1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.
Spiegazione dell'art. 195 c.p.p.
L'articolo 195, che si richiama alla direttiva 2 della legge-delega ("adozione del metodo orale"), circonda delle dovute cautele la testimonianza indiretta, al fine di consentire una così delicata forma di testimonianza solo quando sia reso possibile un qualche controllo sulla fonte della conoscenza.
Pur tuttavia, una volta fatta salva la condizione minima che la testimonianza de relato in tanto e' utilizzabile in quanto venga indicata la persona o il documento da cui e' stata tratta la conoscenza delle circostanze riferite (cfr. ultimo comma), la regola generale trova un opportuno temperamento per il caso che la persona dalla quale il testimone ha conosciuto ciò su cui depone non possa essere esaminata nello stesso processo per morte, sopravvenuta infermità fisica,
irreperibilità od assenza dal territorio dello Stato (comma 3).
L'assunzione del testimone che abbia una diretta conoscenza dei fatti è doverosa solo quando una parte ne faccia richiesta.
L'inosservanza di un simile obbligo comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese de relato.
Resta salva, invece, la legittimità dell'uso della testimonianza indiretta quando manchi la richiesta di parte ed il giudice ritenga di non attingere alla fonte diretta delle informazioni (cfr. comma 2).
Il disposto del comma 4 dà attuazione alla direttiva 31 della legge-delega che mira a garantire, ad un tempo, l'oralità della prova e il diritto di difesa.
La norma del comma 6 costituisce un necessario corollario di quanto prescritto negli artt. 200 e 201 senza il quale la tutela delle situazioni di segretezza considerate in queste ultime disposizioni, fuori dei casi di comportamenti incompatibili con il mantenimento del segreto, potrebbe essere facilmente aggirata in non poche e non infrequenti ipotesi (cfr. del resto, già nel vigente codice, l'art. 319 comma 3 e, ancor più chiaramente, l'art. 246 comma 1 c.p.p. del 1913).
Fonte: Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni. (GU n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 93.
Le massime della Cassazione
Cassazione penale , sez. V , 09/02/2023 , n. 17828
È manifestamente infondata la q.l.c degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. , in relazione agli artt. 6 Cedu , 47, comma 2 , e 48 CdfUe , nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale, dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti ai fini della gestione della procedura. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese al curatore da un teste e da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione e oggetto di testimonianza indiretta da parte dello curatore stesso).
Cassazione penale , sez. V , 07/02/2023 , n. 17827
In tema di testimonianza indiretta, nel caso in cui il teste di riferimento si avvalga della facoltà di astensione riconosciutagli dall' art. 199 c.p.p. , le dichiarazioni de relato sono liberamente valutabili, non venendo in rilievo alcuna delle ipotesi di inutilizzabilità tassativamente previste dall' art. 195, commi 3 e 7, c.p.p.
Cassazione penale , sez. III , 27/10/2022 , n. 2849
In tema di reati sessuali, le accuse provenienti da minore vittima del reato di cui all' art. 609-quater c.p. , soprattutto se acquisite tramite dichiarazioni de relato , impongono un esame giudiziale critico improntato a canoni di neutralità e rigore, che richiede l'opportuno ausilio delle scienze di pedagogia, psicologia e sessuologia, rilevanti in materia, in quanto la loro attendibilità può essere inficiata da suggestioni eteroindotte. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la pronuncia di assoluzione che, nel ribaltare la condanna fondata, tra l'altro, su dichiarazioni accusatorie provenienti solo da testi de relato , aveva evidenziato che non potevano escludersi interventi induttivi sulla vittima, dell'età di tre anni, rimasta silente sia durante l'esame svoltosi in sede di incidente probatorio, oggetto di perizia raccolta, in maniera non genuina, con l'ausilio di un perito, sia in fase dibattimentale e la cui audizione non era stata rinnovata in secondo grado, anche per evitare rischi di vittimizzazione secondaria).
Cassazione penale , sez. II , 06/07/2022 , n. 40148
La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione ambientale soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. , anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio.
Cassazione penale , sez. III , 07/06/2022 , n. 33100
In tema di testimonianza de relato, è onere della parte interessata a renderla inutilizzabile richiedere l'esame del teste diretto, ove questo non sia stato disposto ex officio dal giudice, anche quando risulti impossibile o estremamente difficoltosa la sua identificazione, posto che la citazione dello stesso è subordinata, ex art. 195, comma 1, c.p.p. , alla richiesta di parte, sicché il mancato assolvimento di tale onere vale come rinuncia alla sua escussione.
Cassazione penale , sez. V , 05/11/2021 , n. 5701
In tema di testimonianza indiretta, possono formare oggetto della testimonianza de relato del personale di polizia giudiziaria i risultati dell'individuazione fotografica poiché essa consiste in una dichiarazione ricognitiva resa da un teste della propria percezione visiva. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza de relato, non avendo la difesa richiesto l'esame della fonte diretta).
Cassazione penale , sez. IV , 13/07/2021 , n. 30238
In tema di prova dichiarativa, la testimonianza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca in ordine agli accertamenti compiuti attraverso dati risultanti dall'anagrafe tributaria o da altre banche dati costituisce piena prova dei fatti accertati.
Cassazione penale , sez. V , 25/05/2021 , n. 27918
Le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell' art. 192, comma 3, c.p.p. , dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori.
Cassazione penale , sez. II , 25/05/2021 , n. 27642
È utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle, costituendo la stessa atto di indagine, alla quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria, non essendo, inoltre, applicabile nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria, dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi.
Cassazione penale , sez. III , 26/02/2021 , n. 24642
La testimonianza de relato resa su fatti riferiti al testimone da un soggetto privo della capacità di testimoniare in relazione a tali fatti non può fondare la prova dei medesimi, perché l'incapacità dell'originaria fonte di conoscenza inficia l'attendibilità sia di tale fonte sia di quella de relato.
Cassazione penale , sez. I , 16/02/2021 , n. 27370
In tema di applicazione di misure cautelari personali, qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle conversazioni tra soggetti non indagati, captate nel corso di operazioni di intercettazione ed in parte relative a dati appresi da altre persone, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento non solo della credibilità soggettiva dei dialoganti e dell'attendibilità intrinseca e convergenza in senso accusatorio di quanto da essi affermato, ma anche dell'autonomia e della solidità delle fonti di conoscenza di ciascun soggetto intercettato.
Cassazione penale , sez. II , 10/02/2021 , n. 12347
La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione ambientale soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. , anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio. (Fattispecie in cui gli agenti di polizia giudiziaria avevano predisposto un servizio di appostamento in occasione dell'incontro della persona offesa – vittima di usura e richieste estorsive – con l'imputato nell'abitazione di quest'ultimo, ricevendo dalla medesima contezza di quanto registrato non appena uscita da detta abitazione e sulla base di ciò procedendo nell'immediatezza all'arresto dell'imputato).
Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2021 , n. 16830
Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto provata l'identificazione dell'imputato - quale autore del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente - sulla base della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, giunto sul luogo dell'incidente, aveva appreso da un testimone che il conducente del ciclomotore incidentato era stato trasportato in ospedale, dove era stato immediatamente identificato).
Cassazione penale , sez. II , 08/09/2020 , n. 29172
Non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di cui all' art. 195, comma 4 cod. proc. pen. , l'ufficiale di polizia che riferisca quanto direttamente riscontrato nell'immediatezza del fatto circa lo stato dei luoghi e delle persone, viepiù se al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni.
Cassazione penale , sez. II , 06/03/2020 , n. 10366
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, i contenuti informativi provenienti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti intranei all'associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali della cosca, sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni de relato, perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati.
Cassazione penale , sez. I , 25/02/2020 , n. 13734
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell' art. 195, comma 4, c.p.p. , non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorché non ancora acquisita nel processo, ma è solo illustrativa dello sviluppo dell'indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti, anche con riferimento all'evidenziazione di eventuali contrasti tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella dallo stesso resa in sede dibattimentale. (Fattispecie in tema di immigrazione clandestina in cui è stata ritenuta utilizzabile la dichiarazione del teste di polizia che si era limitato a riferire circa le informazioni raccolte nel corso delle indagini, a norma dell' art. 351 c.p.p. , da tre migranti, successivamente sentiti ai sensi dell' art. 195, comma 2, c.p.p. , in base alle quali l'imputato era stato identificato come conducente dell'imbarcazione rinvenuta in acque internazionali con a bordo circa ottanta migranti).
Cassazione penale , sez. VI , 20/02/2020 , n. 12982
In tema di testimonianza indiretta, l'inutilizzabilità prevista dall' art. 195, comma 7, c.p.p. , non opera per il solo fatto che il testimone de relato non sia in grado di fornire elementi che permettano l'immediata ed univoca identificazione del teste diretto, purché quest'ultimo risulti quanto meno identificabile. (Fattispecie relativa a condotte di abuso di mezzi di correzione in danno di minori, in cui la madre di una delle vittime indicava, quali fonti della propria conoscenza dei fatti, compagne di classe del figlio che, conosciute con il nome di battesimo, erano agevolmente identificabili).
Cassazione penale , sez. VI , 20/02/2020 , n. 12982
Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell' art.195, comma 1, c.p.p. , le dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame.
Cassazione penale , sez. V , 21/01/2020 , n. 8434
In tema di testimonianza indiretta, laddove il giudice dichiari la chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza procedere all'esame del teste di riferimento richiesto dalla difesa dell'imputato, quest'ultima deve eccepire il vizio, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni, configurandosi altrimenti una rinuncia tacita all'adempimento, che rende utilizzabili le dichiarazioni de relato anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall' art. 195, comma 3, cod. proc. pen.
Cassazione penale , sez. II , 02/10/2019 , n. 5731
La testimonianza indiretta è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato incondizionato, operando l'inutilizzabilità prevista dall' art. 195, comma 7, cod. proc. pen. solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione.
Cassazione penale sez. I - 26/06/2019, n. 41238
Sui requisiti della chiamata in correità La chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse.
Cassazione penale sez. VI - 05/06/2019, n. 38064
Il giudice può ritenere attendibile la disposizione del teste de relato anche se contrastante con quella della fonte diretta Pagina 1 di 10 In tema di testimonianza indiretta, il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste "de relato", sebbene sia contrastante con quella della fonte diretta, in quanto l'art. 195 c.p.p. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova.
Cassazione penale sez. I - 04/06/2019, n. 9891
Le confidenze autoaccusatorie dell'imputato a collaboratore di giustizia poi riferite anche nelle proprie dichiarazioni hanno natura confessoria Le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori.
Cassazione penale sez. V - 17/05/2019, n. 38457
Il divieto di testimonianza opera solo per le dichiarazioni rese dall'imputato alla p.g. o al difensore Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria o al difensore, nell'ambito del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili le dichiarazioni auto-indizianti rese dall'imputato, detenuto per fatti diversi da quelli oggetto della confessione, ad un assistente capo della polizia penitenziaria investito della sua sorveglianza).
Cassazione penale sez. II - 03/04/2019, n. 19160
L'esito di scambio cartolare tra organi investigativi e produttori di marchi oggetto di contraffazione non può entrare direttamente nel fascicolo dibattimentale L'esito della interlocuzione cartolare tra organi investigativi e case produttrici titolari dei marchi rinvenuti su merce contraffatta non ha natura di consulenza tecnica del pubblico ministero ai sensi dell'art. 359 c.p.p., né di prova documentale ex art. 234 c.p.p., ma di parere tecnico a formazione endoprocedimentale, contenente valutazioni specialistiche e funzionali alla prova del fatto, di cui è escluso il transito diretto nel fascicolo dibattimentale in violazione delle regole del contraddittorio, vertendosi in materia di dichiarazioni di scienza, provenienti da esperti, che possono essere esaminati in dibattimento in qualità di testi. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che l'esperto può essere qualificato come ausiliario di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 348, ultimo comma, c.p.p., rispetto al quale non opera il divieto di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p.).
Cassazione penale sez. VI - 12/03/2019, n. 37064
Testimonianza de relato: l'audizione della fonte diretta è richiesta a pena di inutilizzabilità solo se espressamente richiesta dalla parte In tema di testimonianza "de relato", l'audizione della fonte diretta è richiesta a pena di inutilizzabilità solo qualora sia stata espressamente richiesta dalla parte, sicché non può ritenersi equivalente a tale richiesta la mera domanda di integrazione dell'istruttoria mediante l'esame degli stessi soggetti cui altri si siano riferiti per la conoscenza dei fatti, avanzata ai sensi dell'art. 507 c.p.p.
Cassazione penale sez. III - 14/12/2018, n. 17678
La mancata assunzione di prova decisiva può essere dedotta in cassazione solo per i mezzi di prova di cui sia stata richiesta l'ammissione La mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, c.p.p. e, dunque, il motivo non può essere validamente invocato nel caso di omessa citazione del teste di riferimento richiesta ai sensi dell'art. 195, comma 1, c.p.p., atteso che la finalità di tale richiesta consiste nell'acquisizione di un ulteriore mezzo di prova al fine di giungere ad una diversa valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, difettando conseguentemente il requisito della decisività ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.p., la conseguenza dell'omessa citazione del teste di riferimento richiesta dalla parte è rappresentata dall'inutilizzabilità delle dichiarazioni relative a fatti che il dichiarante ha affermato di aver appreso da tale teste).
Cassazione penale sez. III - 12/12/2018, n. 6
Non sussiste incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello di ausiliario della polizia giudiziaria nello stesso procedimento Non sussiste incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello di ausiliario della polizia giudiziaria nello stesso procedimento, non potendosi applicare a tale figura, per analogia, il disposto di cui all'art. 197, comma 1, lett. d), c.p.p. nel quale si prevede soltanto l'ipotesi dell'incompatibilità a testimoniare dell'ausiliario del giudice o del pubblico ministero. (In Pagina 4 di 10 applicazione del principio, la Corte ha escluso l'incompatibilità a rendere testimonianza, sulle modalità dell'audizione di un minore, dell'ausiliario di polizia giudiziaria che aveva prestato la sua opera nelle indagini).
Cassazione penale sez. VI - 14/11/2018, n. 4844
Il divieto all'utilizzazione della testimonianza indiretta non si applica agli ufficiali e agenti di p.g. sentiti su indagini condotte all'estero Il divieto e le limitazioni all'utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dal comma 4 dell'art. 195 c.p.p. non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati .
Cassazione penale sez. VI - 11/10/2018, n. 51503
Ai fini dell'adozione di misure cautelari sono utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa sebbene non oggetto di verbalizzazione Sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti (nella specie, la persona offesa del reato) riportate dalla polizia giudiziaria in annotazioni o relazioni di servizio, redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorchè non oggetto di verbalizzazione.
Cassazione penale sez. V - 28/09/2018, n. 54496
La deposizione del verbalizzante su informazioni ricevute da terzi per identificare il reo viola il divieto di testimonianza indiretta Viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, c.p.p. la deposizione resa dal verbalizzante in ordine alle informazioni ricevute da terzi per identificare l'autore del reato, nella specie mediante dichiarazione cartacea, non potendo siffatta dichiarazione essere considerata come un documento, poiché tale è solo il reperto precostituito e formato in sede extraprocessuale.
Cassazione penale sez. VI - 27/09/2018, n. 53174
Non viola il divieto di testimonianza indiretta l'ufficiale di p.g. che riferisce sulle attività svolte da ausiliari nello stesso contesto investigativo Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la deposizione di ufficiale di polizia giudiziaria su circostanze apprese da un carrozziere, nominato, in quella specifica vicenda, ausiliario di polizia giudiziaria).
Cassazione penale sez. III - 17/07/2018, n. 52853
Non c'è divieto di testimonianza indiretta degli agenti di p.g. per le dichiarazioni ricevute dal P.M. durante inchiesta amministrativa precedente Non sussiste il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p., con riguardo alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale durante l'inchiesta amministrativa dallo stesso effettuata anteriormente al procedimento penale, difettando in tal caso il necessario presupposto soggettivo della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria.
Cassazione penale sez. VI - 28/06/2018, n. 43899
È utilizzabile la testimonianza de relato degli ufficiali di polizia sul fatto materiale della presentazione informale di denuncia In tema di testimonianza indiretta, è utilizzabile la testimonianza de relato degli ufficiali e agenti di polizia sul fatto materiale della presentazione informale di denuncia (nella specie a carico degli imputati) perché costituente evento di rilievo processuale, autonomamente valutabile per la prosecuzione dell'attività di indagine.
Cassazione penale sez. V - 11/06/2018, n. 41421
La registrazione fonica di colloqui tra presenti costituisce prova documentale utilizzabile in dibattimento Pagina 7 di 10 La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga in sede di audizione nel procedimento disciplinare ad opera di uno dei partecipanti, senza il consenso dell'interessato, trattandosi di dati trattati per finalità di giustizia, quale precostituzione di un mezzo di prova per la tutela di un proprio diritto in vista di un eventuale futuro procedimento giurisdizionale.
Cassazione penale sez. V - 14/05/2018, n. 29495
Le dichiarazioni della p.o. su fatti appresi dal difensore che ha opposto segreto professionale sono inutilizzabili Sono inutilizzabili, ai sensi dell'art. 195, comma 6, cod. proc. pen., le dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa in ordine a fatti appresi dal proprio difensore che, al momento della sua audizione come testimone, ha opposto il segreto professionale, senza che ricorrano le eccezioni previste dalla predetta norma. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni della persona offesa che aveva riferito di aver saputo dal proprio difensore di un'offerta risarcitoria avanzata da parte dell'imputato, dato che il difensore aveva opposto il segreto professionale e non risultava che questi avesse deposto sugli stessi fatti o li avesse in altro modo divulgati).
Cassazione penale sez. I - 10/05/2018, n. 56129
Legittima la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello mediante l'esame dei testimoni richiesto dalle parti ed omesso in primo grado Pagina 8 di 10 In tema di dichiarazioni "de relato", è legittima la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello mediante l'esame dei testi di riferimento, richiesto dalle parti ed omesso nel giudizio di primo grado, atteso che detta omissione determina, non la nullità, ma l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni, sanabile nel corso dell'intero giudizio di merito, non prevedendo l'art. 195, comma 1, c.p.p. un limite temporale per l'escussione dei predetti testi.
Cassazione penale sez. I - 04/05/2018, n. 4071
La richiesta di esame in caso di testimonianza indiretta va presentata al giudice nel momento in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi In tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma 1, c.p.p., è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali.
Cassazione penale sez. II - 17/04/2018, n. 49082
Le conversazioni tra imputato e soggetti intranei all'associazione mafiosa inconsapevoli della captazione non sono assimilabili a dichiarazioni de relato Le conversazioni intercorse tra l'imputato e altri soggetti intranei all'associazione mafiosa, inconsapevoli della captazione in corso, non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, ma hanno valore di prova diretta, in Pagina 9 di 10 quanto i loro contenuti sono frutto di un patrimonio condiviso, derivante dalla circolazione, all'interno del sodalizio, di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati .
Cassazione penale sez. V - 06/03/2018, n. 28550
La deposizione del verbalizzante sul riconoscimento fotografico effettuato da testimone oculare non viola il divieto di testimonianza indiretta Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la deposizione resa dal verbalizzante in ordine al riconoscimento fotografico effettuato dal testimone oculare, poiché l'agente di polizia giudiziaria riferisce non su quanto ha appreso da altri ma sui fatti avvenuti in sua presenza ed oggetto della sua diretta percezione nel corso dell'attività di indagine (nella specie, l'avvenuto riconoscimento fotografico dell'imputato da parte del testimone). Fonte: CED Cass. pen. 2018