Cassazione civile sez. lav., 25/11/2024, n.30256
L'indennizzo aggiuntivo previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, deve essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge per i soggetti già titolari dell'indennizzo base a tale data, in conformità alle previsioni del decreto ministeriale 6 ottobre 2006, senza applicazione retroattiva, in coerenza con il principio di irretroattività delle leggi (art. 11 preleggi) e con l'art. 81 Cost. relativo alla copertura finanziaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 19.10.20 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 20.11.19, del Tribunale della stessa sede, ha condannato il ministero della Salute a corrispondere, con la medesima decorrenza dell'indennizzo ex articolo 2 L. 210 del 92, l'indennizzo ex articolo 1 comma 4 legge 229 del 2005, nonché alla rivalutazione dell'indennizzo da ultimo indicato successivamente al primo anno dalla decorrenza della prestazione.
2. In particolare, la corte territoriale ha aderito a pronuncia di questa Corte n. 16842 del 2016, che aveva ritenuto che l'ulteriore indennizzo concorre con l'indennizzo ex lege 210 con la medesima decorrenza; ha quindi applicato la rivalutazione prevista dalla legge.
3. Avverso tale sentenza ricorre il ministero della Salute per due motivi, cui resiste l'assistito con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Nel presente giudizio si controverte sull'indennizzo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 229 del 2005, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
5. L'art. 2, comma 1, della legge n. 229 del 2005 demanda a un decreto del ministero della Salute il compito di istituire, "senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4".
6. Il legislatore ha dunque enucleato i tratti basilari della nuova provvidenza e ha prefigurato una successiva definizione delle concrete modalità operative.
7. Il decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2006, recante "Ricognizione delle modalità procedurali relative all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie previsto dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, all'art. 1, comma 4, riconosce l'indennizzo aggiuntivo a decorrere "dalla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229 per i soggetti che risultano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, già titolari dell'indennizzo base".
8. Quanto ai soggetti "che acquisiscono la titolarità dell'indennizzo base in data successiva", il decreto ministeriale puntualizza che "il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo spetta dalla data di decorrenza dell'indennizzo base".
9. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 1 e 4 legge 229 del 2005 e 11 delle preleggi, per avere la corte territoriale applicato retroattivamente l'indennizzo introdotto dalla legge del 2005.
10. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 4 e 5 della legge predetta per assenza di copertura finanziaria.
11. Il primo motivo di ricorso è fondato.
12. Invero, il tenore letterale della norma è univoco e decisivo ai fini della soluzione della presente controversia: inequivocabile è il dettato testuale del decreto, nell'ancorare la decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, per chi, a quella data, risulti già titolare dell'indennizzo base, mentre solo per chi acquisisca il diritto all'indennizzo base in epoca posteriore, la decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo collima con la decorrenza dell'indennizzo base.
13. Le previsioni del decreto, nel definire il precetto normativo, non si pongono in contrasto con la lettera dell'art. 1 della legge n. 229 del 2005, che non contempla ex professo l'efficacia retroattiva della nuova disciplina e, anche al fine di approntare l'indispensabile copertura finanziaria (art. 81 Cost.), non apporta alcuna deroga univoca alla generale operatività delle leggi soltanto per l'avvenire (art. 11 delle preleggi).
14. Quanto al fatto che l'indennizzo sia corrisposto ai soggetti danneggiati di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, e si affianchi all'indennizzo base, ciò non implica in maniera indefettibile che la decorrenza debba essere la medesima di tale indennizzo, quando il dato positivo contenga indicazioni divergenti.
15. Da ultimo, va evidenziato che non si enunciano argomenti decisivi che possano suffragare la non manifesta infondatezza di un eventuale dubbio di legittimità costituzionale della disciplina vigente.
16. Non si adducono elementi probanti dell'irragionevolezza palese di una normativa che, all'esito di un bilanciamento non arbitrario, riconosce tanto l'indennizzo aggiuntivo, con la decorrenza legata all'entrata in vigore della legge, quanto l'assegno una tantum, allo scopo precipuo di offrire adeguato ristoro per il periodo che intercorre tra il verificarsi del pregiudizio e il conseguimento dell'indennizzo: di un assetto così congegnato, che dev'essere ricostruito nella sua interezza e in tutte le forme di tutela, tanto indennitaria quanto risarcitoria, che accorda, non si dimostra l'inadeguatezza complessiva, con il conseguente vulnus ai diritti presidiati dall'art. 32 Cost.
17. Non è dato scorgere nemmeno quell'ingiustificata disparità di trattamento che, proprio in tema di decorrenza dell'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 229 del 2005, successivamente riconosciuto alle persone affette da sindrome da talidomide, ha indotto il giudice delle leggi ad accogliere le censure proposte in riferimento all'art. 3 Cost. La disciplina scrutinata in quel frangente, al cospetto di due situazioni contraddistinte dai medesimi presupposti di tutela e in tutto e per tutto comparabili, riservava ai nati nel 1958 e nel 1966 un trattamento deteriore rispetto ai nati dal
1959 al 1965, in difetto di ogni ragione apprezzabile (sentenza n. 55 del 2019).
18. Nel caso di specie, la decorrenza è sancita in termini uniformi e s'inquadra in un sistema più articolato ed organico di provvidenze, destinate a offrire ristoro anche per il periodo che prelude all'entrata in vigore della legge.
19. Il fluire del tempo, inoltre, ben può assurgere a elemento distintivo tra le diverse situazioni poste a raffronto e, in un contesto contrassegnato da appropriati correttivi volti a conferire il necessario rilievo anche alle situazioni pregresse, non si può predicare alcun vincolo costituzionale circa la necessità di estendere anche al passato, in termini indiscriminati, una più favorevole disciplina sopravvenuta.
20. Nella vicenda oggi sottoposta al vaglio di questa Corte, i limiti posti dall'art. 3 Cost. non sono stati, dunque, travalicati e le valutazioni discrezionali del legislatore riguardo alla modulazione temporale di una disciplina innovativa non prestano il fianco a censure d'incompatibilità con i precetti costituzionali, tali da attingere il grado della non manifesta infondatezza (art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).
21. Dai rilievi svolti conseguono, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
22. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
23. La causa dev'essere rinviata alla medesima Corte d'Appello, che, in diversa composizione, si uniformerà al seguente principio di diritto: "L'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, dev'essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del decreto del ministro della Salute 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria".
24. Al giudice di rinvio è rimesso, infine, anche il compito di pronunciare sulle spese del presente giudizio.
25. A tutela dei diritti del controricorrente, che ha promosso una controversia attinente a dati che coinvolgono le condizioni di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione.
Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte controricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2024.