1. Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.
3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
4. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
5. Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.
6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento
Massima
Cassazione penale , sez. VI , 25/10/2023 , n. 46034
In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio, ai sensi dell' art. 24-bis c.p.p. , va decisa con ordinanza dalla Corte di cassazione l'inammissibilità della ordinanza introduttiva del relativo subprocedimento, in quanto l' art. 24-bis, comma 3 , cit. opera rinvio alle forme previste dall'articolo 127 del codice di rito.
Cassazione penale , sez. IV , 25/10/2023 , n. 46181
In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p. , introdotto dall' art. 4, comma 1, d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 , il giudice investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ritenendo la stessa formulata in termini puramente esplorativi, posto che il giudice rimettente, con riferimento ad una ipotesi di reato permanente, aveva omesso di indicare, ai fini della individuazione della competenza, gli elementi dai quali dedurre il momento di inizio delle condotte contestate o che potessero giustificare il ricorso alle regole suppletive elencate nell' art. 9 c.p.p. ).
Cassazione penale , sez. III , 27/09/2023 , n. 44932
In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis c.p.p. , il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali.
Cassazione penale , sez. I , 22/09/2023 , n. 46466
In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p. , introdotto dall' art. 4, comma 1, d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 , il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio , è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi.
Cassazione penale , sez. II , 19/09/2023 , n. 44021
In caso di regressione del processo alla fase antecedente l'apertura del dibattimento conseguita al mutamento della persona fisica del giudice, può essere legittimamente avanzata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, ex art. 24-bis c.p.p. , nel frattempo entrato in vigore, se l'eccezione di incompetenza territoriale sia stata tempestivamente formulata innanzi al giudice poi mutato.
Cassazione penale , sez. VI , 15/09/2023 , n. 40715
In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ai sensi dell' art. 24-bis c.p.p. , la Corte di cassazione, nell'esercizio del suo potere cognitivo, non è vincolata a un criterio riconducibile al principio della domanda, ma è chiamata a definire tale competenza in relazione all'intero processo, sicché il materiale conoscitivo messole a disposizione e l'illustrazione delle questioni di diritto devono essere quanto più possibile completi, così da consentirle di riconoscere, al di là del perimetro tracciato dalle eccezioni di parte o dal provvedimento di rimessione, eventuali ulteriori ipotesi di incompetenza per territorio determinate dalla connessione, in relazione ad altre imputazioni o ad altri imputati, diversi da quelli indicati.
Cassazione penale , sez. V , 06/09/2023 , n. 43638
In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis c.p.p. , la Corte di cassazione, pur non essendo tenuta all'osservanza del “principio della domanda” è, tuttavia, vincolata alla valutazione degli atti che il giudice rimettente ha ritenuto necessario trasmettere, in quanto l'esigenza di speditezza propria del procedimento incidentale per la decisione sulla competenza territoriale preclude il ricorso ai poteri di integrazione d'ufficio della provvista informativa.
Cassazione penale , sez. II , 18/07/2023 , n. 36768
Il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell' art. 24-bis c.p.p. , rimette alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio non ha effettivo sospensivo rispetto al processo, in ragione dell'applicabilità al rinvio pregiudiziale della previsione di cui all' art. 30, comma 3, c.p.p. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'esito della rimessione di tale questione, disponga, ex officio e fuori udienza, la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, in quanto lo stesso ha funzione di mero impulso processuale, risulta privo di valenza e contenuto decisorio e non produce né una stasi processuale, né un'indebita regressione del processo).
Cassazione penale , sez. I , 13/07/2023 , n. 46937
È inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis c.p.p. , disposto a seguito di sollecitazione di parte, nel caso in cui il giudice remittente abbia già rigettato, con ordinanza motivata, l'eccezione difensiva di incompetenza territoriale, difettando, in tal caso, la ragionevole fondatezza della questione.
Cassazione penale , sez. V , 07/07/2023 , n. 43304
In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, disciplinato dall' art. 24-bis c.p.p. , introdotto dal d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 4, comma 1 , il giudice investito della questione o che intenda rilevarla ex officio , è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa e della impossibilità di risolverla secondo gli ordinari strumenti processuali, nonché operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento.
Cassazione penale , sez. III , 06/07/2023 , n. 41594
In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p. , introdotto dall' art. 4, comma 1, d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 , il giudice investito della questione o che intenda rilevarla ex officio, in ragione della natura anticipatoria dell'istituto e della sua finalità di prevenzione dei conflitti di competenza, è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a compiere una preliminare delibazione sulla serietà della questione.
Cassazione penale , sez. VI , 10/05/2023 , n. 31809
In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p. , introdotto dall' art. 4, comma 1, d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 , il giudice investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, individuando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, i quali esulano dalla sua cognizione.
Cassazione penale , sez. VI , 10/05/2023 , n. 31809
Ai fini dell'ammissibilità dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, sia proposta dalle parti che rilevata d'ufficio e tenuto conto che la disposizione di cui all' art. 24-bis c.p.p. non rinvia a poteri di merito della Corte di Cassazione, il giudice deve adottare ordinanza motivata indicando le ragioni per le quali ritenga seria la questione stessa.
Cassazione penale , sez. I , 12/04/2023 , n. 20612
In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p. , introdotto dall' art. 4, comma 1, d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150 , il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi.