Cassazione civile sez. lav., 22/11/2024, n.30152
La domanda relativa alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 può essere proposta solo prima del compimento dell'età anagrafica prevista per legge e deve essere accolta (nella ricorrenza degli altri presupposti) se la condizione invalidante si perfeziona entro tale data, come ratione temporis stabilita in ragione dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aumento della speranza di vita.
RILEVATO CHE:
1. con la sentenza indicata in epigrafe, l'INPS è stato ha condannato al pagamento della pensione di inabilità, ex art. 12 della legge n. 118 del 1971;
2. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l'Istituto, con due motivi, cui ha resistito, con controricorso, la parte privata;
3. all'adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE:
4. con il primo motivo di ricorso, l'INPS denuncia plurime violazioni di legge (dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971, dell'art. 8 del D.Lgvo n. 509 del 1988, dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 12, commi 12 bis - 12 quinquies, del DL n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, dell'art. 18, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, del D.M. 16 maggio 2014 e del DM 6 dicembre 2011, degli artt. 8 e 24, commi 12 e 13, del D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011) per avere la decisione impugnata riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità e condannato l'Ente al pagamento della prestazione, con decorrenza 1 agosto 2018, nonostante l'invalida, a tale data, non avesse il requisito anagrafico;
5. con il secondo motivo di ricorso, le censure di cui al primo motivo vengono riproposte sotto il profilo della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere l'INPS sollevato dinanzi al Giudice di merito la relativa questione, senza pronuncia sul punto;
6. i due motivi possono congiuntamente esaminarsi, per la loro stretta connessione;
7. l'unica questione che, nella sostanza, è devoluta alla Corte riguarda la sussistenza del requisito anagrafico per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, ex art. 12 della legge n. 118 del 1971. La peculiarità della vicenda concreta è data dal fatto che il limite di età per accedere alla prestazione è, per quanto si dirà, mutato nel tempo e la fattispecie si colloca a cavallo tra due diverse previsioni;
8. muovendo, sinteticamente, dalla normativa di riferimento, occorre ricordare che l'art. 12 della legge n. 118 del 1971 prevede che "ai mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 18 anni nei cui confronti in sede di visita medico sanitaria sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa una pensione di inabilità (...) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità";
9. successivamente, l'art. 8 del d.Lgvo n. 509 del 1988 ha ulteriormente precisato il "limite anagrafico". Ha stabilito che la pensione di inabilità è concessa ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti "di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno", fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente;
10. nell'effettuare l'esegesi della normativa, la Corte (Cass. n. 24952 del 2021) ha chiarito che la soglia del "sessantacinquesimo anno" va intesa come riferita all'età pensionabile, tempo per tempo vigente, per la stretta correlazione, fissata dalla legge n. 118 del 1971, art. 19, tra i due termini (età pensionabile e limite anagrafico per il conseguimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile) al fine evidente "di non lasciare priva di tutela assistenziale la persona invalida, impossibilitata ad inserirsi nel mondo del lavoro ed al contempo non ancora in possesso dell'età per accedere alla misura della pensione sociale (poi assegno sociale)" (Cass. n. 24952 del 2021 cit., in motivazione);
11. in altre parole, il requisito anagrafico per l'acquisizione del diritto alla pensione d'inabilità civile (nonché all'assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai non udenti) è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento delle età, tempo per tempo stabilite ai fini della decorrenza dei trattamenti pensionistici (ex art. 18, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011, come sostituito dall' art. 1, comma 1, della Legge n. 111 del 2011), secondo il meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi di speranza di vita introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in legge n. 122 del 2010;
12. sotto un diverso profilo, la Corte, occupandosi sempre dell'interpretazione delle norme qui di interesse, ha osservato, nella vigenza della soglia del "sessantacinquesimo anno di età", che "la pensione e l'assegno (...) di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età) (...)" (così Cass. n. 7043 del 2009, poi consolidatasi in esito alla pronuncia a sezioni unite n. 25204 del 2015);
13. corollario del principio esposto è, dunque, che la domanda amministrativa per la pensione d'inabilità (o per l'assegno mensile) può essere proposta (e se ve ne sono i presupposti, deve essere accolta) solo prima del compimento dell'età anagrafica prevista per legge e comunque va accolta se si accerti, in corso di giudizio, che lo stato di invalidità si sia perfezionato entro tale data. Ciò non significa, però, che, per beneficiare della prestazione, il requisito anagrafico debba mantenersi "fermo" in quello stabilito al momento della presentazione della domanda amministrativa. In coerente applicazione dei principi di Cass. n. 24952 del 2021 cit., è necessario, invece, che sussista l'età anagrafica, quale per legge prevista, tanto al tempo della domanda amministrativa, quanto al momento del perfezionamento del requisito sanitario;
14. si tratta, peraltro, di un esito interpretativo coerente anche con la ratio dell'art. 149 disp. att. cod.proc.civ. che, viceversa, verrebbe frustrata ove si consentisse di valutare l'aggravamento del requisito sanitario, in presenza di una domanda validamente formulata (quando cioè sussiste il requisito anagrafico), e, tuttavia, se ne impedisse l'effettivo accertamento, paralizzato dalla necessità di una nuova domanda per rivalutare il requisito anagrafico alla stregua di quello, medio tempore, aggiornato per effetto dello ius superveniens;
15. le censure sono, dunque, infondate;
16. nel caso di specie, il requisito anagrafico sussisteva tanto al tempo della domanda amministrativa quanto al momento dell'accertamento dello stato invalidante, sia pure per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile. La domanda amministrativa è stata presentata il 9.9.2016, quando, a seguito degli adeguamenti del 2016, il requisito anagrafico era stato innalzato a 65 anni e 7 mesi (Cass. n. 24952 del 2021, punto 28). A tale data, l'odierna controricorrente aveva 64 anni, 7 mesi e tre giorni. Il requisito sanitario è stato accertato a decorrere dal luglio del 2018, quando l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale era, nel frattempo, divenuta pari a 66 anni e 7 mesi (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214). A luglio 2018, la parte privata aveva 66 anni e cinque mesi;
17. segue, in conclusione, il rigetto del ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto: "la domanda relativa alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 può essere proposta solo prima del compimento dell'età anagrafica prevista per legge e deve essere accolta (nella ricorrenza degli altri presupposti) se la condizione invalidante si perfeziona entro tale data, come ratione temporis stabilita in ragione dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aumento della speranza di vita";
18. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
19. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Istituto ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte controricorrente riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2024.