1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.ù
L’articolo 22 del codice di procedura penale disciplina la verifica della competenza del giudice nel corso delle indagini preliminari e fino all’udienza preliminare compresa, stabilendo modalità e conseguenze dell’eventuale dichiarazione di incompetenza.
Durante le indagini preliminari, il giudice competente a provvedere è individuato in astratto, sulla base della descrizione del fatto contenuta nell’iscrizione al registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.).Data la fluidità della fase investigativa, il giudice per le indagini preliminari (GIP) conserva il potere di:
declinare la competenza con ordinanza non impugnabile (Cass. S.U., n. 42030/2014),
senza incidere sulla prosecuzione delle indagini da parte del pubblico ministero.
Tale ordinanza ha effetto limitato al solo atto richiesto (misura cautelare, proroga intercettazioni, incidente probatorio, ecc.) e non preclude future rivalutazioni.
🔹 In caso d’urgenza, se il GIP è incompetente, può comunque adottare provvedimenti provvisori (es. applicazione di misure cautelari urgenti) che perdono efficacia se non convalidati nei termini dall'autorità competente (art. 27 c.p.p.).
🔹 Se il rigetto della richiesta di misura si fonda su valutazioni di merito (es. insussistenza di gravi indizi di colpevolezza), il provvedimento è appellabile al tribunale (Cass. V, n. 2453/2000).
Dopo l’esercizio dell’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio o citazione diretta):
L'incompetenza deve essere dichiarata con sentenza,
indicando il giudice competente,
con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il nuovo ufficio.
La sentenza non è immediatamente impugnabile, ma può determinare l’instaurazione di un conflitto di competenza (art. 28 c.p.p.).
La giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 372/1991) ha ribadito che il meccanismo dell’art. 22, comma 3, serve a definire la competenza in una fase “filtrante” del processo, ovvero l’udienza preliminare.
Non è applicabile alla fase di richiesta di archiviazione (Cass. I, n. 1981/1998) e neppure alle richieste di giudizio abbreviato o patteggiamento in fase di indagini (deve adottarsi solo ordinanza di restituzione degli atti).
Il GIP è giudice dell'atto, non del processo (Cass. I, n. 31060/2018):quindi, una volta deciso sull’atto richiesto (es. custodia cautelare), non può successivamente rilevare d’ufficio l’incompetenza.
È inammissibile il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di incompetenza adottata nel corso delle indagini preliminari (Cass. V, n. 54016/2018).
È abnorme la sentenza di incompetenza emessa su richiesta di archiviazione (Cass. I, n. 2108/1998).
L’articolo 22 è una norma di equilibrio:
tutela la corretta ripartizione della competenza,
evita irragionevoli regressioni del procedimento nelle fasi iniziali,
preservando la celerità e certezza dell’azione investigativa.
La scelta legislativa di attribuire al GIP un potere "atipico" di controllo rebus sic stantibus risponde alla peculiare dinamica dell'indagine, ancora in evoluzione e non definita fino all'esercizio dell'azione penale.
La Relazione al codice
L'articolo 22 disciplina l'incompetenza dichiarata dal giudice delle indagini preliminari, aspetto non contemplato nel Progetto del 1978.