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Codice Civile

Art. 277 c.c. - Effetti della sentenza

La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento. (1)

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

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