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Codice di procedura penale

Art. 229 c.p.p. - Comunicazioni relative alle operazioni peritali

1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.


2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

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