L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere la elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio. (1) (1) Il comma: ”L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.” è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.