1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23 comma 2.
2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.
3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.
L'articolo 21 c.p.p. disciplina in modo sistematico la rilevazione e la disciplina delle eccezioni di incompetenza, distinguendo tra incompetenza per materia, per territorio e per connessione.
La disposizione risponde all’esigenza di contemperare due esigenze fondamentali:
la garanzia del giudice naturale (art. 25, comma 1, Cost.),
e il principio di economia processuale, evitando inutili regressioni procedimentali.
Il comma 1 sancisce che l'incompetenza per materia è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
La scelta legislativa è pienamente coerente con la natura della competenza per materia, che incide sulla stessa capacità del giudice a esercitare la giurisdizione (Corte cost. n. 76/1993). L'incompetenza per materia configura una nullità assoluta e insanabile (art. 179 c.p.p.) e la sua disciplina deroga al principio dispositivo che, invece, caratterizza l'incompetenza per territorio.
Due sole eccezioni attenuano la regola della rilevabilità illimitata:
l'incompetenza derivante da connessione (art. 21, comma 3),
l'incompetenza del giudice superiore (art. 23, comma 2).
In tutti gli altri casi, il giudice ha l'obbligo di verificare costantemente la propria competenza per materia, anche senza eccezione di parte.
Il comma 2 introduce il termine di decadenza per sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio o derivante da connessione:
Entro la conclusione dell'udienza preliminare, se prevista;
In alternativa, subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti, se non vi è udienza preliminare (ad esempio: giudizio immediato, direttissimo, citazione diretta a giudizio).
L'eccezione deve essere formulata espressamente e tempestivamente, pena la preclusione della relativa deduzione (Cass. II, n. 12071/2015).
La ratio di questa previsione è chiara: evitare che questioni di competenza vengano strumentalmente utilizzate per procrastinare i tempi del processo, garantendo così certezza nella definizione della sede processuale.
L'articolo 21 si applica anche ai procedimenti speciali (giudizio abbreviato, patteggiamento, ecc.), con alcune specificità:
Nel giudizio abbreviato, l'eccezione di incompetenza per territorio va riproposta in limine al rito alternativo (Cass. S.U., n. 27996/2012).
Nel patteggiamento, si ritiene che la richiesta stessa implichi rinuncia a far valere l’incompetenza per territorio (Cass. III, 7 ottobre 2008).
In sede cautelare, l'incompetenza per territorio può essere eccepita anche con il ricorso per cassazione (Cass. VI, n. 2336/2015), poiché l’eccezione riguarda la fase di merito del procedimento e non quella incidentale “de libertate”.
L’art. 21 c.p.p. svolge una funzione sistematica fondamentale:
Delimita le temporalità dell’eccezione di incompetenza,
Rafforza il principio della perpetuatio iurisdictionis,
Salvaguarda l'equilibrio tra i diritti della difesa e l'efficienza del processo penale.
La sua corretta applicazione è essenziale per garantire, contemporaneamente, legalità formale, certezza procedimentale e concentrazione delle questioni preliminari nella fase iniziale del procedimento.
La Relazione al codice
L'articolo 21 affronta la questione delle situazioni in cui si verifica l'incompetenza del giudice, sia per materia che per territorio o derivante da connessione.
Il comma 1 mantiene la disciplina vigente dell'articolo 33 c.p.p. in merito all'incompetenza per materia, consentendo la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Tuttavia, si fa eccezione nel caso in cui un giudice di competenza superiore sia chiamato a giudicare un reato di competenza di un giudice inferiore, dove si applica una disciplina che garantisce il principio della non regressione.
Per quanto riguarda l'incompetenza per territorio e quella derivante da connessione (commi 2 e 3), si stabilisce che se non vengono eccepite prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'art. 485, si verifica la perpetuatio jurisdictionis del giudice adito. Tuttavia, viene consentito alle parti di riproporre l'eccezione già dedotta e respinta nell'udienza preliminare, consentendo così un controllo sulle statuizioni del giudice di quest'ultima fase da parte del giudice del giudizio.