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Codice di procedura penale

Art. 188 c.p.p. - Libertà morale della persona nell'assunzione della prova

1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Spiegazione dell'art. 188 c.p.p.
L'art. 188 c.p.p. recepisce una disposizione gia' inserita tra le regole generali in tema di interrogatorio dell'imputato, dove l'art. 71 comma 2 reca una formula dello stesso tenore.
Lo sdoppiamento si è reso necessario al fine di sottolineare l'estraneità' dell'interrogatorio alla tematica delle prove. Dalle due norme parallele risulta cosi' assicurata, sull'intero fronte dei possibili interventi dell'autorità, la tutela della libertà morale del cittadino di fronte a mezzi coercitivi della volontà' o a tecniche di subdola persuasione.
L'accento cade soprattutto su narcoanalisi, lie detector, ipnosi e siero della verità che si ritiene debbano essere banditi dalla sede processuale anche per la scarsa attendibilità' che viene loro generalmente riconosciuta.
Un'analoga disposizione, in tema di interrogatorio dell'imputato, e' contenuta nell'art. 136 a) della Strafprozessordnung della Repubblica Federale di Germania.

Massime
Cassazione penale , sez. V , 30/09/2020 , n. 31604
Si può escludere che il captatore informatico rientri tra i metodi o le tecniche che influenzano la libertà di autodeterminazione del soggetto, come vietato dall'articolo 188 del codice di procedura penale. Il trojan horse non esercita pressioni sulla libertà fisica e morale della persona, né mira a manipolare o forzare dichiarazioni. Nei limiti stretti in cui le intercettazioni sono consentite, il trojan horse acquisisce le comunicazioni tra terze persone nella loro genuinità e spontaneità.

Corte appello , Salerno , 10/02/2017 , n. 2575
Attualmente, le metodologie neuroscientifiche come l'A.I.A.T. (Autobiographical-Implicit Association Test) e il T.A.R.A. (Timed Antagonistic Response Alethiometer) utilizzate dal consulente tecnico di parte per indagare la memoria autobiografica di un individuo e analizzare la presenza di tracce di un crimine nella sua memoria non possono essere considerate metodologicamente corrette per raggiungere gli obiettivi che si propongono di raggiungere. Inoltre, tali metodologie non sono state riconosciute dalla comunità scientifica internazionale come strumenti validi per ottenere conoscenze affidabili nell'ambito del processo giudiziario.
Le prove neuroscientifiche volte a investigare la memoria di un individuo non possono essere ammesse nemmeno con il consenso della persona coinvolta, poiché rientrano tra le pratiche vietate dall'art. 188 c.p.p.

Cassazione civile , sez. un. , 01/02/2008 , n. 2444
Nel contesto della responsabilità disciplinare del magistrato, si configura come elemento oggettivo costitutivo di una violazione disciplinare rilevante ai sensi dell'articolo 18 del Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n. 511, la condotta del Pubblico Ministero che, durante le indagini preliminari, ordina una consulenza tecnica che comporti l'utilizzo di una seduta ipnotica su una persona informata dei fatti al fine di recuperare ricordi rimossi. Tale condotta viola il divieto stabilito dall'articolo 188 c.p.p., compromettendo i doveri di correttezza e rispetto della dignità della persona e ledendo il prestigio dell'ordine giudiziario.

Corte assise , Caltanissetta , 28/04/1999
L’attività del perito non è sottratta alla regola generale di cui all’art. 188 c.p.p., la quale si riferisce a tutte le forme di assunzione della prova; ne consegue che sono inutilizzabili i risultati dell’accertamento peritale, avente ad oggetto l’attitudine a testimoniare di individuo minore di età, condotto attraverso la sottoposizione ad ipnosi del minore medesimo allo scopo di accertare la presenza e la natura di elementi condizionanti la sua psiche.

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