1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
Massime
Cassazione penale , sez. V , 27/10/2022 , n. 47785
Il sostituto del difensore esercita tutti i diritti e assume tutti i doveri del titolare a norma dell' art. 102 c.p.p. , sicché non rilevano eventuali limitazioni apposte alla sua designazione (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto di una richiesta di rinvio del processo per concomitante impegno professionale avanzata da difensore che aveva nominato un sostituto processuale che, a sua volta, aveva svolto attività difensiva in udienza).
Cassazione penale , sez. V , 26/10/2021 , n. 722
In tema di interrogatorio di garanzia, la lesione del diritto di difesa per la ristrettezza del termine intercorrente tra l'avviso e il compimento dell'atto deve essere valutata verificando, se, in concreto, il difensore abbia avuto la possibilità di esercitare il suo mandato, tenuto conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio, nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la denunciata violazione in un caso in cui l'avviso era stato notificato al difensore il giorno precedente a quello del compimento dell'interrogatorio, svolto in località raggiungibile anche con il mezzo aereo, in assenza di una richiesta di differimento).
Cassazione penale , sez. I , 27/11/2020 , n. 36821
In materia di restituzione nel termine, la condotta del difensore prontamente reperibile nominato in udienza ex art. 97, comma 4, c.p.p. , - in sostituzione del difensore di ufficio di cui all' art. 97, comma 1, c.p.p. , - che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di ufficio assente circa lo sviluppo del processo e la pronuncia della sentenza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 c.p.p. , non può essere considerata, per gli effetti dell' art. 175, comma 1, c.p.p. , ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore.
Cassazione penale , sez. V , 07/09/2020 , n. 28844
L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell' art. 420 ter c.p.p. , comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell' art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
Cassazione penale , sez. II , 24/01/2020 , n. 6392
L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell' art. 420-ter c.p.p. , comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell' art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (nella specie, il difensore nel formulare l'istanza si era attenuto a tali parametri, senza che si potesse opinare l'esistenza di un arbitrio da parte dello stesso in ordine al procedimento da privilegiare, ovvero un intento dilatorio dello stesso posto che egli immediatamente aveva indicato anche le ulteriori e ravvicinate date nelle quali poter presenziare).
Cassazione penale , sez. V , 30/10/2019 , n. 78
L'impegno del difensore per il concomitante esercizio della funzione di GOT può essere assimilato all'impegno professionale in altro procedimento, sempre che lo stesso presenti i requisiti per costituire legittimo impedimento, ai sensi dell' art. 420-ter, comma 5, c.p.p. , e pertanto è necessario che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e rappresenti l'impossibilità nel concomitante impegno di natura pubblica di essere sostituito da altro soggetto idoneo allo svolgimento della medesima funzione, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell' art. 102 c.p.p. nel processo in cui si chiede il rinvio.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che non aveva riconosciuto l'impedimento del difensore che, nell'istanza di rinvio, non aveva indicato le ragioni per cui non poteva nè essere sostituito come GOT né avvalersi di un sostituto nel processo).
Cassazione penale , sez. V , 30/10/2019 , n. 78
Il concomitante impegno del difensore nell'esercizio della funzione di vice procuratore onorario (ma il discorso sostanzialmente non muta per il g.o.t.) può sì essere assimilato all'impegno professionale in altro procedimento, sempre che, tuttavia, lo stesso presenti i requisiti per costituire legittimo impedimento, ai sensi dell' art. 420 ter c.p.p. , comma 5. Donde - adattando alla coeva funzione quale Giudice onorario i requisiti individuati in tema di impegno professionale concomitante è necessario comunque che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei due impegni e rappresenti l'impossibilità, nel concomitante impegno di natura pubblica, di essere sostituito da altro soggetto idoneo allo svolgimento della medesima funzione, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell' art. 102 c.p.p. , nel processo di cui si chiede il rinvio.
Cassazione penale , sez. VI , 22/02/2019 , n. 45527
Patteggiamento, nel caso in cui si proceda ad una rimodulazione della pena in presenza di un difensore di ufficio l'accordo è nullo in quanto i poteri derivanti dalla procura speciale si caratterizzano per essere rilasciati intuitu personae e, quindi, non possono rientrare tra quelli esercitabili dal sostituto processuale a norma dell' art. 102 c.p.p. .
Cassazione penale , sez. III , 15/11/2018 , n. 15739
In tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio (tempestiva prospettazione dell'impedimento; rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo; indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell' art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio), il giudice deve comunque accertare il carattere eventualmente dilatorio della richiesta valutando del merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio.
Cassazione penale , sez. V , 12/11/2018 , n. 2083
Il concomitante impegno del difensore nell'esercizio della funzione di vice procuratore onorario può essere assimilato all'impegno professionale in altro procedimento, a condizione che lo stesso presenti i requisiti per costituire legittimo impedimento, ai sensi dell' art. 420-ter, comma 5, c.p.p. , essendo necessario che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei due impegni e rappresenti l'impossibilità nel concomitante impegno di natura pubblica di essere sostituito da altro soggetto idoneo allo svolgimento della medesima funzione, nonchè l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell' art. 102 c.p.p. , nel processo di cui si chiede il rinvio.
Cassazione penale , sez. VI , 09/11/2018 , n. 8295
Le garanzie previste dall' art. 103 c.p.p. si applicano esclusivamente nei confronti di colui che rivesta la qualità di difensore o investigatore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge ed a condizione che i predetti soggetti non siano sottoposti a indagine. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stata affermata l'utilizzabilità di documenti rinvenuti in un computer in uso ad un investigatore privato e sequestrati nell'ambito del procedimento in cui il predetto era indagato) .
Cassazione penale , sez. I , 02/10/2018 , n. 48862
Nel procedimento penale, la delega al sostituto processuale ai sensi dell' art. 102 c.p.p. da parte del difensore di fiducia o di ufficio può essere conferita anche in forma “orale”, non essendo necessario, in tal caso, che la designazione del sostituto avvenga innanzi all'Autorità giudiziaria con una dichiarazione del difensore titolare inserita nel verbale dell'udienza.
Cassazione penale , sez. I , 02/10/2018 , n. 48862
La designazione del sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega “orale” ai sensi dall' art. 96, comma 2, c.p.p. , come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell' art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 , conv. dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36 , per effetto della l. 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense.
Cassazione penale , sez. III , 03/07/2018 , n. 43649
La decisione sulla istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegno professionale, richiede al giudice di merito un bilanciamento tra l'interesse difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo, per cui, ancorché la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente. (Nella fattispecie, la Corte, richiamando anche il contenuto dell' art. 132-bis, comma 1, disp. att. c.p.p. , ha ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di rinvio del difensore di un detenuto in custodia cautelare, che aveva dedotto di essere impegnato nella trattazione di un procedimento riguardante un imputato in stato di libertà).
Cassazione penale , sez. V , 26/04/2018 , n. 26606
Nel procedimento penale, stante il richiamo alle forme di cui all' art. 96, comma 2, c.p.p. operato dall' art. 34 disp. att. c.p.p. , il conferimento, da parte del difensore officiato, della delega prevista dall' art. 102 c.p.p. non può avvenire in forma orale, salvo che la designazione del sostituto processuale avvenga dinanzi all'autorità giudiziaria da parte del difensore che intende farsi sostituire e sia inserita nel verbale relativo all'atto compiuto.
Cassazione penale , sez. V , 26/04/2018 , n. 29214
L'impegno professionale in altro procedimento costituisce un'assoluta impossibilità del difensore a comparire in giudizio solo laddove egli prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nel diverso procedimento, rappresenti in quest'ultimo l'assenza di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell' art. 102 c.p.p. sia nel processo cui intende partecipare che in quello di cui chiede il rinvio.
Cassazione penale , sez. V , 26/04/2018 , n. 26606
La delega prevista dall’art. 102 c.p.p. deve essere conferita da parte del difensore nominato necessariamente per iscritto, non essendo ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, comma 2, c.p.p. e 34 disp. att. c.p.p. la designazione orale del sostituto. Essa può avvenire con dichiarazione resa personalmente dal difensore all’autorità procedente (nel qual caso è inserita a verbale) o trasmessa per iscritto all’autorità procedente.
Cassazione penale , sez. un. , 21/12/2017 , n. 12213
Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all'udienza di costituzione.
Cassazione penale , sez. I , 13/12/2017 , n. 7960
L'impedimento difensivo cagionato da serie ragioni di salute regolarmente e tempestivamente comunicate comporta, per il giudice dell'udienza camerale alla quale il difensore stesso abbia diritto di partecipare, l'obbligo del rinvio, anche in assenza di una possibile nomina di sostituto processuale ex art. 102 c.p.p., e la impossibilità di giudicare legittimamente in assenza del difensore.
Cassazione penale , sez. II , 20/09/2017 , n. 45310
L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento con conseguente assoluta impossibilità a comparire ex art. 420 -ter, comma 5, c.p.p. solo laddove il difensore abbia prospettato l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, abbia specificato le ragioni che rendono indispensabile la sua presenza nel diverso processo, anche con riferimento all'assenza in quel procedimento di altro codifensore che possa validamente assumere la difesa dell'imputato ed, infine, rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ex art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare che in quello di cui chiede il rinvio.
Cassazione penale , sez. II , 18/05/2017 , n. 25772
La mera circostanza della contemporaneità di altri impegni professionali non integra un legittimo impedimento. L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento rilevante quale assoluta impossibilità a comparire ex art. 420 -ter, comma 5, c.p.p. solo se il difensore prospetti l'impedimento appena venga a conoscenza della contemporaneità dei diversi impegni ed indichi specificatamente le ragioni per cui il suo intervento nel diverso procedimento è essenziale, rappresentando dunque l'assenza in quel procedimento di un codifensore che possa validamente difendere l'imputato; deve inoltre essere dimostrata l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare che in quello di cui chiede il rinvio.
Cassazione penale , sez. III , 05/04/2017 , n. 20872
L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore, al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano intuitu personae e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p..
Cassazione penale , sez. III , 15/03/2017 , n. 19985
La decisione resa pubblica con la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione non va comunicata, mediante avviso, al difensore di fiducia, allorché questi si sia ritenuto assente ingiustificato e sia stato sostituito dal difensore di ufficio, presente in udienza all'atto della pubblicazione; ne deriva che il termine per impugnare decorre dalla lettura della sentenza sia per il sostituto processuale (che può autonomamente impugnarla), sia per il difensore di fiducia sostituito.
Cassazione penale , sez. II , 08/03/2017 , n. 15812
Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona danneggiata non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest'ultimo l'art. 102 c.p.p. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore. (Nel caso di specie, il sostituto del difensore era stato incaricato dal difensore di presentare in udienza la dichiarazione di costituzione di parte civile, a fronte di una procura speciale conferita al medesimo difensore, con facoltà di nominare un sostituto processuale anche ai fini della presentazione della dichiarazione di costituzione di parte civile).
Cassazione penale , sez. VI , 02/12/2016 , n. 490
E' ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato, di fiducia o di ufficio; la sussistenza in capo al difensore (pur privo della legittimazione a ricorrere in cassazione per il mancato titolo abilitativo) di un autonomo diritto di impugnazione rende ammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale, nominato quale sostituto dal difensore di ufficio dell'imputato non cassazionista, in applicazione delle regole stabilite dall'art. 102 c.p.p., là dove si prevede che il difensore di fiducia e il difensore di ufficio possono nominare un sostituto (comma 1) e che il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore (comma 2).
Cassazione penale , sez. III , 22/11/2016 , n. 23764
In tema di istanza di differimento dell'udienza per concomitanti impegni professionali occorre l'immediata prospettazione della contemporaneità degli impegni professionali non appena l'avvocato ne venga a conoscenza, l'indicazione specifica delle ragioni dell'essenzialità della sua presenza nel diverso procedimento, l'assenza di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ex art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare che in quello di cui chiede il rinvio.
Cassazione penale , sez. II , 08/03/2016 , n. 12866
L'impegno professionale dell'avvocato in altro procedimento costituisce un legittimo impedimento, che comporta un'assoluta impossibilità a comparire, ex art. 420-ter, comma 5, c.p.p., ove il difensore riferisca in merito all'impedimento non appena sia venuto a conoscenza della contemporaneità dei diversi impegni; il legale ha, inoltre, l'onere di precisare le ragioni che conferiscono essenzialità all'espletamento della sua attività nel diverso procedimento, dimostrando l'assenza, in tale processo, di altro difensore che possa assistere l'imputato ovvero l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102 c.p.p, tanto nel processo a cui ha intenzione di presenziare, quanto in quello che desidera rinviare.
Cassazione penale , sez. V , 28/10/2015 , n. 10426
Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest'ultimo l'art. 102 c.p.p. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri dei difensore, con la conseguenza che il sostituto processuale non è legittimato a esercitare l'azione civile nel processo penale.
Cassazione penale , sez. V , 29/09/2015 , n. 4280
L'impegno professionale dei difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma 5, c.p.p., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e ne documenti la sussistenza; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102, c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio ( nella specie la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'udienza era pervenuta, a mezzo fax, alle ore 19.30 del giorno precedente l'udienza, priva di idonea documentazione a supporto, circostanza che oggettivamente rendeva la richiesta stessa irricevibile).
Tribunale , Lecco , sez. II , 11/05/2015
Va accolta la richiesta di esclusione della parte civile che si sia costituita in assenza della persona offesa mediante sostituto del procuratore speciale, nominato ex art. 102 c.p.p., considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile costituisce istituto diverso dal mandato alle liti.
Cassazione penale , sez. IV , 05/03/2015 , n. 15814
Affinché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire è necessario che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, a ciò non bastando la mera complessità del procedimento, nonché l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, e l'impossibilità, ad essa non potendosi equiparare la inopportunità, di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio.
Cassazione penale , sez. VI , 04/03/2015 , n. 20130
L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'impossibilità di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti).
Cassazione penale , sez. un. , 18/12/2014 , n. 4909
L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine di prescrizione fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso.
Cassazione penale , sez. IV , 13/11/2014 , n. 49733
In tema di impedimento del difensore, l'obbligo di nominare un sostituto, ex art. 102, c.p.p., sussiste anche quando l'impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello stesso difensore.
Cassazione penale , sez. fer. , 22/07/2014 , n. 35263
In tema di impedimento del difensore, l'obbligo di nominare un sostituto, ex art. 102, c.p.p., sussiste anche quando l'impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello stesso difensore.
Cassazione penale , sez. VI , 14/05/2014 , n. 33228
Il difensore della parte civile cui sia stata conferita procura speciale a norma dell'art. 100 c.p.p., può designare un sostituto, che ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare le conclusioni in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituito anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa, derivandogli tale potere direttamente dall'art. 102 c.p.p. pur se la procura alle liti non contenga alcuna previsione al riguardo.
Cassazione penale , sez. III , 06/12/2011 , n. 2848
La nomina, da parte del difensore della persona offesa, ai sensi dell'art. 102 c.p.p., di un proprio sostituto, non attribuisce a quest'ultimo il potere di costituirsi parte civile, rimanendo tuttavia salva la validità della costituzione ove questa avvenga in presenza della stessa persona offesa, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale). Il potere di costituirsi parte civile può essere delegato solo dalla persona offesa o dal danneggiato, ma non dal procuratore speciale.
Giudice di pace , Bari , sez. VI , 15/09/2011 , n. 5128
Ai sensi dell'art. 102 c.p.p., il sostituto del difensore assume gli stessi diritti ed assume gli stessi doveri del difensore di fiducia o di ufficio, anche se nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, dovendo essergli riconosciuto il pagamento richiesto per l'attività professionale svolta. Il referente normativo è dato anche dagli art. 116 e 117 del Testo Unico sulle spese di giustizia.
Cassazione penale , sez. IV , 17/06/2011 , n. 33451
In caso di richiesta di patteggiamento, al procuratore speciale non è consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non sia stata conferita espressamente dall'imputato con le forme previste per la procura speciale dall'art. 446, comma 3, c.p.p., sicché, in difetto di attribuzione di tale facoltà, il sostituto del difensore nominato ex art. 102 c.p.p., pur esercitando i diritti e assumendo i doveri del difensore, non è legittimato a presentare la richiesta di patteggiamento o a modificare quella originariamente presentata dal difensore nominato procuratore speciale. (Da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena rilevando che l'accordo era stato formalizzato dal sostituto processuale, non munito di procura speciale, in termini diversi rispetto a quello originariamente stilato dal difensore di fiducia sostituito).
Cassazione penale , sez. II , 06/04/2011 , n. 17381
L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il p.m.dal sostituto processuale nominato dal difensore, al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano intuitu personae e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p.
Tribunale , Como , 24/03/2011
In tema di costituzione di parte civile, deve escludersi l'inammissibilità della costituzione qualora questa sia stata depositata in cancelleria dal sostituto processuale del difensore, rientrando tale potere nelle facoltà connesse alla nomina a sostituto ex art. 102 c.p.p.
Cassazione penale , sez. VI , 05/10/2010 , n. 36539
L'avvicinarsi del termine prescrizionale non legittima di per sé il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore. Spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 c.p.p.
Cassazione penale , sez. V , 18/06/2010 , n. 28530
Sussiste la legittimazione a proporre impugnazione del difensore nominato in sostituzione del difensore di fiducia non comparso, considerato che al difensore nominato per l'ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato d'ufficio - a norma dell'art. 97 comma 4 c.p.p. - deve essere riconosciuta la qualifica di sostituto, al quale si applicano le disposizioni dell'art. 102 c.p.p., con la conseguenza che egli esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di quello d'ufficio precedentemente designato, fino al momento in cui questo, che pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente.
Cassazione penale , sez. V , 03/02/2010 , n. 19548
La nomina di un sostituto processuale (art. 102 c.p.p.) attribuisce al sostituto i poteri derivanti al difensore dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire al difensore, tra cui è da ricomprendere il potere di costituirsi parte civile, è delegabile solo dalla persona offesa o dal danneggiato, ma non dal procuratore speciale; tuttavia, l'assenza di legittimazione del sostituto processuale ad esercitare l'azione civile nel processo penale può essere sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente.
Cassazione penale , sez. VI , 02/02/2010 , n. 15229
Mentre il soggetto, anche eventualmente rivestente la qualità di avvocato, al quale il danneggiato del reato abbia conferito procura speciale per la costituzione di parte civile non può delegare tale attività, salvo che la procura preveda espressamente una simile facoltà, al contrario il difensore della parte civile, investito della rappresentanza tecnica, può nominare un sostituto anche se la procura alle liti rilasciatagli non contenga alcuna previsione al riguardo, derivandogli il relativo potere direttamente dall'art. 102 c.p.p.; e il sostituto ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare le conclusioni, in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituito anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa.
Cassazione penale , sez. II , 21/10/2009 , n. 45561
Qualora il difensore di fiducia dell'imputato non compaia all'udienza e venga sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., il nuovo difensore nominato dal giudice ha la qualifica di sostituto al quale si applicano le disposizioni dell'art. 102 c.p.p., e conseguentemente assume ed esercita i diritti e i doveri della difesa fino a quando il difensore di fiducia non dichiari di riassumere personalmente, dalla data della comunicazione, l'effettivo esercizio di tali diritti e doveri; pertanto, fino all'adempimento di tale onere, l'avviso di fissazione del dibattimento e, in genere, ogni comunicazione o notificazione che riguardi la difesa dell'imputato spettano esclusivamente al sostituto.
Cassazione penale , sez. un. , 25/06/2009 , n. 29529
Nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 c.p.p.