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Codice di procedura penale

Art. 12 c.p.p. Casi di connessione

Si ha connessione di procedimenti:


a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;


b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;


c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

La Relazione al codice
1. Premessa
I principi relativi alla disciplina della connessione (direttiva 14) non hanno subito rilevanti modifiche rispetto alla precedente delega. Tuttavia, nel corso dei lavori preparatori, la connessione è stata spesso al centro delle discussioni per dimostrare che, con la nuova disciplina, rigorosamente basata sulla "esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente" e sulla "espressa previsione" e conseguente notevole riduzione dei casi di connessione, potranno essere superati - almeno sul piano processuale ed in attesa, sul piano sostanziale, di una riforma dei reati associativi - sia i problemi posti dai cosiddetti "maxi-processi", sia i problemi, altrettanto gravi, posti da numerosi conflitti di competenza per connessione, spesso iniziati o risolti sulla base di interpretazioni non univoche.

D'altra parte, il tema dei "maxi-processi" - strettamente legato a quello della connessione - ha costituito un nodo centrale dei lavori parlamentari, durante i quali si è spesso posta la domanda se il nuovo processo penale - che proprio attraverso la disciplina della connessione dovrebbe, almeno tendenzialmente, escludere il fenomeno dei cosiddetti maxi-processi - sarà in grado di reggere di fronte a una criminalità che si caratterizza per la complessità della sua organizzazione e per l'associazione di molte persone.

A questa domanda il Parlamento ha dato una risposta positiva e concreta attraverso l'introduzione delle direttive 15 e 16, con le quali, chiarito che il problema della connessione sorge soprattutto ai fini del dibattimento, mentre nei rapporti tra uffici del pubblico ministero il problema del collegamento delle indagini si presenta in modo del tutto diverso, viene lasciata al legislatore delegato la possibilità di scegliere gli strumenti più idonei ad evitare distorsioni sia relative all'instaurazione di indagini preliminari parallele, sia relative al trasferimento di una indagine, da una sede all'altra, in forza della connessione.

La tendenziale esclusione di "maxi-processi" non significa, invero, la esclusione di "maxi-indagini" o di indagini collegate anche sotto il profilo meramente probatorio, che possano rendersi necessarie per affrontare i problemi posti dalla criminalità organizzata.

Alla luce dei principi generali e delle osservazioni sopra richiamati ed al fine di ottenere la massima semplificazione del nuovo processo, nell'elaborazione delle singole norme, è stato seguito l'orientamento di ridurre notevolmente i casi di connessione, in armonia con quanto previsto dalle principali legislazioni straniere che hanno processi basati sul sistema accusatorio.

In questa prospettiva l'innovazione di maggior rilievo è l'eliminazione dei casi di connessione probatoria, previsti dall'attuale art. 45 n. 4 c.p.p. I delicati problemi sollevati dall'eliminazione della connessione probatoria, relativi all'utilizzazione delle prove nei diversi procedimenti e al potenziale contrasto tra giudicati, sono stati tenuti presenti e risolti, da un lato regolando (art. 238), in maniera diversa rispetto alla disciplina attuale, l'utilizzazione dei mezzi di prova acquisiti in separato procedimento, dall'altro ampliando (art. 622) i casi di revisione del giudicato.

L'eliminazione dei casi di connessione probatoria consente inoltre di rispettare pienamente la direttiva 14 della delega, in quanto l'attuale disciplina lascia ampio spazio alla discrezionalità del giudice proprio perché il rapporto di connessione probatoria non è definibile attraverso una rigorosa formula legislativa. Sul terreno dell'economia processuale, l'esperienza ha poi insegnato che il ricorso alla connessione probatoria ritarda e talora impedisce la sollecita definizione dei procedimenti, che vengono ad acquisire una mole elefantiaca e pletorica.

Per le medesime ragioni di economia processuale, sono stati, infine, notevolmente ristretti i casi di connessione soggettiva (art. 45 n. 3 c.p.p.).

Già in relazione alla stesura del Progetto 1978, era stato proposto di comprendere, tra le ipotesi di connessione, anche quella del reato continuato, non solo per la importanza dell'istituto, ma anche per garantire il diritto dell'imputato a fruire dei benefici propri del reato continuato.

Si è invece ritenuto di mantenere la soluzione prescelta nel Progetto del 1978, soprattutto in considerazione dell'ampiezza che ha assunto l'istituto della continuazione dopo la riforma del 1974 e dopo l'estensiva applicazione giurisprudenziale che ne è stata fatta; d'altra parte i problemi relativi alla determinazione della pena per il reato continuato sono stati risolti in sede di esecuzione, consentendo un più ampio intervento del giudice dell'esecuzione in merito al relativo aumento di pena (art. 662).

2. L'illustrazione dell'articolo
L'articolo 12, prevede, al comma 1, i vari casi di connessione. Nella lett. a) le ipotesi di connessione per pluralità di imputati sono state ridotte a due: quella del concorso o cooperazione di più persone nel reato e quella del concorso di cause indipendenti nella causazione dell'evento. La seconda ipotesi - che non figurava nel Progetto del 1978 - è stata introdotta perché si è ritenuto di dover accogliere il suggerimento, a suo tempo contenuto nel parere della Commissione consultiva, di attribuire rilevanza alla connessione fra più reati quando essi sono effetto di più condotte indipendenti ma concorrenti nella produzione di un medesimo evento. La previsione è tanto più necessaria in quanto il criterio di competenza per territorio fissato nell'art. 8 comma 2, porterebbe a far giudicare da giudici diversi (per esempio, nel caso in cui la morte di una persona sia attribuita, alternativamente o cumulativamente, a colui che le abbia cagionato lesioni e al medico che l'abbia malamente curata) imputati che, pur non avendo concorso o cooperato nel reato, devono rispondere dello stesso evento per averlo autonomamente cagionato. La lett. b) restringe le ipotesi di connessione soggettiva, previste dall'attuale n. 3 dell'art. 45 c.p.p., ai soli casi di concorso formale di reati e di concorso materiale, quando le azioni od omissioni siano state poste in essere in unità di tempo e di luogo. Il concetto di unità di tempo intende fare riferimento ad una frazione temporale più ampia della mera contestualità, ma tale comunque da consentire una concentrazione cronologica delle varie condotte. Infine la lett. c) riproduce, in parte i casi di connessione teleologica, limitandoli a quelli in cui dei reati teleologicamente connessi sia imputata la stessa persona. Non è stato riprodotto il comma 2 di questo articolo che compare nel Progetto del 1978, del seguente tenore: "La connessione opera solo se i procedimenti si trovano nel medesimo stato e grado". Tale disposizione non è pertinente al tema della connessione, concepita come criterio autonomo di attribuzione di competenza, ma a quello della riunione dei procedimenti che è effetto solo eventuale della competenza per connessione.

Massime
Cassazione penale , sez. VI , 01/02/2023 , n. 11141
In tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, la connessione essenziale tra parti annullate e parti non annullate della sentenza, richiamata dall' art. 624, comma 1, c.p.p. , non si individua nei vincoli di connessione tra reati ex art. 12 c.p.p. , ma va intesa come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti delle decisioni, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppur non annullata.

Cassazione penale , sez. I , 06/10/2022 , n. 5676
La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell' art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 , l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solo caso di concorso formale tra i reati e non negli altri casi di connessione tra reati previsti dall' art. 12 c.p.p. (Fattispecie relativa al concorso materiale tra il reato di minaccia e di lesioni personali, in cui la Corte ha precisato che non osta alla separazione dei procedimenti il limite di cui all' art. 9 d.lg. n. 274 del 2000 ).

Cassazione penale , sez. I , 06/10/2022 , n. 5676
La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell' art. 6 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 , l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solo caso di concorso formale tra i reati e non negli altri casi di connessione tra reati previsti dall' art. 12 c.p.p. (Fattispecie relativa al concorso materiale tra il reato di minaccia e di lesioni personali, in cui la Corte ha precisato che non osta alla separazione dei procedimenti il limite di cui all' art. 9 d.lg. n. 274 del 2000).

Cassazione penale , sez. I , 14/09/2022 , n. 45488
In materia di procedimenti per uno dei delitti indicati dall' art. 51, comma 3-bis, c.p.p. , la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari distrettuale, radicatasi in fase di indagini preliminari per i reati ad esso teleologicamente connessi, permane anche nel caso in cui il pubblico ministero distrettuale ne disponga la separata trattazione con trasmissione degli atti al pubblico ministero territorialmente competente.

Cassazione penale , sez. II , 26/01/2022 , n. 18241
Il rapporto di connessione probatoria di cui all' art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione a una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte.

Cassazione penale , sez. V , 29/09/2021 , n. 37697
In tema di intercettazioni telefoniche, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lg. 29 dicembre 2017, n. 216 , come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 , conv. dalla l. 25 giugno 2020 n. 70 , i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), c.p.p. , senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi.

Cassazione penale , sez. III , 30/06/2021 , n. 36331
Le dichiarazioni rese in sede di esame ai sensi dell' art. 210, c.p.p. da persona imputata in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. a), c.p.p. , ed ivi legittimamente acquisite in forza del combinato disposto di cui agli artt. 511-bis e 238, commi 1 e 2-bis, c.p.p. , sono utilizzabili nei suoi confronti, non essendo, in tal caso, analogicamente applicabile il divieto sancito dall' art. 197-bis, comma 5, c.p.p. , espressamente riferibile al solo esame di persona imputata in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p. o di un reato collegato ex art. art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.

Cassazione penale , sez. II , 08/04/2021 , n. 38105
In tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica. (Fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello in cui era avvenuta l'iniziale consegna del denaro di provenienza delittuosa, destinato ad essere dapprima trasferito in altri luoghi del territorio nazionale, quindi fatto espatriare per l'impiego in operazioni di investimento).

Cassazione penale sez. V, 17/12/2020, n.1757
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lg. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv. dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una connessione sostanziale rilevante ai sensi dell'art. 12 c.p.p., ma solo a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che la previsione di limiti di utilizzabilità degli esiti captativi è espressione della riserva di legge posta a garanzia del diritto alle libertà e segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., non travalicabile in ragione dei principi di "non dispersione della prova", non incidendo sull'obbligo di esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost., e di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto il differente regime processuale afferisce, secondo un criterio di ragionevolezza, alla diversa tipologia dei reati e non dei soggetti concorrenti).

Cassazione penale , sez. III , 29/09/2020 , n. 31517
In tema di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c) c.p.p. , la competenza per territorio, nel caso in cui il reato connesso più grave, o quello di pari gravità anteriormente commesso sia a sua volta connesso con altro più grave, o di pari gravità ma ancor prima commesso, va individuata in capo al giudice competente per quest'ultimo ai sensi dell' art. 16, comma 1, c.p.p. , anche rispetto all'ulteriore reato soltanto al primo connesso. (Fattispecie in cui il reato ex art. 2 d.lg. n. 74 del 2000 ascritto al ricorrente, di competenza del tribunale di Milano, era connesso con quello, ascritto ad altri, di cui all' art. 8 dello stesso decreto, di competenza del tribunale di Monza, a sua volta connesso con il reato di bancarotta fraudolenta, cui il ricorrente era estraneo, di competenza del Tribunale di Como, che la Corte ha individuato quale giudice territorialmente competente a conoscere di tutti i reati).

Cassazione penale , sez. III , 14/09/2020 , n. 31512
In materia di delitti di violenza sessuale, fra le ipotesi di connessione che determinano la procedibilità d'ufficio ai sensi dell' art. 609-septies, comma 4, n. 4, c.p. , è ricompresa quella in cui il fatto sia legato ad altro delitto, per il quale si deve procedere d'ufficio, in ragione del vincolo della continuazione, previsto dall' art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p.

Cassazione penale , sez. III , 16/06/2020 , n. 23177
In tema di competenza per territorio determinata da connessione ai sensi dell' art. 12, comma 1, lett. b) , e 16 c.p.p. , l'intervenuta prescrizione, prima del rinvio a giudizio, del reato fondante la competenza territoriale, in mancanza della relativa declaratoria ex art. 129 c.p.p. , non comporta la nullità del decreto che dispone il giudizio e degli atti consecutivi, attesa la tassatività delle relative ipotesi, né determina il venir meno della competenza così determinata, vigendo il generale principio della perpetuatio jurisditionis.

Cassazione penale , sez. un. , 28/11/2019 , n. 51
In tema di intercettazioni, il divieto di cui all' art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p. , a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata “ab origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall' art. 266 c.p.p.

Cassazione penale , sez. II , 21/11/2019 , n. 50758
La competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura.

Cassazione penale , sez. II , 16/10/2019 , n. 44678
Il sindacato sulla competenza del giudice che ha adottato la misura cautelare non è ammissibile in sede di cognizione, stante l'autonomia del procedimento cautelare rispetto a quello principale, sicché l'incompetenza - nella specie, per territorio determinata da connessione ex art. 12, comma 1, lett. c) c.p.p. - dichiarata dal giudice del dibattimento non travolge la misura stessa.

Cassazione penale , sez. II , 16/10/2019 , n. 44678
Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall' art. 12, comma 1, lett. c) c.p p. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che non interferisce con tale criterio ermeneutico il principio della ragionevole durata del processo ex artt. 111 Cost. e 6 Cedu , da affermarsi pur sempre in relazione a procedimenti incardinati nel rispetto delle norme sulla competenza, quale presupposto processuale di validità e proseguibilità dell'attività giurisdizionale, con cui sono garantiti il giusto processo, l'imparzialità e la terzietà del giudice naturale precostituito ex lege, unitamente al principio dell'efficacia della giurisdizione, assicurato dalla unitarietà della celebrazione del processo).

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