1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.
L’art. 27 del codice di procedura penale disciplina le conseguenze dell’incompetenza del giudice che adotta un provvedimento cautelare. Come regola generale, il giudice incompetente non può mai disporre misure cautelari personali o reali, in quanto la sottrazione del fatto al giudice naturale precostituito per legge viola direttamente il principio sancito dall’art. 25 Cost. Tuttavia, a fronte di esigenze cautelari indifferibili, l’ordinamento consente un temperamento a tale principio, prevedendo che il giudice incompetente possa comunque adottare provvedimenti cautelari urgenti, purché si dichiari contestualmente incompetente e fissi un termine di efficacia provvisoria limitato.
In presenza di una richiesta cautelare, il giudice può quindi comportarsi in due modi: o si limita a dichiarare la propria incompetenza senza provvedere sulla misura, restituendo gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 22 c.p.p.; oppure, qualora sussistano condizioni di urgenza, può applicare la misura richiesta, dichiarando contestualmente la propria incompetenza. È questa seconda ipotesi ad essere regolata dall’art. 27 c.p.p., che consente di preservare esigenze cautelari senza sacrificare il principio del giudice naturale oltre il limite strettamente necessario.
La misura adottata dal giudice incompetente ha efficacia limitata: perde automaticamente efficacia se il giudice competente non provvede a rinnovarla entro venti giorni dalla dichiarazione di incompetenza e dall’ordinanza di trasmissione degli atti. Tale efficacia provvisoria trova fondamento nell'esigenza di evitare vuoti di tutela cautelare in fase investigativa, mantenendo però il carattere eccezionale dell'intervento del giudice incompetente.
Il termine di venti giorni decorre dalla deliberazione del provvedimento che dichiara l’incompetenza e dispone la trasmissione degli atti, non dal successivo deposito della motivazione.
Se la dichiarazione di incompetenza avviene in sentenza, il termine decorre dal deposito di quest’ultima. Durante tale periodo, il giudice competente può adottare una nuova misura cautelare sulla base degli stessi elementi che avevano determinato il primo provvedimento, senza necessità di nuova istruttoria o motivazione rafforzata, salvo che siano intervenuti fatti o esigenze cautelari nuovi o diversi.
L’ordinanza cautelare del giudice incompetente non richiede la reiterazione dell’interrogatorio di garanzia se già effettuato, a meno che il nuovo provvedimento cautelare emesso dal giudice competente si fondi su circostanze nuove rispetto a quelle originariamente valutate. Se l'interrogatorio originario è stato effettuato da un giudice totalmente privo di giurisdizione o funzionalmente incompetente (ad esempio, nel caso di errata individuazione del luogo dell'arresto o fermo), l’interrogatorio deve invece essere rinnovato.
Quanto al sindacato sulla competenza, la giurisprudenza ha chiarito che esso può essere svolto non solo dal giudice che ha adottato la misura, ma anche in sede di impugnazione de libertate.
In particolare, il tribunale del riesame, investito della richiesta di controllo sulla misura, può accertare l’incompetenza del giudice che ha disposto la cautela. In tale caso, deve valutare anche la sussistenza o meno dell’urgenza.
Se l'urgenza è ravvisabile, il provvedimento resta provvisoriamente efficace; se l'urgenza manca, la misura deve essere immediatamente annullata. In ogni caso, il tribunale del riesame, ove rilevi l’incompetenza, non può limitarsi a confermare o riformare il provvedimento, ma deve procedere secondo la logica dell’art. 27.
Il meccanismo previsto dalla norma non trova invece applicazione nei casi di trasferimento degli atti fra diversi uffici del pubblico ministero ai sensi dell’art. 54 c.p.p. In tali ipotesi, mancando una pronuncia giurisdizionale di incompetenza, la misura cautelare adottata resta pienamente valida ed efficace.
In sede di convalida dell’arresto o del fermo, se il giudice che procede non è quello competente per territorio in relazione al reato, l'applicazione della misura cautelare, in assenza di dichiarazione formale di incompetenza, mantiene la sua efficacia senza limiti temporali. Solo una dichiarazione espressa di incompetenza determina la provvisoria efficacia della misura ex art. 27 e impone il rinnovo da parte del giudice naturale.
La misura adottata ai sensi dell’art. 27 mantiene tutti gli effetti esecutivi, inclusa la possibilità di esecuzione immediata. Tuttavia, se il giudice competente non rinnova la misura entro i venti giorni, la perdita di efficacia è automatica, e la persona sottoposta alla misura deve essere liberata senza formalità ulteriori.
La Cassazione ha anche chiarito che l’adozione da parte del giudice competente di una nuova misura cautelare non costituisce reiterazione del precedente provvedimento, ma espressione di un autonomo potere valutativo, anche quando si fondi sugli stessi elementi di fatto e sulle stesse esigenze cautelari. L’autonomia sostanziale e funzionale del nuovo provvedimento esclude la necessità di particolari motivazioni rafforzate, purché il rinvio alla motivazione precedente, se operato, sia esplicitamente consapevole.
Infine, l’imputato ha sempre interesse a impugnare il provvedimento cautelare emesso dal giudice incompetente, anche se nel frattempo il giudice naturale abbia adottato una nuova misura, in funzione di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, fondata sulla carenza originaria del titolo cautelare.
Fonti principali:
Cass. S.U. n. 1/1996;
Cass. S.U. n. 14/1994;
Cass. S.U. n. 12823/2010;
Cass. pen. Sez. VI n. 13066/2005;
Cass. pen. Sez. IV n. 30328/2005;
Corte costituzionale n. 262/1991.
La Relazione al codice
L'articolo 27 tratta le misure cautelari disposte dal giudice incompetente. Si prevede che queste misure cessano di avere effetto se il giudice competente non provvede entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti. Si mira a garantire la celerità del processo, evitando prolungate incertezze dovute all'incompetenza.