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Codice di procedura penale

Art. 27 c.p.p. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.

La Relazione al codice
L'articolo 27 tratta le misure cautelari disposte dal giudice incompetente. Si prevede che queste misure cessano di avere effetto se il giudice competente non provvede entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti. Si mira a garantire la celerità del processo, evitando prolungate incertezze dovute all'incompetenza.

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