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Il furto di energia elettrica con allaccio abusivo resta perseguibile d’ufficio (Cass. Pen. n. 6809/2025)

energia elettrica

Con la sentenza n. 6809/2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio in materia di procedibilità del furto di energia elettrica e della prova della responsabilità dell’imputato: anche dopo la riforma del 2022, il furto di energia elettrica commesso tramite allaccio abusivo alla rete pubblica resta perseguibile d’ufficio se contestata l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

La decisione ha rigettato il ricorso di A., condannata per furto aggravato di energia elettrica, chiarendo che l’azione penale era procedibile d’ufficio e che la responsabilità dell’imputata era stata correttamente accertata sulla base della documentazione dell’ente gestore.


Il caso: furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo

L’imputata era stata condannata dal Tribunale di Catania per furto di energia elettrica aggravato (art. 624, 625 n. 2 e 7 c.p.), per essersi illegalmente allacciata alla rete di distribuzione, sottraendo energia elettrica alla società fornitrice per alimentare un appartamento a lei riconducibile.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 3 ottobre 2023, ha confermato la condanna, ritenendo:

  • Perseguibilità d’ufficio del reato, in quanto l’imputata aveva utilizzato un allaccio abusivo diretto alla rete pubblica, configurando l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p.

  • Non maturata la prescrizione, poiché il termine massimo (12 anni e 6 mesi) era stato sospeso più volte per rinvii e istanze della difesa, spostando la scadenza al 2026.

  • Prova della responsabilità basata sulle verifiche ispettive dell’ente gestore, che aveva riscontrato il contatore manomesso e la fornitura diretta non registrata.

La difesa ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando quattro motivi:

  • Mancanza di querela e improcedibilità del reato

Secondo la difesa, il furto di energia elettrica, a seguito della riforma dell’art. 624 c.p. operata dal D.Lgs. 150/2022, sarebbe ora perseguibile solo a querela di parte.

Poiché la società erogatrice non aveva sporto querela, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile.

  • Prescrizione del reato

Il furto era stato commesso il 27 settembre 2010 e, secondo la difesa, la prescrizione sarebbe maturata nel marzo 2023.

  • Mancanza di prova della riconducibilità dell’imputata al contatore alterato

La difesa sosteneva che la sola presenza della Russo nell’immobile non fosse sufficiente a dimostrare che fosse stata lei ad effettuare l’allaccio abusivo o a beneficiare della sottrazione dell’energia.

  • Mancata concessione delle attenuanti generiche

La difesa lamentava che i giudici di merito non avessero concesso le attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti, senza motivazione adeguata.


La decisione della Corte

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:

  • Il furto di energia elettrica con allaccio abusivo alla rete pubblica è perseguibile d’ufficio

La riforma del 2022 ha reso il furto semplice procedibile a querela, ma ha mantenuto la procedibilità d’ufficio se è contestata l’aggravante dell’art. 625, n. 7 c.p.

Tale aggravante ricorre quando l’energia sottratta proviene direttamente dalla rete pubblica e non da un contatore manomesso, in quanto il danno si estende a un numero indeterminato di utenti.

Nel caso in esame, il collegamento abusivo era diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, giustificando la procedibilità d’ufficio.

  • La prescrizione non era maturata a causa delle sospensioni processuali richieste dalla difesa

Il termine ordinario di prescrizione (12 anni e 6 mesi) era stato sospeso per un totale di 2 anni, 11 mesi e 11 giorni, spostando la scadenza al 8 marzo 2026.

La difesa stessa aveva richiesto più rinvii e aderito a scioperi forensi, determinando la sospensione dei termini.

  • La prova della responsabilità dell’imputata era solida e basata su verifiche oggettive

L’utenza era intestata all’imputata, e i tecnici dell’ente gestore avevano riscontrato un allaccio abusivo che riconduceva all’abitazione della A..

Secondo la Cassazione, chiunque tragga beneficio da un’erogazione indebita di energia è penalmente responsabile, anche se il collegamento abusivo è stato effettuato da terzi.

  • Legittimo il diniego delle attenuanti generiche per la negativa personalità dell’imputata

La Cassazione ha ribadito che la concessione delle attenuanti generiche è discrezionale e non automatica.

Nel caso in esame, la A. aveva precedenti penali specifici, che giustificavano il diniego delle attenuanti in prevalenza sulle aggravanti.

In conclusione, la sentenza afferma in tema di furti di energia elettrica:

  1. Il furto di energia elettrica tramite allaccio diretto alla rete pubblica è sempre perseguibile d’ufficio, anche dopo la riforma del 2022.

  2. La prescrizione può essere sospesa per istanze e rinvii richiesti dalla difesa, e i termini devono essere calcolati tenendo conto di tutte le interruzioni processuali.

  3. Chi beneficia dell’energia sottratta illegalmente è penalmente responsabile, anche se non ha eseguito materialmente l’allaccio abusivo.

  4. Le attenuanti generiche non sono un diritto automatico e possono essere negate in presenza di precedenti penali specifici.

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