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Codice Civile

Art. 27 c.c. - Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare. (terzo comma abrogato dal d.P.R. n. 361 del 2000)

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