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Codice di procedura penale

Art. 171 c.p.p. - Nullità delle notificazioni

1. La notificazione è nulla:


a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;


b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario;


b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;


c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;


d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;


e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;


f) se è stata omessa l'affissione o non è stata inviata copia dell'atto con le modalità prescritte dall'articolo 157 comma 8;


g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;


[h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.]

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