1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti:
a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422;
b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento;
c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione ;
d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;
e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;
e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.
La Relazione al codice
L'articolo 18 sulla separazione dei procedimenti risponde innanzitutto all'esigenza di eliminare la discrezionalità con cui il giudice può attualmente disporre la separazione stessa, ampliandone,
per quanto possibile, il campo di applicazione in modo da evitare il rischio di maxi-processi inutili o dannosi dal punto di vista funzionale.
Si e' ritenuto, infatti, che l'istituto della separazione dei procedimenti, applicato in una situazione già corretta, rispetto a quella attuale, da una diversa e rigorosa disciplina della connessione, potrà servire ai giudici per rispondere concretamente, di volta in volta, alle esigenze, talora contrastanti, di semplificazione e di speditezza dei processi.
Pertanto, e' stata prevista un'elencazione tassativa dei casi in cui il giudice deve procedere alla separazione. In ossequio alla direttiva 14 ultima parte della legge-delega, l'obbligo del giudice
di procedere alla separazione non e' peraltro assoluto, in quanto nella norma in esame e' previsto che il giudice disponga la separazione salvo che ritenga la riunione "assolutamente necessaria per l'accertamento della responsabilità dell'imputato".
In tali ipotesi, infatti, le esigenze di speditezza del procedimento devono cedere di fronte alle esigenze funzionali dell'accertamento della responsabilità.
I casi di separazione elencati nell'articolo rispondono all'interesse dell'imputato, che trova tutela nella direttiva 14 della delega, di ottenere una rapida decisione, quando l'accertamento
della responsabilità dei coimputati imponga di prolungare i tempi del procedimento. L'altra indicazione, contenuta nella direttiva 14, di disciplinare la separazione anche in sede di appello, risulta implicitamente rispettata attraverso la collocazione della norma che, per la sua portata generale, si riferisce ad ogni stato e grado del procedimento.
Talune delle ipotesi elencate risultano, peraltro, inapplicabili fuori della fase o del grado per il quale sono espressamente previste.
In particolare, va sottolineato che il caso di separazione di cui alla lett. a) serve a valorizzare le possibilita' di separazione in sede di udienza preliminare, specie in casi di maxi-inchieste. Il termine "risultano" allude alla valutazione che deve fare il giudice circa la compiutezza di una parte delle indagini, fermo restando che durante lo svolgimento di queste e' rimessa al potere discrezionale del pubblico ministero la decisione sulla separazione.
La disposizione consente inoltre di ricorrere alla separazione nei casi di riti differenziati.
Nella lett. c) si e' tenuto conto della previsione della direttiva 82 che impone la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione quando risulta o deve ritenersi che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza per cause diverse dall'inosservanza dell'onere di dichiarare o eleggere il domicilio: la locuzione "o per mancata conoscenza incolpevole del decreto di citazione" riassume tale previsione.
Si è invece stabilito di inserire un ulteriore caso di separazione (lett. d) che tenga conto della mancata comparizione del difensore di uno degli imputati per legittimo impedimento (ipotesi contemplata nella direttiva 77).