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Atti probatori secretati sono utilizzabili nel giudizio abbreviato se la difesa non dimostra un concreto pregiudizio (Cass. Pen. n. 7647/2025)

atti secretati

Con la sentenza n. 7647/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato, in tema di indagini preliminari e segretezza degli atti investigativi, il seguente principio di diritto: la secretazione di singoli atti da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 329, comma 1, c.p.p., non comporta l’inutilizzabilità della prova nel giudizio abbreviato, salvo che l’imputato dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

La decisione ha rigettato il ricorso dell’imputato, confermando la condanna inflitta in primo e secondo grado, e ha ribadito che la segretezza investigativa non viola automaticamente il diritto al contraddittorio, a meno che la difesa non sollevi specifiche eccezioni fondate su un interesse processuale meritevole di tutela.


Il caso: intercettazioni parzialmente secretate utilizzate nel giudizio abbreviato

L’imputato era stato condannato per traffico di stupefacenti e reati associativi, con una sentenza emessa in rito abbreviato sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali.

La difesa ha presentato ricorso per Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza:

  • L’inutilizzabilità delle intercettazioni parzialmente secretate in sede di giudizio abbreviato

Secondo la difesa, le conversazioni erano state acquisite agli atti in modo incompleto, in quanto alcune parti risultavano coperte da segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p..

La mancata piena disponibilità di tali atti avrebbe compresso il diritto di difesa, rendendo impossibile una verifica completa del loro contenuto.

  • La violazione del diritto al contraddittorio

Il ricorrente ha sostenuto che la limitata conoscenza degli atti probatori avrebbe pregiudicato la possibilità di contestare efficacemente il materiale accusatorio.

La difesa ha chiesto l’inutilizzabilità delle intercettazioni secretate o, in subordine, l’annullamento della sentenza con rinvio per una nuova valutazione della prova.


Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:

  • L’art. 329 c.p.p. consente la secretazione di singoli atti senza comprometterne automaticamente l’utilizzabilità

Il pubblico ministero ha la facoltà di secretare specifici atti per garantire la riservatezza delle indagini, impedendo la loro divulgazione prematura.

La secretazione non incide sulla validità della prova, purché l’atto sia accessibile in un momento successivo e la difesa possa esercitare il diritto di difesa.

  • L’utilizzabilità degli atti probatori secretati dipende dalla possibilità della difesa di contestarli successivamente

Se l’imputato viene messo nelle condizioni di prendere conoscenza degli atti in un momento successivo e può sollevare eccezioni in appello, non vi è violazione del diritto al contraddittorio.

Nel caso di specie, la difesa non ha dimostrato alcun concreto pregiudizio derivante dalla mancata conoscenza immediata degli atti secretati.

  • L’imputato può eccepire la compressione del diritto di difesa solo se dimostra un interesse processuale meritevole di tutela

Il semplice fatto che un atto sia stato inizialmente secretato non è sufficiente a determinarne l’inutilizzabilità.

L’imputato deve dimostrare che la limitata conoscenza degli atti ha concretamente pregiudicato la sua strategia difensiva, il che nella fattispecie non è avvenuto.


La decisione in sintesi

La sentenza stabilisce i seguenti principi in materia di segretezza investigativa e diritto alla difesa:

  1. Gli atti secretati dal pubblico ministero restano validi come prove, purché siano resi accessibili alla difesa in una fase successiva.

  2. L’inutilizzabilità della prova può essere eccepita solo se la difesa dimostra un concreto pregiudizio, non in via astratta.

  3. Il giudizio abbreviato non preclude l’utilizzo di atti investigativi inizialmente secretati, a condizione che il diritto di difesa sia garantito nei successivi gradi di giudizio.

  4. Le difese devono contestare puntualmente l’impatto della secretazione sulla strategia processuale, non limitarsi a una generica eccezione di nullità.


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