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Codice di procedura penale

Art. 10 c.p.p. Competenza per reati commessi all'estero

1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.


1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.


2. In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. (2)


3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

La Relazione
Nell'articolo 10 sono fissati i criteri di competenza per i reati commessi interamente o parzialmente all'estero.

La prima parte del comma 1 riproduce sostanzialmente il disposto dell'art. 41 comma 2 c.p.p. In sede di coordinamento sarà opportuno richiamare l'art. 240 del codice della navigazione che integra la disciplina della competenza per i reati commessi all'estero ovvero fuori dal mare o dello spazio aereo territoriale.

Nel comma 1 è stata introdotta l'ipotesi del reato commesso all'estero da una pluralità di imputati aventi residenza, domicilio o dimora diversi. In tal caso l'individuazione del giudice competente, per effetto del rinvio alle norme sulla competenza per territorio determinata da connessione, avverrà secondo il criterio del reato più grave indicato dall'art. 16. Tale criterio, se si ammette la tesi, ormai prevalente in giurisprudenza, che l'unicità del fatto attribuito (cumulativamente od alternativamente) a più persone non esclude la pluralità delle fattispecie giudiziali, potrà essere applicato anche nel caso di concorso di persone o di imputazioni alternative. Tuttavia, poiché il criterio suddetto sarebbe inidoneo a consentire l'individuazione del giudice competente quando più persone con residenza o domicilio o dimora diversi siano imputate di un medesimo fatto senza differenziazioni di gravità, si è introdotto anche il criterio del giudice competente per il maggior numero di imputati, ritenuto preferibile al criterio del giudice che ha acquisito per primo la notizia di reato, il quale, trattandosi di reati commessi all'estero, si presta maggiormente ad eventuali strumentalizzazioni. Il criterio da ultimo indicato, convertito in quello del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335, è stato così mantenuto quale criterio sussidiario.

Nel comma 2 è disciplinata la competenza per il caso di reato commesso solamente in parte all'estero mediante rinvio alle disposizioni contenute nei due articoli precedenti, conformemente a quanto dispone l'art. 41 comma 1 del codice di procedura vigente.

Non si è ritenuto di riprodurre una disposizione analoga a quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 41 c.p.p. in quanto si applica, anche alla materia de qua, la regola generale contenuta nell'art. 346 (concernente gli "atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità" nelle indagini preliminari). Per rispettare il principio del giudice naturale precostituito per legge, inoltre, non si è attribuito alla corte di cassazione il potere di rimettere l'istruzione o il giudizio a un giudice diverso, anche se più vicino, rispetto a quelli tassativamente determinati per le varie ipotesi.

Massime
Cassazione penale , sez. I , 03/03/2020 , n. 13076
I criteri di cui all' art. 10 c.p.p. possono essere utilizzati solo nel caso in cui si proceda per uno o più reati interamente commessi all'estero mentre, qualora sussista connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, la competenza deve essere determinata, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, in relazione al luogo del commesso reato, richiamato dagli artt. 8 e 9, comma 1, c.p.p. , avendo riferimento, ai sensi dell' art. 16 c.p.p. , al più grave dei reati connessi che sia stato realizzato, anche in parte, nel territorio dello Stato ovvero, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave.

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