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Codice di procedura penale

Art. 13 c.p.p. Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest'ultima.


2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.

La Relazione al codice
L'articolo 13 prevede la disciplina della connessione nei rapporti tra giurisdizione ordinaria e speciale. Nel comma 1 è contenuto un mero rinvio alla disciplina prevista dalla legislazione speciale in tema di connessione tra procedimenti di competenza dei giudici ordinari e procedimenti di competenza della Corte costituzionale: la Commissione ha ritenuto infatti, in mancanza di qualsiasi accenno al riguardo nella legge-delega, di non avere i poteri per disciplinare la materia.

In seguito al d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496, che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 5 l. 10 maggio 1987, n. 170 sui procedimenti di accusa, non si pone più il problema del coordinamento tra la disposizione in esame e il citato art. 5 l. 170/1978. Del coordinamento dovrà però farsi carico il legislatore chiamato a disciplinare la materia dei procedimenti di accusa in conseguenza del risultato del recente referendum popolare.

Nel comma 2 dell'art. 13 i rapporti con l'autorità giudiziaria militare sono regolati alla stregua del principio, già oggi vigente, che il giudice ordinario ha giurisdizione su tutti i reati connessi. Questa norma dovrà essere, da una parte, integrata con una disposizione che definisca le ipotesi di connessione rilevanti in materia di rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare e, altresì, chiarisca i rapporti del codice con l'art. 264 c.p.m.p. e le norme speciali che disciplinano il sistema. In particolare si dovrà decidere se sopprimere il potere accordato dall'articolo 264 c.p.m.p. alla corte di cassazione di ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti, tenuto conto che la direttiva 14 della legge-delega sembra riguardare l'istituto della connessione in tutte le sue implicazioni, ivi compresi i rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare.

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