2022, n. 104 - Corte app. Lecce, 6 agosto 2024, n. 1011).

Tra gli indici sintomatici dell’amministrazione di fatto, la giurisprudenza valorizza anche la disponibilità della documentazione societaria, fiscale e del personale, comprese buste paga, registri contabili, documentazione bancaria o atti tributari, ritenuti espressivi di un concreto esercizio delle funzioni gestorie (Cass. pen., sez. V, 10 luglio 2024, n. 32173 - Cass. pen., sez. V, 40750/2024).

La responsabilità penale dell’amministratore di fatto richiede dunque una prova rigorosa sia dell’effettivo esercizio delle funzioni direttive sia della concreta partecipazione alle condotte contestate. Non è sufficiente il mero coinvolgimento informale nella vita societaria o la vicinanza all’amministratore di diritto in assenza di elementi idonei a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, il reale ruolo gestorio e il contributo alle condotte di bancarotta (Trib. Lecce, sez. II, 25 ottobre 2023, n. 3043).

I medesimi principi trovano applicazione anche con riferimento al direttore generale di fatto. La responsabilità può infatti estendersi al soggetto che, pur privo di investitura formale, eserciti con continuità funzioni direttive nella gestione dell’impresa o nell’organizzazione aziendale, anche in stretta collaborazione con amministratori formali o amministratori di fatto. Ciò che rileva è l’effettivo ruolo gestorio concretamente svolto e non la mera esistenza di una qualifica formale (Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2020, n. 7437).

7.1. Il prestanome e la responsabilità dell’amministratore di diritto

Parallelamente, la giurisprudenza esclude che l’amministratore formalmente investito della carica possa automaticamente sottrarsi alla responsabilità invocando il ruolo di mera “testa di legno”.

La qualità di amministratore meramente formale non determina né un’automatica esenzione né una presunzione assoluta di responsabilità.

L’amministratore di diritto conserva infatti specifici obblighi di vigilanza, controllo e attivazione e può rispondere delle condotte distrattive o documentali quando emerga la consapevole accettazione del ruolo fittizio oppure l’inerzia rispetto alle iniziative illecite poste in essere dal gestore occulto della società (Cass. pen., sez. V, 24 luglio 2025, n. 28543)

La posizione dell’amministratore formale assume tuttavia rilievo differente a seconda della fattispecie contestata.

Nella bancarotta documentale, la responsabilità può fondarsi sul diretto obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili, purché sia dimostrata la concreta consapevolezza dello stato della contabilità e della sua inidoneità a consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (Cass. pen., sez. V, 10 giugno 2024, n. 27483 - Cass. pen., sez. V, 40860/2024).

Diverso è il caso della bancarotta patrimoniale per distrazione, nella quale non opera automaticamente alcuna presunzione derivante dal mancato reperimento dei beni sociali. Occorre invece la prova della concreta consapevolezza delle condotte poste in essere dall’amministratore di fatto (Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2018, n. 54490 - Trib. Nola, 21 aprile 2022, n. 772 - Corte app. Napoli, sez. III, 25 luglio 2023, n. 7804).

La responsabilità documentale può inoltre permanere anche dopo la cessazione dalla carica, poiché incombe sull’amministratore uscente l’onere di dimostrare l’effettiva consegna delle scritture contabili al soggetto subentrato nella gestione (Cass. pen., sez. V, 6 giugno 2024, n. 33997).

Deve invece escludersi la responsabilità dell’ex amministratore quando risulti provata l’effettiva consegna della documentazione, le condotte distrattive siano prevalentemente successive alla cessione delle quote sociali e manchino concreti indici sintomatici dell’esercizio continuativo di funzioni gestorie idonei a dimostrare una persistente amministrazione di fatto (Trib. Nola, 16 gennaio 2024, n. 1808).

La giurisprudenza ritiene inoltre configurabile la responsabilità dell’amministratore formale che rimanga colpevolmente inerte rispetto alle condotte distrattive poste in essere dall’amministratore di fatto, senza che ciò determini violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, purché restino immutati i profili oggettivi e soggettivi dell’azione contestata (Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2022, n. 19182).

Analogamente, nelle società di persone, il potere di amministrazione disgiunta non esclude la responsabilità del socio che ometta colpevolmente di vigilare sulla gestione complessiva della società e sulle condotte pregiudizievoli poste in essere dagli altri amministratori, salvo che dimostri l’inesigibilità concreta dell’esercizio del potere di controllo (Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2022, n. 17092).

Il tema assume particolare rilievo nelle piccole e medie imprese, nelle quali la gestione effettiva risulta spesso dissociata dalle qualifiche formali e la distinzione tra amministratore apparente e gestore sostanziale diviene centrale ai fini dell’accertamento della responsabilità penale.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la mera assunzione formale della carica gestoria non consente né un’automatica esenzione né una automatica attribuzione di responsabilità penale. Anche nel caso del prestanome, occorre infatti accertare concretamente la consapevolezza dell’irregolare tenuta della contabilità e del fine di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto, non essendo sufficiente la sola qualità formale di amministratore (Cass. pen., sez. V, 15 dicembre 2025, n. 40239).

L’amministratore formalmente investito della carica risponde infatti dei reati fallimentari anche quando abbia mantenuto un atteggiamento inattivo o disinteressato rispetto alla gestione sociale, poiché la posizione ricoperta comporta specifici obblighi di vigilanza sull’attività societaria e sulla regolare tenuta della contabilità, indipendentemente da eventuali deleghe operative o difficoltà personali addotte a giustificazione dell’inerzia (Corte app. Napoli, sez. VI, 17 gennaio 2024, n. 13164).


8. Il concorso del professionista nella bancarotta

Nei procedimenti per bancarotta può assumere rilievo anche la posizione del professionista esterno che, pur non appartenendo formalmente alla struttura societaria, fornisca un contributo consapevole alla realizzazione dell’operazione fraudolenta.

La responsabilità non riguarda soltanto figure tradizionali come commercialisti o consulenti fiscali, ma può estendersi a qualsiasi soggetto che, attraverso competenze tecniche o professionali, partecipi in modo significativo alla realizzazione del fatto.

Si pensi al commercialista che predisponga documentazione contabile fittizia, al consulente che organizzi trasferimenti distrattivi, al tecnico che asseveri valori inesistenti, all’advisor che costruisca operazioni prive di reale giustificazione economica o al professionista che contribuisca alla manipolazione delle informazioni patrimoniali.

La responsabilità concorsuale del professionista richiede tuttavia una rigorosa verifica sia del contributo causale sia dell’elemento psicologico.

Non è sufficiente l’esecuzione di un incarico professionale né la mera assistenza tecnica.

Occorre dimostrare che il professionista fosse consapevole del disegno fraudolento e che la sua attività abbia concretamente agevolato la sottrazione di beni, la falsificazione delle scritture, l’alterazione della realtà patrimoniale o l’aggravamento del dissesto.

Il dolo del concorrente estraneo nel reato proprio dell’amministratore richiede infatti la consapevolezza della natura illecita dell’operazione, della qualifica soggettiva dell’intraneus e dell’idoneità causale del proprio contributo a produrre un pregiudizio per la garanzia dei creditori (Cass. pen., sez. V, 20 giugno 2024, n. 32070).

La responsabilità dell’extraneus richiede inoltre un contributo causalmente collegato alla realizzazione della condotta distrattiva e non può essere estesa a comportamenti autonomi posti in essere successivamente, in assenza di un previo accordo con l’autore principale.

Non risponde quindi di concorso in bancarotta il professionista che, dopo il compimento degli atti distrattivi, ponga in essere iniziative finalizzate a ritardare il fallimento o a favorire l’impunità dell’amministratore, senza avere previamente partecipato al disegno fraudolento (Cass. pen., sez. V, 5 luglio 2018, n. 49499).

Anche il parere reso dal professionista assume rilievo concorsuale soltanto quando abbia avuto una concreta efficacia causale nella decisione dell’amministratore di realizzare l’operazione illecita. Non è quindi sufficiente una consulenza marginale o priva di effettiva incidenza rispetto alla successiva condotta distrattiva (Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2022, n. 37101).

La giurisprudenza esclude infatti la punibilità del professionista che si limiti a svolgere attività neutra, lecita o meramente esecutiva.

L’attività professionale conserva rilevanza penalmente irrilevante quando si mantenga entro il perimetro ordinario della consulenza tecnica e non si traduca in una partecipazione consapevole al programma illecito.

La sentenza Cass. pen., sez. V, 1 marzo 2024, n. 21854 ha ritenuto configurabile il concorso nel delitto di bancarotta impropria da aumento fittizio del capitale sociale in capo all’esperto estimatore che, incaricato di valutare un bene conferito dall’amministratore unico di una società in dissesto, lo abbia falsamente sovrastimato nella consapevolezza dell’operazione fraudolenta.

La decisione evidenzia come la competenza tecnica del professionista possa trasformarsi da strumento di assistenza a mezzo di realizzazione della frode quando l’attività svolta sia funzionale alla manipolazione della realtà patrimoniale.

La responsabilità concorsuale può inoltre riguardare soggetti tecnici estranei alla struttura societaria. È stato ritenuto configurabile il concorso nel reato anche in capo al consulente informatico che abbia consapevolmente contribuito alla cancellazione di file o dati contabili dai sistemi aziendali, impedendo la ricostruzione della situazione patrimoniale dell’impresa (Cass. pen., sez. V, 29 marzo 2022, n. 21475).

Non è invece configurabile la responsabilità del commercialista a titolo di autoria mediata ex art. 48 c.p. quando difetti la responsabilità dell’imprenditore o dell’amministratore quale autore principale del reato fallimentare, non potendo il professionista costituire un autonomo centro di imputazione della condotta distrattiva o documentale in assenza di un fatto tipico dell’intraneus (Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2026, n. 6314).

8.1. Affidamento della contabilità al professionista e responsabilità dell’imprenditore

Parallelamente, la giurisprudenza esclude che l’imprenditore o l’amministratore possano andare esenti da responsabilità invocando il semplice affidamento della contabilità a professionisti esterni.

L’imprenditore conserva infatti un autonomo obbligo di vigilanza e controllo sull’attività svolta dai soggetti incaricati della tenuta contabile.

Opera una presunzione semplice — superabile mediante rigorosa prova contraria — secondo cui i dati riportati nelle scritture siano stati trascritti conformemente alle indicazioni fornite dal titolare dell’impresa o dagli amministratori della società (Cass. pen., sez. V, 30 novembre 2020, n. 36870).

La tenuta delle scritture resta infatti un obbligo proprio degli organi gestori, i quali continuano a rispondere della regolarità e veridicità della contabilità anche quando essa sia materialmente curata dal commercialista (Cass. pen., sez. I, 12 giugno 2024, n. 29559; Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2024, n. 24371)

La mera delega della funzione contabile non determina quindi un trasferimento della responsabilità penale.

La gestione dell’impresa e il controllo sulla corretta rappresentazione della situazione economica rimangono doveri propri dell’organo amministrativo.

La stessa logica opera anche nei rapporti personali o familiari: la mera qualità di coniuge dell’imprenditore o dell’amministratore non consente di affermare automaticamente la responsabilità concorsuale nei reati di bancarotta, in assenza della prova di un concreto contributo causale e della consapevole partecipazione al disegno fraudolento (Cass. pen., sez. V, 2024).

8.2. Il coniuge dell’imprenditore e la responsabilità concorsuale

Particolare attenzione merita la posizione del coniuge dell’imprenditore o dell’amministratore, figura frequentemente coinvolta nei procedimenti per bancarotta soprattutto nell’ambito delle imprese familiari o delle società a ristretta base partecipativa.

La mera qualità di coniuge, tuttavia, non consente di affermare automaticamente la responsabilità concorsuale nei reati di bancarotta.

Il rapporto familiare, la convivenza, la disponibilità di beni provenienti dalla società o la vicinanza alle dinamiche aziendali non costituiscono elementi sufficienti, di per sé, a dimostrare la partecipazione al fatto illecito.

Occorre invece accertare un concreto contributo causale alla condotta distrattiva, documentale o depauperativa e la consapevole adesione al disegno fraudolento.

La responsabilità non può fondarsi su automatismi probatori o su presunzioni derivanti dalla sola relazione personale con il soggetto gestore.

La giurisprudenza richiede la prova dell’effettivo coinvolgimento nell’operazione contestata e della cosciente partecipazione al meccanismo illecito, escludendo che il semplice rapporto coniugale possa trasformarsi in un criterio indiretto di imputazione penale (Cass. pen., sez. V, 2024).

Questo principio assume particolare rilievo nei casi in cui beni, somme o utilità vengano trasferiti ai familiari dell’imprenditore: anche in tali ipotesi, l’eventuale responsabilità del coniuge presuppone la dimostrazione della consapevolezza dell’origine e della funzione fraudolenta dell’operazione, non essendo sufficiente la mera percezione del vantaggio economico.

Così eviti che sembri una nota marginale e chiudi il tema del concorso degli extranei in modo più completo.

9. Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio

Uno dei temi più attuali riguarda il rapporto tra bancarotta fraudolenta per distrazione e autoriciclaggio.

Il problema nasce dal rischio di sovrapporre due momenti diversi: da un lato la sottrazione del bene dal patrimonio dell’impresa, dall’altro il successivo impiego, sostituzione, trasferimento o reimpiego del profitto illecito.

La Cassazione ha chiarito che, affinché l’autoriciclaggio sia distinto dalla bancarotta per distrazione, è necessario un quid pluris.

Non basta la mera fuoriuscita della risorsa dal patrimonio della società fallita.

Occorre un’attività ulteriore, successiva e autonoma rispetto alla condotta distrattiva, idonea a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Il principio è stato affermato da Cass. pen., sez. V, 12 aprile 2024, n. 20152.

Questa decisione è essenziale perché impedisce indebite duplicazioni punitive.

La distrazione costituisce già il momento predatorio ai danni dell’impresa. L’autoriciclaggio può configurarsi solo quando, dopo la distrazione, l’agente compia un’ulteriore operazione autonoma di schermatura, reimpiego o trasformazione della ricchezza illecita in attività economiche o finanziarie, determinando una distinta lesione dell’ordine economico oltre a quella arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori (Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2023, n. 13352; Cass. pen., sez. V, 12 aprile 2024, n. 20152).

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che, ai fini della consumazione del delitto di autoriciclaggio avente a oggetto i proventi di una bancarotta fraudolenta patr

imoniale, è irrilevante l’assenza della dichiarazione di fallimento o della liquidazione giudiziale, trattandosi di fattispecie autonoma rispetto alla condizione obiettiva di punibilità prevista per il reato fallimentare presupposto (Cass. pen., sez. V, 14 marzo 2022, n. 22143).

10. L’elemento soggettivo: dolo generico, dolo specifico e dolo di frode

L’elemento soggettivo rappresenta il vero confine tra la bancarotta fraudolenta e la mera cattiva gestione.

È su questo terreno che si decide se l’imprenditore abbia commesso un reato o abbia semplicemente gestito male un’impresa poi entrata in crisi.

La disciplina distingue diverse forme di dolo.

Nella bancarotta patrimoniale per distrazione, occultamento, dissipazione o distruzione, è normalmente sufficiente il dolo generico.

Nella bancarotta patrimoniale per distrazione, occultamento, dissipazione o distruzione, è normalmente sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevole destinazione del patrimonio sociale a finalità incompatibili con la funzione di garanzia verso i creditori, senza che sia necessaria la specifica volontà di recare loro pregiudizio né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa (Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2024, n. 33677).

Nelle ipotesi di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti è invece richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori.

Nella bancarotta documentale, il dolo specifico è richiesto per sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture, mentre per la tenuta irregolare è sufficiente il dolo generico.

In questa prospettiva, la bancarotta patrimoniale richiede la consapevole destinazione del patrimonio sociale a finalità incompatibili con la funzione di garanzia verso i creditori, mentre nella bancarotta documentale assume rilievo la volontà di ostacolare la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari mediante irregolarità, omissioni o alterazioni contabili. Le due fattispecie possono concorrere nel medesimo contesto operativo, integrando una pluralità di fatti di bancarotta rilevante anche sul piano sanzionatorio (Trib. Frosinone, 29 gennaio 2024, n. 2206).

Tuttavia, questa distinzione formale non risolve il problema più profondo.

Il punto decisivo è evitare che il dolo venga ridotto alla mera volontà dell’atto dispositivo o dell’irregolarità contabile.

Perché vi sia bancarotta fraudolenta, occorre che l’agente si rappresenti il significato economico e pregiudizievole della propria condotta rispetto alla garanzia dei creditori.

In questa prospettiva, la giurisprudenza valorizza anche gli obblighi informativi e collaborativi gravanti sull’imprenditore nei confronti della procedura concorsuale. 

La prova della distrazione può inoltre essere desunta dal mancato chiarimento, da parte dell’amministratore, circa la destinazione dei beni risultanti dagli ultimi documenti contabili attendibili disponibili, anche se risalenti nel tempo rispetto alla dichiarazione di fallimento, quando l’interruzione della regolare tenuta della contabilità impedisca di ricostruire le successive movimentazioni patrimoniali dell’impresa (Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2018, n. 6548).

Analogamente, la mancata giustificazione contabile di un rilevante squilibrio tra attivo e passivo societario, accompagnata dall’assenza di concrete poste attive, beni strumentali o asset produttivi effettivamente rinvenibili nel patrimonio dell’impresa, può costituire significativo indice della sottrazione o dispersione delle risorse sociali e integrare gli estremi della bancarotta fraudolenta patrimoniale (Trib. Napoli, sez. III, 19 novembre 2021, n. 9521).

Il mancato rinvenimento di beni aziendali o del relativo ricavato può infatti assumere rilevanza indiziaria ai fini dell’accertamento della distrazione, gravando sull’imprenditore l’onere di fornire una giustificazione attendibile della destinazione delle risorse, in ragione degli obblighi di verità e conservazione della garanzia patrimoniale previsti dalla disciplina fallimentare. 

In questa prospettiva, quando risulti provato che determinati beni siano entrati nella disponibilità dell’imprenditore o della società poi fallita, la mancata giustificazione circa la loro destinazione o il loro mancato reperimento può assumere rilevanza indiziaria ai fini dell’accertamento della distrazione. L’omessa dimostrazione dell’utilizzo dei beni per effettive esigenze dell’impresa consente infatti di desumere la loro sottrazione o occultamento, gravando sull’imprenditore uno specifico obbligo di rendere conto della destinazione delle risorse confluite nel patrimonio sociale (Corte app. L’Aquila, 28 maggio 2018, n. 1216).

Tale impostazione, secondo la Cassazione, non interferisce con il diritto al silenzio riconosciuto all’imputato nel processo penale (Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 2021, n. 2732).

L’accertamento della distrazione non può tuttavia fondarsi automaticamente sulle risultanze delle scritture contabili attraverso la presunzione di attendibilità prevista dall’art. 2710 c.c. Il giudice è infatti tenuto a verificare concretamente l’intrinseca affidabilità delle annotazioni contabili, motivando specificamente nei casi in cui alcune registrazioni risultino inattendibili o prive di riscontro oggettivo (Cass. pen., sez. V, 3 ottobre 2018, n. 55805).

In tema di bancarotta per distrazione, la prova della concreta esistenza e disponibilità del bene in capo alla società non può inoltre essere desunta esclusivamente dai dati di bilancio o dalle annotazioni contabili quando l’attendibilità delle scritture risulti criticabile e manchino riscontri esterni oggettivi, quali verifiche fiscali, elementi commerciali o dichiarazioni dei soggetti coinvolti nella gestione. In assenza di prova certa dell’effettiva disponibilità del bene da parte dell’imputato, deve pertanto pronunciarsi assoluzione (Corte app. Roma, sez. II, 29 ottobre 2025, n. 12549).

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la previa esistenza e disponibilità dei beni nel patrimonio della società non può essere desunta automaticamente dalla sola iscrizione contabile o dal dato di bilancio, specie quando l’attendibilità delle scritture risulti controversa o emergano dubbi circa l’anteriorità della distrazione o la stessa esistenza dei beni. L’onere dell’amministratore di giustificare la destinazione dei beni non rinvenuti presuppone infatti il preventivo accertamento positivo della loro concreta disponibilità in seno all’impresa (Cass. pen., sez. V, 16 dicembre 2025, n. 40487).

Da qui la proposta dottrinale di valorizzare il cosiddetto dolo di frode.

Non si tratta di introdurre una nuova categoria normativa, ma di interpretare il dolo della bancarotta in modo costituzionalmente orientato.

Il dolo di frode richiede una consapevolezza rafforzata: l’agente deve comprendere che la propria condotta incide sulla garanzia patrimoniale e si inserisce in un contesto di crisi, insolvenza o comunque di esposizione dei creditori a un rischio non fisiologico.

In questa prospettiva, la giurisprudenza ha elaborato il concetto di “zona di rischio penale”, intesa come il contesto spazio-temporale nel quale la percezione della crisi d’impresa orienta la valutazione delle operazioni dispositive compiute dall’imprenditore. Tuttavia, la mera collocazione della condotta in una fase di difficoltà economica non basta, di per sé, a fondarne la rilevanza penale: occorre verificare se l’atto sia concretamente idoneo a porre in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori e se si inserisca in un più ampio contesto di iniziative causalmente collegate al dissesto dell’impresa (Cassazione penale sez. V, 22/02/2018, n.18517).

In questa prospettiva, l’accertamento del dolo e della concreta pericolosità della condotta distrattiva deve fondarsi su specifici indici di fraudolenza, desumibili dalla situazione economico-finanziaria dell’impresa, dall’irragionevolezza dell’operazione rispetto ai canoni dell’agire imprenditoriale, dalle eventuali cointeressenze con soggetti terzi e, più in generale, dal contesto complessivo nel quale la condotta è stata realizzata (Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2024, n. 33718 - Cassazione penale sez. V, 06/06/2024, n.33998).

l dolo della bancarotta fraudolenta può inoltre emergere dalla contestuale realizzazione di operazioni societarie artificiose o prive di reale giustificazione economica, funzionali alla sottrazione dei beni aziendali alle pretese creditorie. In tale prospettiva, la concomitanza tra alienazioni patrimoniali e operazioni societarie meramente elusive costituisce un significativo indice della finalità fraudolenta e della volontà di pregiudicare i creditori (Corte app. Napoli, sez. VI, 11 settembre 2024, n. 7331).

Questa impostazione consente di distinguere la frode dall’errore gestionale, l’operazione distrattiva dall’operazione imprudente, la manipolazione contabile dalla disorganizzazione amministrativa.

10.1 Il problema del dolo eventuale

Nella prassi giudiziaria, il dolo eventuale ha assunto un ruolo sempre più rilevante.

La giurisprudenza tende talvolta a ritenere configurabile la bancarotta fraudolenta quando l’imprenditore, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, abbia accettato il rischio del pregiudizio patrimoniale o dell’impossibilità di ricostruire la contabilità.

Questa impostazione ha una sua forza pratica, perché consente di colpire condotte elusive e opache anche quando manchi la prova di una volontà diretta di frode.

Tuttavia, presenta un rischio evidente: abbassare eccessivamente la soglia della responsabilità penale, avvicinando il dolo eventuale alla colpa cosciente.

In materia di bancarotta, tale rischio è particolarmente grave.

L’attività d’impresa implica fisiologicamente rischio. Ogni scelta imprenditoriale può rivelarsi ex post dannosa. Ogni investimento può fallire. Ogni operazione può contribuire, in un secondo momento, all’aggravamento della crisi.

Se il dolo viene identificato con la semplice accettazione del rischio economico, la bancarotta finisce per punire l’azzardo imprenditoriale, non la frode.

Per questo motivo, occorre un accertamento rigoroso della componente soggettiva, fondato su elementi concreti: stato di decozione percepibile, assenza di utilità per l’impresa, destinazione personale delle risorse, falsificazione contabile, occultamento documentale, sistematicità delle condotte, prossimità temporale alla procedura concorsuale.

In tema di bancarotta dissipativa, la valutazione della condotta deve essere compiuta secondo un giudizio ex ante e non sulla base del solo esito negativo dell’operazione. La natura dissipativa dell’atto richiede infatti la verifica della manifesta irrazionalità economica dell’operazione rispetto alle condizioni dell’impresa e della concreta idoneità della stessa a compromettere la garanzia patrimoniale dei creditori. Non ogni scelta imprenditoriale rivelatasi successivamente svantaggiosa integra automaticamente una condotta penalmente rilevante (Cass. pen., sez. V, 2024, n. 28941).

Anche l’esercizio di facoltà astrattamente lecite può assumere rilievo distrattivo quando determini la stabile fuoriuscita di beni dal patrimonio della società e sia accompagnato da concreti indici di fraudolenza, come l’assenza di una giustificazione riconducibile all’interesse sociale o il trasferimento del bene a soggetti estranei all’impresa senza adeguata contropartita economica (Cass. pen., sez. V, 23 giugno 2022, n. 37109).


11. La sentenza di liquidazione giudiziale: presupposto o condizione obiettiva di punibilità?

Tutte le fattispecie di bancarotta richiedono l’apertura della procedura concorsuale.

Nel sistema previgente si parlava di dichiarazione di fallimento. Oggi si parla di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

La natura giuridica di questa sentenza ha dato luogo a un lungo dibattito.

Secondo l’impostazione tradizionale, la dichiarazione di fallimento costituiva elemento costitutivo del reato. Senza fallimento, non vi era bancarotta.

Questa lettura collocava la sentenza concorsuale al centro della fattispecie e tendeva a concepire la bancarotta come reato di evento.

L’evoluzione giurisprudenziale ha però condotto a una soluzione diversa.

Non sono tuttavia mancate, anche in epoca successiva, decisioni che hanno continuato a qualificare la sentenza dichiarativa come elemento costitutivo del reato, individuando nel fallimento il momento consumativo delle fattispecie di bancarotta quando la condotta si sia integralmente esaurita prima dell’apertura della procedura (Cass. pen., sez. V, 1 marzo 2023, n. 27426).

In alcune pronunce, soprattutto con riferimento agli effetti della disciplina dell’indulto e al momento consumativo del reato, la giurisprudenza ha continuato a valorizzare la sentenza dichiarativa di fallimento quale elemento costitutivo della fattispecie, individuando in essa il momento di consumazione dei reati di bancarotta anche quando le condotte distrattive o documentali si siano integralmente esaurite in epoca anteriore (Cass. pen., sez. V, 18 maggio 2018, n. 40477).

Le Sezioni Unite Passarelli, con sentenza 31 marzo 2016, n. 22474, hanno qualificato la dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità estrinseca (in senso conforme Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2018, n. 2899).

La conseguenza è rilevante: la condotta distrattiva o documentale è già completa nel momento in cui viene posta in essere; la sentenza concorsuale interviene successivamente come condizione esterna che rende punibile il fatto.

Proprio la qualificazione della sentenza dichiarativa come condizione obiettiva di punibilità ha condotto la giurisprudenza a riconoscere, in alcuni casi, l’operatività del divieto di bis in idem tra appropriazione indebita e bancarotta per distrazione aventi ad oggetto i medesimi beni. Secondo la Cassazione, infatti, la successiva apertura della procedura concorsuale non modifica il nucleo storico-naturalistico del fatto già giudicato, poiché la dichiarazione di fallimento non costituisce elemento costitutivo della condotta distrattiva ma mera condizione esterna di punibilità (Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2018, n. 25651).

Diversa è invece l’ipotesi in cui la condotta distrattiva intervenga successivamente rispetto a un autonomo reato finalizzato all’acquisizione delle risorse economiche. La giurisprudenza esclude infatti che il delitto di truffa finalizzata all’ottenimento di finanziamenti mediante falsificazione dei bilanci assorba la successiva bancarotta per distrazione delle somme così conseguite, trattandosi di fatti storicamente e naturalisticamente distinti: da un lato l’indebito reperimento della provvista finanziaria, dall’altro la successiva sottrazione delle risorse alla garanzia dei creditori (Cass. pen., sez. V, 8 febbraio 2019, n. 13399).

La natura autonoma della bancarotta rispetto ad altri reati patrimoniali emerge anche sul piano del concorso di fattispecie. La giurisprudenza ritiene infatti configurabile il concorso formale tra peculato e bancarotta fraudolenta per distrazione, evidenziando la diversità dei soggetti attivi, degli interessi tutelati, delle modalità offensive e del momento consumativo, nonché la presenza della condizione obiettiva di punibilità soltanto nel reato fallimentare (Cass. pen., sez. VI, 5 novembre 2020, n. 14402).

Non è quindi necessario dimostrare che la singola distrazione abbia causato il fallimento.

Questa soluzione garantisce linearità sistematica, ma ha sollevato forti perplessità sul piano dell’offensività.

Se la sentenza di liquidazione giudiziale è un dato esterno alla condotta, il rischio è che atti posti in essere anche molto tempo prima vengano riletti penalmente solo alla luce dell’esito concorsuale successivo.

Per evitare automatismi, diventa allora ancora più importante l’accertamento del dolo e della concreta incidenza della condotta sulla garanzia dei creditori.

11.1 Insindacabilità della sentenza di liquidazione giudiziale nel processo penale

Un ulteriore tema riguarda il potere del giudice penale di sindacare la sentenza che ha aperto la procedura concorsuale.

La giurisprudenza prevalente afferma che il giudice penale non può rimettere in discussione la legittimità della dichiarazione di fallimento o della liquidazione giudiziale.

La sentenza concorsuale vincola il processo penale, salvo che sia revocata o annullata nella sede propria.

Tale principio opera anche quando l’imputato del reato fallimentare non abbia partecipato al procedimento civile o non sia stato legittimato a proporre opposizione alla sentenza dichiarativa, poiché un sindacato incidentale del giudice penale sui presupposti della fallibilità o dello stato di insolvenza determinerebbe un’inammissibile forma di impugnazione indiretta della decisione civile in sede penale (Cass. pen., sez. V, 15 marzo 2018, n. 21920).

Questo principio è stato ribadito, tra le altre, da Cass. pen., sez. I, 1 marzo 2017, n. 10033 e da Cass. pen., sez. V, 22 marzo 2017, n. 13910.

La soluzione mira a evitare conflitti tra giudice civile e giudice penale, ma pone un problema di fondo: il processo penale viene in parte condizionato da un accertamento esterno, formatosi secondo regole e finalità diverse.

Anche per questa ragione, l’accertamento della condotta e dell’elemento soggettivo deve restare pieno, autonomo e rigoroso.

Il giudice penale non può sindacare la liquidazione giudiziale, ma deve verificare se l’imputato abbia effettivamente commesso una condotta tipica, offensiva e dolosa.

12. Bancarotta riparata

La bancarotta riparata ricorre quando l’imprenditore, dopo avere posto in essere una condotta distrattiva, reintegri il patrimonio prima dell’apertura della procedura concorsuale.

Il tema è delicato perché coinvolge il rapporto tra offensività, danno e punibilità.

Se la condotta distrattiva viene integralmente neutralizzata prima della liquidazione giudiziale, si pone il problema di stabilire se vi sia ancora un’offesa penalmente rilevante alla garanzia dei creditori.

Una lettura rigorosa tende a ritenere che la condotta, una volta realizzata, resti tipica, e che la reintegrazione possa incidere solo sul trattamento sanzionatorio.

Una lettura più attenta al principio di offensività valorizza invece l’eliminazione del pregiudizio prima dell’apertura della procedura.

In questa prospettiva, la bancarotta riparata assume rilievo quando la reintegrazione sia effettiva, integrale e tempestiva, tale da impedire qualsiasi danno alla massa creditoria.

In tema di bancarotta riparata, la restituzione delle somme precedentemente distratte può escludere la rilevanza penale della condotta soltanto quando il reintegro patrimoniale risulti effettivo, tracciabile e concretamente idoneo a neutralizzare gli effetti depauperativi prima dell’apertura della procedura concorsuale. Non è sufficiente, invece, la mera allegazione di restituzioni in contanti prive di adeguato riscontro documentale o contabile (Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2023, n. 26240).

La giurisprudenza precisa che la reintegrazione non richiede necessariamente la restituzione dei medesimi beni sottratti, ma impone che i versamenti effettuati nelle casse sociali prima dell’apertura della procedura corrispondano concretamente agli atti distrattivi in precedenza compiuti, neutralizzandone gli effetti sul patrimonio destinato ai creditori (Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2023, n. 14932).

Il tema resta uno dei punti più problematici della materia, perché mostra la tensione tra una concezione formale della bancarotta e una concezione sostanziale fondata sull’offesa concreta.

13. Differenza tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice

La differenza tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice riguarda soprattutto il grado di rimproverabilità della condotta.

La bancarotta fraudolenta presuppone una condotta connotata da frode, sottrazione, occultamento, falsificazione o volontaria alterazione della garanzia patrimoniale dei creditori.

La distinzione emerge con particolare evidenza nella materia documentale. Nella bancarotta semplice documentale, infatti, il disordine o l’irregolarità della contabilità non richiedono che sia concretamente impedita la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell’impresa, evento che costituisce invece elemento tipico della bancarotta fraudolenta documentale da irregolare tenuta delle scritture contabili (Cass. pen., sez. V, 9 dicembre 2020, n. 11390).

La bancarotta semplice riguarda invece condotte imprudenti, negligenti, avventate o gravemente irregolari, ma non necessariamente fraudolente.

In particolare, la bancarotta semplice documentale è configurabile anche a titolo di colpa, poiché la previsione della fraudolenza quale elemento caratterizzante della più grave bancarotta documentale consente di desumere implicitamente la rilevanza delle condotte meramente negligenti o imprudenti nella fattispecie semplice (Cass. pen., sez. V, 19 ottobre 2018, n. 53210 - Trib. Napoli, sez. V, 26 aprile 2021, n. 3711).

Anche la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie può integrare esclusivamente la più lieve ipotesi di bancarotta semplice documentale quando non emerga la volontà di ostacolare gli accertamenti della procedura concorsuale o di impedire la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa, difettando così il dolo richiesto per la forma fraudolenta del reato (Trib. Ferrara, 5 marzo 2024, n. 93).

In tema di bancarotta semplice, integra inoltre il reato di cui all’art. 217, comma 1, n. 4, legge fall., la mancata tempestiva richiesta di fallimento quando la prosecuzione dell’attività d’impresa determini un aggravamento irreversibile del dissesto e un incremento delle passività sociali causalmente collegato al ritardo nell’accesso alla procedura concorsuale (Trib. Napoli, sez. III, 18 novembre 2021, n. 8890).

In questa prospettiva, integra bancarotta semplice anche la mancata tempestiva richiesta di fallimento o di accesso alla procedura concorsuale quando il ritardo derivi da una consapevole e gravemente colposa omissione dell’amministratore, anche di fatto. La responsabilità non può tuttavia essere desunta automaticamente dal mero ritardo temporale, ma richiede un accertamento concreto della gravità della condotta e della consapevolezza della situazione di dissesto (Cass. pen., sez. V, 12 marzo 2018, n. 18108).

La responsabilità per omessa richiesta di fallimento presuppone tuttavia la concreta percepibilità di uno stato di insolvenza irreversibile e conclamato. Deve quindi escludersi il reato quando, al momento dell’assunzione dell’incarico gestorio, non emergano elementi sufficienti a rappresentare all’amministratore l’effettiva irreversibilità della crisi d’impresa (Corte app. Cagliari, sez. I, 30 gennaio 2024, n. 106).

In tema di bancarotta semplice documentale, la responsabilità del liquidatore per l’omessa tenuta delle scritture contabili può configurarsi anche a titolo di colpa lieve e non è esclusa dalla dedotta incompetenza tecnica, poiché chi assume professionalmente funzioni gestorie o liquidatorie è tenuto a conoscere gli obblighi contabili imposti dalla disciplina societaria e concorsuale (Cass. pen., sez. V, 28 maggio 2018, n. 39009).

La responsabilità per bancarotta semplice documentale richiede comunque un rigoroso accertamento individuale della concreta disponibilità e gestione delle scritture contabili. 

L’amministratore, anche se soltanto formalmente investito della carica, è inoltre tenuto ad attivarsi per assicurare la regolare tenuta o l’istituzione delle scritture contabili durante la fase liquidatoria della società. L’inerzia rispetto agli obblighi gestori e contabili, anche quando l’amministratore abbia confidato nelle rassicurazioni di altri soggetti coinvolti nella gestione, può integrare quantomeno una condotta colposa rilevante ai fini della bancarotta semplice documentale (Corte app. Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2024, n. 16279).

In assenza di elementi certi sulla trasmissione, conservazione o effettiva disponibilità dei libri sociali da parte dell’ultimo amministratore o liquidatore, il dubbio probatorio impone l’assoluzione dell’imputato (Trib. Cassino, 22 gennaio 2024, n. 43).

La Cassazione ha chiarito che non ricorre la bancarotta semplice per operazioni imprudenti quando l’attività posta in essere comporti, in assenza di concreti vantaggi per l’impresa, un rilevante sacrificio economico e finanziario incompatibile con una logica imprenditoriale ragionevole. Le operazioni imprudenti tipiche della bancarotta semplice restano infatti quelle aleatorie o avventate, ma comunque orientate, almeno in astratto, all’interesse dell’impresa (Cass. pen., sez. V, 3 maggio 2024, n. 25044 - Cass. pen., sez. V, 1 febbraio 2023, n. 7417).

La distrazione può inoltre realizzarsi attraverso l’assunzione di obbligazioni prive di un apprezzabile collegamento con l’attività imprenditoriale, soprattutto quando l’impresa versi già in una situazione di grave crisi finanziaria non fronteggiabile. In tali ipotesi, anche l’utilizzo di risorse creditizie per finalità estranee all’interesse sociale può determinare un illecito depauperamento della garanzia patrimoniale dei creditori (Cass. pen., sez. V, 3 novembre 2020, n. 141).

In altri termini, la bancarotta fraudolenta punisce la manipolazione dolosa del patrimonio o della contabilità; la bancarotta semplice punisce la gestione colpevolmente disordinata o imprudente della crisi.

In materia documentale, la mera omissione o irregolare tenuta delle scritture contabili non consente automaticamente di configurare la bancarotta fraudolenta, occorrendo specifici elementi indicativi della volontà di ostacolare le prerogative dei creditori o di conseguire un ingiusto profitto. In assenza di tali indici di fraudolenza, la condotta può integrare esclusivamente la più lieve ipotesi di bancarotta semplice documentale (Corte app. Napoli, sez. III, 11 gennaio 2024, n. 14250).

La distinzione tra bancarotta documentale semplice e fraudolenta richiede un accertamento rigoroso dell’elemento soggettivo e della concreta offensività della condotta contabile. La mera irregolarità o incompletezza delle scritture non basta infatti a integrare automaticamente la forma fraudolenta del reato, essendo necessario verificare se la tenuta della contabilità abbia realmente impedito la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari e se tale effetto sia stato consapevolmente perseguito dall’agente. In assenza di concreti indici di fraudolenza, la condotta può essere ricondotta alla più lieve ipotesi di bancarotta semplice documentale.

La bancarotta semplice documentale ricorre invece quando l’omessa tenuta o la mancata consegna delle scritture obbligatorie dipendano da negligenza, disorganizzazione o colpa dell’imprenditore, senza che emergano concreti elementi dimostrativi del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o di ostacolare fraudolentemente la ricostruzione del patrimonio sociale (Trib. Cassino, 2 maggio 2024, n. 726).

La bancarotta semplice documentale configura inoltre un reato di pura condotta e di pericolo presunto, che sanziona l’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio per i creditori. La responsabilità può estendersi anche all’amministratore di fatto che eserciti in modo stabile funzioni gestorie, permanendo in capo all’amministratore formale il dovere di impedire le condotte illecite derivante dalla posizione di garanzia assunta nella gestione societaria (Trib. Genova, sez. II, 22 maggio 2024, n. 1888).

La distinzione è fondamentale nella pratica difensiva.

Molte contestazioni di bancarotta fraudolenta si collocano, in realtà, in una zona grigia nella quale occorre verificare se vi sia stata vera frode o soltanto cattiva gestione.

L’assenza di distrazioni personali, la tracciabilità delle operazioni, la finalità conservativa delle scelte gestorie, la presenza di cause esogene della crisi e la collaborazione con gli organi della procedura possono costituire elementi decisivi per escludere la fraudolenza.

In tema di bancarotta semplice, assume inoltre rilievo la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall’art. 219, comma 3, legge fall., la cui applicazione richiede una valutazione concreta dell’incidenza del fatto sulla massa dei creditori, tenendo conto delle dimensioni dell’impresa, del volume degli affari e dell’effettivo pregiudizio arrecato all’attivo distribuibile (Cass. pen., sez. V, 25 giugno 2024, n. 33079 - Cass. pen., sez. V, 10 ottobre 2024, n. 41539 - Cass. pen., sez. V, 40752/2024).

Ai fini del riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall’art. 219, comma 3, legge fall., l’entità del pregiudizio deve essere valutata con riferimento al momento di consumazione del reato, restando irrilevanti eventuali eventi successivi idonei a ridurre l’esposizione debitoria o a migliorare l’esito della procedura, come nel caso della successiva definizione concordataria del fallimento (Cass. pen., sez. V, 26 novembre 2020, n. 856).

Con specifico riferimento alla bancarotta documentale, la valutazione del danno di speciale tenuità deve inoltre considerare l’incidenza della condotta sulla concreta possibilità per la procedura di esercitare azioni revocatorie o altri strumenti di tutela della massa creditoria. 

La speciale tenuità del danno può inoltre essere riconosciuta quando la distrazione riguardi beni strumentali di modesto valore economico rispetto alla consistenza complessiva dell’attivo e del passivo della procedura, dovendosi valutare l’effettiva incidenza della condotta sull’equilibrio patrimoniale della massa fallimentare (Corte app. Roma, sez. II, 8 luglio 2024, n. 7529).

L’occultamento o la sottrazione delle scritture contabili, impedendo la ricostruzione delle vicende gestorie, può infatti ostacolare radicalmente l’accertamento stesso del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2018, n. 7888).

14. Prescrizione della bancarotta fraudolenta

La prescrizione della bancarotta fraudolenta decorre, secondo l’impostazione tradizionale, dalla sentenza dichiarativa di fallimento o, oggi, dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, e non dal momento di realizzazione delle singole condotte distrattive o documentali eventualmente poste in essere in epoca anteriore (Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2023, n. 37980).

Ciò dipende dal fatto che la procedura concorsuale costituisce il momento in cui il fatto diviene penalmente rilevante e punibile.

Il termine prescrizionale deve essere calcolato tenendo conto della pena edittale prevista per la fattispecie contestata, degli eventuali atti interruttivi e delle sospensioni.

In presenza della circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità prevista dall’art. 219, comma 1, legge fall., il termine massimo di prescrizione dei delitti di bancarotta può raggiungere diciotto anni e nove mesi, in applicazione degli artt. 157 e 161 c.p. (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2024, n. 28114).

Nella pratica, il tema della prescrizione richiede particolare attenzione, soprattutto nei procedimenti complessi, nei quali le condotte contestate possono risalire a molti anni prima dell’apertura della procedura.


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