
Con la sentenza n. 9170/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che la truffa contrattuale online si configura quando l’autore induce la vittima a versare il denaro per un bene o un servizio mai consegnato, senza necessità di un incontro fisico tra le parti.
La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di F.G., confermando la sentenza della Corte d’Appello di Messina, che aveva condannato l’imputato per truffa contrattuale, disponendo anche il risarcimento alla parte civile A.O..
Il caso: vendita fraudolenta di una crociera online
F.G. era stato condannato per truffa ai danni di A.O., con riferimento alla vendita fraudolenta di un pacchetto-crociera tramite contatti telefonici e pagamenti con carta di credito.
A.O. aveva contattato un numero associato all’imputato per acquistare una crociera, versando l’importo pattuito su una carta intestata all’ex convivente di F.G.
Nonostante il pagamento, i biglietti della crociera non furono mai inviati, e l’acquirente non ricevette alcun rimborso.
Il Tribunale di Patti, il 1° luglio 2024, aveva condannato F.G., riconoscendo la truffa contrattuale ai sensi dell’art. 640 c.p..
La Corte d’Appello di Messina aveva confermato la sentenza, respingendo l’istanza dell’imputato di riduzione della pena e l’applicazione della particolare tenuità del fatto.
La difesa ha presentato ricorso per Cassazione, contestando:
L’assenza di prove concrete a carico dell’imputato
La difesa ha sostenuto che il compendio probatorio fosse fondato solo sulle dichiarazioni della persona offesa, senza elementi documentali certi.
Non vi era stata alcuna interazione diretta tra F.G. e A.O., per cui la responsabilità non poteva essere attribuita con certezza all’imputato.
L’errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)
Secondo la difesa, la somma versata (circa 3.000 euro) non costituiva un danno di particolare gravità, e la Corte avrebbe dovuto riconoscere la particolare tenuità del fatto.
La severità della pena irrogata
La pena era eccessiva rispetto alla condotta contestata e avrebbe dovuto essere ridotta.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato la condanna, stabilendo che:
La truffa contrattuale online si configura anche senza incontro fisico tra le parti
Non è necessario che il truffatore e la vittima si incontrino di persona: basta la prova che l’autore abbia indotto la vittima a versare il denaro con un inganno, senza mai adempiere alla prestazione promessa.
La Cassazione ha ribadito che l’omessa consegna di un bene dopo il pagamento integra il reato di truffa, se vi è un raggiro idoneo a indurre la vittima in errore (Cass. Sez. 2, n. 51551/2019, Pg).
La valutazione della prova è riservata al giudice di merito e non può essere riconsiderata in Cassazione
Il giudizio di legittimità non può sovrapporsi alla valutazione probatoria del giudice di merito, a meno che non vi siano vizi logici evidenti.
Nel caso di F.G., la Corte d’Appello ha motivato in modo chiaro la responsabilità dell’imputato, basandosi sui pagamenti effettuati e sulla mancata consegna del servizio.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in caso di danno economico rilevante e pregiudizio per la vittima
La Cassazione ha ritenuto corretto escludere l’art. 131-bis c.p., considerando che il danno economico (circa 3.000 euro) e il pregiudizio subito dalla vittima fossero rilevanti.
Oltre alla perdita economica, la truffa ha comportato la frustrazione del legittimo affidamento della vittima nell’organizzazione della vacanza, aggravando il danno morale.
Conclusioni
La sentenza ha affermato in tema di truffe online:
La truffa contrattuale online si configura anche senza contatto diretto tra le parti, purché vi sia un inganno e la mancata consegna del bene o servizio.
Le dichiarazioni della vittima, se riscontrate da prove documentali come pagamenti e transazioni, sono sufficienti per la condanna.
Il danno economico e il pregiudizio morale subito dalla vittima possono giustificare l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.