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Codice di procedura penale

Art. 11 c.p.p. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.


2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.


3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.

La Relazione
L'articolo 11 disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. Il testo dell'articolo è stato redatto in attuazione della direttiva 18, la quale si riferisce esplicitamente all'art. 41-bis del codice vigente, introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879.

La direttiva 18 ha consentito di superare alcuni problemi sorti nell'applicazione dell'art. 41-bis e di risolvere contrasti nella giurisprudenza. È stata inclusa esplicitamente l'ipotesi del magistrato che assume la qualità di danneggiato dal reato, contrastando con il precedente orientamento giurisprudenziale che tendeva a non applicare l'articolo 41-bis a tale situazione. Inoltre, la disposizione risulta applicabile anche ai procedimenti riguardanti il pretore e il conciliatore, di competenza di un giudice superiore, eliminando il vuoto normativo che era stato oggetto di una questione di illegittimità costituzionale dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 232 del 30 luglio 1984.

Si è mantenuto il riferimento all'ufficio in cui il magistrato esercitava le funzioni al momento del fatto, introdotto dall'art. 41-bis, al fine di risolvere alcuni problemi sorti nell'applicazione dell'art. 60 precedentemente vigente.

Con il comma 2 è stata introdotta un'eccezione riguardante i reati commessi in udienza, come previsto dalla delega, con la clausola di salvezza delle norme sull'astensione e sulla ricusazione.

Si è anche esaminata l'opportunità di inserire una disposizione analoga all'attuale art. 48-ter c.p.p. per i casi di connessione di procedimenti, alcuni dei quali riguardanti magistrati. Tuttavia, questa proposta è stata abbandonata a causa della sostanziale coincidenza tra le ipotesi dell'art. 12 del Progetto e quelle per le quali l'art. 48-ter fa salva l'applicazione delle regole sulla connessione. Non è stato ritenuto opportuno derogare alla disciplina sulla connessione, considerando anche il limitato ambito in cui essa trova applicazione in base all'art. 12 del Progetto.

Nelle disposizioni di attuazione, al fine di determinare il distretto vicino, sarà formulata una previsione analoga a quella dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 879.

Massime
Cassazione penale , sez. II , 30/06/2022 , n. 30199
La speciale competenza stabilita dall' art. 11 c.p.p. ha natura funzionale e deve essere valutata nel momento in cui è emesso il decreto che dispone il giudizio, sicché, ove legittimamente ritenuta, eventuali successive modifiche delle condizioni che la determinano non influiscono su di essa, in ossequio al principio di economia processuale della perpetuatio iurisdictionis.

Cassazione penale , sez. II , 24/02/2022 , n. 23311
Ai fini dell'operatività della regola derogatoria alla competenza territoriale nei procedimenti in cui un magistrato onorario (nella specie, giudice di pace) assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, occorre avere riguardo, allorché il magistrato abbia cessato di esercitare le funzioni nel luogo in cui il reato è stato commesso, al momento in cui è intervenuto l'atto formale di revoca da parte del Consiglio superiore della magistratura e non a quello, diverso, in cui di fatto sia cessato l'esercizio delle funzioni nel predetto luogo.

Cassazione penale , sez. I , 24/03/2021 , n. 41787
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 633, comma 1, c.p.p. in relazione agli artt. 111 e 3 Cost. nella parte in cui non prevede l'applicazione dei criteri di cui all' art. 11 c.p.p. anche per l'individuazione del giudice competente per la revisione nel processo penale militare, atteso che la previsione di una unica corte di appello militare con competenza nazionale garantisce l'accesso al mezzo di impugnazione straordinaria e l'imparzialità dell'organo giudicante.

Cassazione penale , sez. V , 08/10/2020 , n. 33146
In tema di misure di prevenzione, è ammissibile la richiesta di revocazione della confisca presentata nella cancelleria di corte di appello incompetente, poichè, in applicazione del principio generale del favor impugnationis di cui all' art. 568, comma 5, cod. proc. pen. , valido anche per la revisione ex art. 630 e seguenti cod. proc. pen. , alla cui disciplina l' art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 fa rinvio, l'istanza deve essere trasmessa al giudice competente, individuato secondo i criteri di cui all' art. 11 cod. proc. pen.

Cassazione penale , sez. V , 03/10/2019 , n. 3241
La regola declinata dall' art. 11, comma 3, c.p.p. , che estende la disciplina derogatoria della competenza per i reati nei quali sia parte un magistrato anche ai procedimenti connessi a quelli in cui il magistrato assume una delle qualità di cui al comma 1 del medesimo articolo, non trova applicazione nel procedimento di prevenzione in quanto, in tale ipotesi, la competenza si radica, in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale, nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolosità si manifesti. (Fattispecie relativa a misura di prevenzione applicata a persona imputata di corruzione in concorso nel procedimento penale con un magistrato).

Cassazione penale , sez. I , 03/05/2019 , n. 25387
In tema di competenza nei procedimenti riguardanti i magistrati, la disciplina stabilita dall' art. 11 c.p.p. ha natura eccezionale, limitata alle ipotesi in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato; ne consegue che essa è riferita soltanto alla fase delle indagini preliminari e al procedimento di cognizione e non ammette interpretazioni estensive o analogiche, che ne consentano l'applicazione anche nella fase esecutiva. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare nella parte in cui individuava ai sensi dell' art. 11 c.p.p. il magistrato di sorveglianza competente a concedere ogni autorizzazione.)

Cassazione penale , sez. V , 25/10/2018 , n. 53218
L'eccezione di incompetenza per territorio nei procedimenti riguardanti magistrati deve essere proposta entro la fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell' art. 21, comma 2, cod. proc. pen. , e non dopo che il giudizio sia stato incardinato e abbia avuto inizio, atteso che la verifica della preclusione alla sua proposizione, non riguardando la persona del giudice, bensì l'ufficio giudiziario e il suo collegamento con la cognizione del reato, va compiuta, per una ragionevole scelta del legislatore, in limine judicii. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche la speciale competenza stabilita dall' art. 11, comma 3, cod. proc. pen. per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio, ed è pertanto rilevabile entro i termini di cui all' art. 21, comma 2, cod. proc. pen. ).

Cassazione penale , sez. II , 26/09/2018 , n. 46770
In tema di sostituzione del giudice incompatibile, non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale, investito del processo ai sensi dell' art. 43, comma 2, cod. proc. pen. , dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in quanto detto provvedimento, pur assunto in violazione della norma processuale che prevede in tal caso (diversamente da quello previsto dall' art. 23 cod. proc. pen. ), la prosecuzione del processo dinanzi al giudice individuato ai sensi dell' art. 11 cod. proc. pen. , non si colloca al di fuori del sistema normativo e non determina l'indebita stasi del procedimento, essendo possibile per il pubblico ministero esercitare nuovamente l'azione penale, senza incorrere in alcuna nullità.

Cassazione penale , sez. V , 12/03/2018 , n. 18110
La deroga alle regole generali della competenza per territorio nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato si applica anche al magistrato onorario il cui incarico sia connotato dalla stabilità, intesa come continuità riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo, in quanto tale caratteristica, essendo sufficiente a radicarlo istituzionalmente nell'ambito territoriale di riferimento, è idonea, di conseguenza, a determinare nei suoi confronti il pericolo di un non imparziale esercizio della giurisdizione.(Fattispecie in cui la Corte ha applicato il principio al magistrato onorario che, successivamente alla cessazione dei termini per la conferma nell'incarico, era stato prorogato formalmente in conseguenza di periodici provvedimenti normativi, senza soluzione di continuità, per diversi anni, pur non svolgendo in concreto le funzioni giurisdizionali).

Cassazione penale , sez. V , 01/03/2018 , n. 21128
In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell' art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso ricorressero gli estremi per applicare l' art. 11 cod. proc. pen. in un procedimento penale per diffamazione nel quale i minori persone offese erano stati rappresentati, ai fini della costituzione di parte civile, dal solo padre e non anche dalla madre che era magistrato in servizio nel distretto di Corte d'appello sede del processo).

Cassazione penale , sez. I , 27/10/2016 , n. 55084
In tema di competenza nei procedimenti riguardanti i magistrati, la disciplina stabilita dall'art. 11 c.p.p. ha natura eccezionale, limitata alle ipotesi in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato; ne consegue che essa è riferita soltanto alla fase delle indagini preliminari e al procedimento di cognizione e non ammette interpretazioni estensive o analogiche, che ne consentano l'applicazione anche nella fase esecutiva.


Cassazione penale , sez. V , 25/09/2014 , n. 42854
Ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11 comma 3 c.p.p., quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento riguardante magistrati, il procedimento connesso doveva essere trattato dall'A.G. competente secondo le regole ordinarie).
Fonte:
CED Cassazione penale 2015

Cassazione penale , sez. V , 29/04/2014 , n. 26563
La speciale competenza stabilita dall'art. 11, comma 3, c.p.p. per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio ed è, pertanto, rilevabile, ai sensi dell'art. 21, comma 2, c.p.p., prima della conclusione della udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p.

Cassazione penale , sez. II , 20/02/2014 , n. 13296
Ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, c.p.p., quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, una volta intervenuta l'archiviazione del procedimento riguardante magistrati, l'a.g. originariamente incompetente per il procedimento connesso non poteva essere più privata della trattazione di quest'ultimo).

Cassazione penale , sez. II , 07/05/2013 , n. 36365
In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 c.p.p. è subordinata alla condizione che il magistrato, nell'ambito del procedimento od in procedimento penale riguardante reato connesso, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

Cassazione penale , sez. VI , 02/04/2012 , n. 13182
La speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento.

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