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Codice di procedura penale

Art. 24 c.p.p. Decisioni del giudice di appello sulla competenza.

1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.


2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.

La Relazione al codice
L'articolo 24 si occupa delle decisioni della Corte di Cassazione sulla competenza. Si prevede che la Corte di Cassazione possa dichiarare l'incompetenza del giudice d'appello e imporre il rinvio a un altro giudice di appello competente.

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