Art. 148 c.c. -Adempimento dell'obbligo di assistenza ai figli.
I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis. Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.