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Codice di procedura penale

Art. 15 c.p.p. Competenza per materia determinata dalla connessione.

Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.

La Relazione al codice di procedura penale
L'articolo 15 riproduce, nella sostanza, la disciplina dell'art. 46 c.p.p., stabilendo che in caso di procedimenti connessi appartenenti singolarmente alla competenza di giudici diversi, la
cognizione appartiene per tutti i procedimenti al giudice di competenza superiore.

Massime
Cassazione penale , sez. I , 28/05/2019 , n. 30964
Nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando la stessa incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinanzi al giudice dell'udienza preliminare.

Cassazione penale , sez. V , 01/12/2016 , n. 12764
L'incompetenza per materia del Tribunale, determinata da ragioni di connessione, ai sensi dell'art. 15 c.p.p., deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'art. 21, commi 2 e 3, c.p.p. e, pertanto, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p. (Fattispecie in cui, in sede di udienza preliminare, era stata disposta a carico dei medesimi imputati la separazione delle posizioni, sulla base della competenza per materia dei reati loro ascritti in connessione teleologica, rinviandoli a giudizio contemporaneamente dinanzi alla Corte d'Assise e innanzi al Tribunale).

Cassazione penale , sez. II , 15/10/2013 , n. 2662
Nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza per connessione, anche quando la connessione incida sulla competenza per materia affidando tutti i procedimenti alla cognizione del giudice superiore, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato con successo la relativa eccezione dinanzi al giudice dell'udienza preliminare.

Cassazione penale , sez. un. , 28/02/2013 , n. 27343
Le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza.

Cassazione penale , sez. I , 03/10/2012 , n. 40879
La Corte di assise può rilevare l'incompetenza per materia per ragioni di connessione anche se la relativa eccezione non sia mai stata sollevata dalle parti nel corso dell'udienza preliminare. (Fattispecie in cui la Corte di assise investita di un procedimento riguardante i delitti di omicidio, partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione aveva dichiarato con sentenza l'incompetenza per connessione con riferimento ai reati di competenza del Tribunale).

Cassazione penale , sez. I , 18/03/2011 , n. 31845
Nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando la stessa incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinanzi al giudice dell'udienza preliminare.

Cassazione penale , sez. I , 21/01/2010 , n. 4964
Nel caso in cui la competenza per materia per il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso appartenga alla corte d'assise, viene attratto nella competenza di quest'ultima anche l'eventuale procedimento a carico dei partecipi alla medesima associazione, necessariamente connesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. a), c.p.p., a quello nei confronti dei partecipi di rango primario.

Cassazione penale , sez. un. , 16/07/2009 , n. 40537
La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli art. 8 e 9, comma 1, c.p.p., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, c.p.p.

Cassazione penale sez. I, 12/11/1999, n.6226
In tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 c.p.p., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 stesso cod.

Cassazione penale , sez. I , 02/12/1998 , n. 1495
Non si verifica spostamento della competenza per connessione ai sensi dell'art. 12 lett. b) e c) c.p.p., qualora i reati siano stati commessi da soggetti diversi. Ed invero, in tal caso, mancando l'unità del processo volitivo tra il reato-mezzo e il reato-fine, ricorre solo un'ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria che non produce lo spostamento di competenza per materia previsto dall'art. 15 stesso codice, tanto più che l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di procedimenti per reati commessi in continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. (Fattispecie relativa a pretesa competenza unitaria della Corte d'assise per procedimenti connessi relativi a reati di competenza del tribunale e della Corte medesima).

Cassazione penale sez. I, 08/06/1998, n.3357
In tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 c.p.p. ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 stesso codice.

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