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Il possesso di più carte di credito rubate nei pressi di un bancomat può essere sufficiente a configurare la flagranza del reato (Cass. Pen. n. 10308/2025)

Bancomat

Con la sentenza n. 10308/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che per la convalida dell’arresto facoltativo in flagranza non è necessario che l’imputato stia materialmente utilizzando la carta di credito al momento del fermo: è sufficiente che vi siano elementi concreti che indichino un imminente utilizzo illecito.

La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di L.K., confermando la legittimità della convalida dell’arresto da parte del Tribunale di Roma.


Il caso: detenzione di carte di credito rubate e presunzione di utilizzo illecito

L.K. era stato arrestato in flagranza il 28 ottobre 2024 nei pressi di un bancomat a Roma, mentre era in possesso di più carte di credito di provenienza illecita.

Il Tribunale di Roma, il 29 ottobre 2024, ha convalidato l’arresto per il reato di utilizzo indebito di carte di credito (art. 493-ter c.p.), ritenendo sussistenti i gravi indizi di reato.

Il difensore di L.K. ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza dello stato di flagranza e l’illegittimità dell’arresto.

La difesa ha sollevato tre questioni:

  • Insussistenza dello stato di flagranza

L’imputato era stato trovato in possesso delle carte nei pressi di un bancomat, ma senza effettuare alcun prelievo o tentativo di utilizzo.

La sola detenzione di carte di credito rubate non sarebbe sufficiente a configurare la flagranza del reato di cui all’art. 493-ter c.p..

  • Mancanza di pericolosità e di gravità del fatto ai fini dell’arresto facoltativo

Il giudice della convalida avrebbe illegittimamente fondato la valutazione di pericolosità dell’indagato su precedenti penali non noti alla polizia al momento dell’arresto.

L’arresto sarebbe stato convalidato senza una reale verifica della gravità del fatto.

  • Erronea applicazione dell’art. 381 c.p.p. sui presupposti dell’arresto facoltativo

Il giudice avrebbe effettuato una valutazione ipotetica della pericolosità, senza verificare se la detenzione delle carte fosse finalizzata a un uso illecito immediato.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che:

  • L’arresto in flagranza non richiede l’atto illecito in corso, ma anche solo elementi concreti che lo rendano imminente

Lo stato di flagranza sussiste non solo quando il reato è colto in atto, ma anche quando vi sono circostanze che rendono evidente l’intenzione dell’indagato di compiere l’illecito.

Nel caso in esame, il possesso di più carte di credito rubate nei pressi di un bancomat era un elemento sufficiente per ritenere l’intenzione di utilizzarle (Cass. Sez. 5, n. 1814/2016, Koraj).

  • L’arresto facoltativo è legittimo se vi è una valutazione ragionevole di pericolosità e gravità del fatto

Il giudice della convalida non deve valutare la colpevolezza dell’indagato, ma solo verificare se la polizia giudiziaria abbia operato entro i limiti della discrezionalità previsti dall’art. 381 c.p.p..

Nel caso in esame, il possesso di strumenti di pagamento rubati era un elemento indicativo della pericolosità sociale dell’imputato e della possibilità di reiterazione del reato.

  • I precedenti penali possono essere considerati dal giudice della convalida, anche se non noti alla polizia al momento dell’arresto

La valutazione della pericolosità può basarsi su elementi acquisiti successivamente, purché emergano prima della convalida.

Nel caso in esame, la presenza di precedenti specifici per reati analoghi ha rafforzato la legittimità della misura precautelare.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in materia di arresto in flagranza e utilizzo indebito di carte di credito:

  1. L’arresto in flagranza non richiede che il reato sia in corso, ma può basarsi su elementi concreti che rendano imminente l’illecito.

  2. Il possesso di più carte di credito rubate nei pressi di un bancomat può essere sufficiente a configurare la flagranza del reato di utilizzo indebito di strumenti di pagamento.

  3. Il giudice della convalida può considerare elementi emersi successivamente all’arresto, inclusi i precedenti penali dell’indagato.

  4. L’arresto facoltativo è legittimo se vi è una valutazione ragionevole di pericolosità e gravità del fatto, anche senza un uso immediato degli strumenti illeciti.

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