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Codice di procedura penale

Art. 110 c.p.p. - Forma degli atti

1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.


2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.


3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.


4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.


 

1. Introduzione

La norma stabilisce il principio generale per cui ogni atto processuale necessita della sottoscrizione dell'autore per produrre effetti giuridici.

In origine, la sottoscrizione consisteva nella mera apposizione olografa del nome e del cognome.

Con la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), si prevede invece la formazione di un documento informatico, garantendone autenticità, integrità e leggibilità. Tuttavia, tale nuova disciplina ha carattere programmatico e resta subordinata all'adozione delle relative norme tecniche ministeriali (art. 87, comma 4, d.lgs. 150/2022).

Per taluni atti è inoltre richiesta anche l'autenticazione della sottoscrizione.


2. La sottoscrizione nella tradizione precedente

2.1. Natura della sottoscrizione

La sottoscrizione:

  • Consiste nella scrittura olografa del nome e cognome.

  • Assicura la provenienza e la volontà dell'autore dell'atto.

Con l'introduzione del nuovo art. 111, comma 2-quater, c.p.p., è espressamente previsto che:

"Quando l'atto è redatto in forma analogica e ne è richiesta la sottoscrizione, è sufficiente scrivere di propria mano, in calce, il nome e il cognome".

2.2. Funzione della sottoscrizione

La sottoscrizione:

  • Presunzione relativa di autenticità e conformità alla volontà dell'autore (Cass. I, n. 6535/1991).

  • Presunzione superabile con prova di falsità materiale o ideologica.

Per atti di particolare rilievo, è richiesta anche l'autenticazione, che fornisce certezza rafforzata sino a querela di falso.

2.3. Invalidità della sottoscrizione meccanica

Non è valida la sottoscrizione:

  • Apposta con mezzi meccanici (es. timbri, sigilli).


3. La riforma Cartabia

3.1. Finalità

La riforma punta alla transizione digitale:

  • Gli atti del procedimento penale devono essere redatti e conservati in forma digitale.

  • Devono garantire: autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperabilità, segretezza.

3.2. Stato attuale

La riforma ha carattere programmatico.

Restano applicabili le disposizioni previgenti fino all'adozione delle regole tecniche (art. 87 d.lgs. 150/2022).


4. Individuazione degli atti da sottoscrivere

Tutti gli atti processuali devono essere sottoscritti.

  • Gli atti non processuali (es. documenti amministrativi o privati) devono rispettare le regole proprie del loro regime giuridico.

4.1. Soggetti tenuti alla sottoscrizione

Devono sottoscrivere:

  • Il giudice e il PM per i propri provvedimenti.

  • Il cancelliere per i verbali.

  • Il difensore per gli atti difensivi.

  • L'imputato per gli atti personali.

Eccezione: nei verbali (art. 137 c.p.p.), è sufficiente la sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente, non quella delle altre parti (Cass. V, n. 1740/2010).

4.2. Principio di conservazione

Un atto può essere considerato valido anche senza sottoscrizione formale se vi sono elementi certi di riferibilità (Cass. IV, n. 46238/2019).


5. Gli atti che richiedono autenticazione

5.1. Nozione di autenticazione

Attestazione, da parte di un pubblico ufficiale (art. 39 disp. att. c.p.p.), che la firma è stata realmente apposta.

La falsità integra il reato di cui all'art. 479 c.p.

5.2. Atti che necessitano autenticazione

Richiedono autenticazione:

  • Consenso della persona offesa ad enti rappresentativi (art. 92 c.p.p.).

  • Procura speciale della parte civile e del responsabile civile (art. 100 c.p.p.).

  • Dichiarazione o elezione di domicilio (art. 162 c.p.p.).

  • Atto di querela recapitato da incaricato o per posta (art. 337 c.p.p.).

  • Procure speciali per riti alternativi (artt. 438, 446, 464-bis c.p.p.).

  • Atti di impugnazione spediti per posta.

+ Domanda di patrocinio a spese dello Stato (art. 78 d.P.R. 115/2002).

5.3. Effetti della mancanza

  • Nullità dell'atto (art. 178, lett. c, c.p.p.).

  • Nullità a regime intermedio: rilevabile d'ufficio, ma sanabile oltre certe fasi processuali.


6. L'impossibilità di sottoscrivere

Se l'autore non può scrivere:

  • Il pubblico ufficiale annota l'impossibilità in calce all'atto (art. 111, comma 2-quater c.p.p.).

Non può sostituirsi a tale certificazione il difensore (Cass. S.U., n. 22/1998).

Il crocesegno:

  • Non ha valore di sottoscrizione.

  • Richiede attestazione di un pubblico ufficiale diverso dal difensore.

La Polizia Giudiziaria può certificare implicitamente l'impossibilità di sottoscrivere (Cass. I, n. 13649/2019).


7. La mancata sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio

Interpretazioni contrastanti:

  • Orientamento permissivo: non invalida l'elezione se non accompagnata da contestazione del contenuto (Cass. IV, n. 22372/2015).

  • Orientamento rigoroso: equivale a rifiuto di eleggere domicilio (Cass. VI, n. 26631/2016).


8. Casistica

  • Segno di croce senza attestazione: atto nullo (Cass. S.U., n. 22/1998).

  • Ricorso personale non sottoscritto: inammissibile (Cass. I, n. 28994/2020).

  • Querela senza attestazione pubblica: nulla (Cass. V, n. 27975/2005).

  • Richiesta riesame priva di firma: inammissibile (Cass. II, n. 4321/2000).

  • Telegramma dettato per telefono: inidoneo come impugnazione (Cass. II, n. 52740/2014).


Bibliografia

  • Conso-Illuminati, Commentario breve al c.p.p., Padova, 2015.

  • Mari, La sottoscrizione degli atti processuali penali, in Giur. it., 2012.

  • Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2012.

  • Cassazione Penale, raccolta massime e sentenze aggiornate.

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