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La sostituzione di persona si configura anche in caso di attivazione fraudolenta di utenze telefoniche (Cass. Pen. n. 9407/2025)

Telefonino

Con la sentenza n. 9407/2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che l’utilizzo fraudolento dei dati personali di terzi per attivare utenze telefoniche integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e non si risolve in una semplice falsità in scrittura privata.

La decisione ha rigettato il ricorso di D., confermando la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di sostituzione di persona, con riconoscimento della sospensione condizionale della pena e conferma delle statuizioni civili in favore della parte lesa.


Il caso: attivazione fraudolenta di tre utenze telefoniche presso il punto vendita Wind Tre dell’aeroporto di Palermo

D., responsabile del punto vendita Wind Tre presso lo scalo aereo di Punta Raisi, gestito dalla O. S.r.l., era stato condannato per sostituzione di persona (art. 494 c.p.) per aver attivato tre utenze telefoniche utilizzando i dati personali di G. a sua insaputa, al fine di ottenere provvigioni indebite.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 7 giugno 2024, aveva confermato la condanna, rigettando le richieste della difesa di:

  • riqualificare il reato come falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), ormai abrogato.

  • dichiarare la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p..

  • concedere le circostanze attenuanti generiche per la modesta gravità del danno economico.

Il difensore di D. ha presentato ricorso per Cassazione, contestando:

  1. L’errata qualificazione giuridica del reato

La difesa ha sostenuto che la condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere ricondotta alla falsità in scrittura privata, reato abrogato nel 2018.

Il reato di sostituzione di persona sarebbe applicabile solo in presenza di un inganno diretto a soggetti determinati, mentre nella fattispecie in esame non vi sarebbe stato alcun indotto errore da parte del gestore telefonico.

  1. L’errata esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)

Secondo la difesa, la condotta dell’imputato non aveva causato un effettivo danno economico alla parte lesa, in quanto le utenze attivate erano state rapidamente disattivate.

  1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

La difesa ha eccepito che la Corte d’Appello non aveva motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti, nonostante la collaborazione dell’imputato nel procedimento.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:

  • L’attivazione fraudolenta di utenze telefoniche con dati di terzi integra la sostituzione di persona e non la falsità in scrittura privata

La sostituzione di persona si realizza quando un soggetto si attribuisce falsamente un’identità altrui per ottenere un vantaggio o arrecare un danno.

L’uso illecito dei dati personali per attivare contratti di telefonia crea un inganno rilevante ai fini del reato di sostituzione di persona, poiché induce in errore sia il gestore del servizio che eventuali terzi che interagiscono con l’utenza attivata (Cass. Sez. 5, n. 42572/2018).

Il reato di falsità in scrittura privata non è applicabile, poiché non vi è stata mera falsificazione di un documento, ma un inganno volto a ottenere un vantaggio economico indebito.

  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile in presenza di una condotta reiterata

L’istituto dell’art. 131-bis c.p. è escluso quando la condotta criminosa si ripete più volte nel tempo, come avvenuto nel caso in esame, in cui l’imputato aveva attivato tre diverse utenze fraudolente (Cass. Sez. 5, n. 13296/2013).

Il danno non patrimoniale subito dalla vittima, che si è vista intestare utenze telefoniche senza il suo consenso, è rilevante per escludere la tenuità del fatto.

  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se motivato sulla gravità della condotta

La Corte d’Appello ha valutato correttamente la reiterazione della condotta e il fine di lucro dell’imputato, motivando in modo sufficiente il diniego delle attenuanti.

La concessione delle attenuanti generiche non è automatica e dipende dalla valutazione discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 2, n. 23903/2020).

  • Condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento della parte civile

Poiché il ricorso era infondato, D. è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

È stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, con importo da liquidarsi separatamente dalla Corte d’Appello di Palermo.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in materia di reati contro la fede pubblica e truffe informatiche:

  • L’attivazione fraudolenta di contratti di telefonia con dati altrui integra il reato di sostituzione di persona, non la falsità in scrittura privata.

  • La reiterazione della condotta esclude la possibilità di applicare la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

  • Le attenuanti generiche possono essere negate se la condotta dell’imputato dimostra particolare gravità o reiterazione.

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