1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.
2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione.
La corte decide in camera di consiglio.
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.
Relazione
Con l'articolo 3, si è quindi circoscritto entro limiti rigorosi l'ambito di rilevanza del fenomeno delle questioni pregiudiziali. A tale scopo, anziché utilizzare l'espressione generica presente nell'articolo 19 del codice di procedura penale ("controversia sullo stato delle persone"), si è preferito specificare che deve trattarsi di una "controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza". Questa precisazione è stata introdotta per evitare che il procedimento penale possa essere sospeso, ad esempio, in caso di controversia sulla qualità di fallito durante un'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Inoltre, si è ampliato l'ambito di incidenza delle questioni in esame, includendovi non solo quelle dalla cui risoluzione dipende la decisione sull'esistenza del reato o delle condizioni di punibilità, ma anche, ad esempio, quelle sulla presenza delle circostanze. È sembrato ingiustificato mantenere la limitazione presente nel testo del Progetto del 1978 in questo ambito.
Per quanto riguarda la forma del provvedimento sospensivo, che può essere emesso in ogni stato e grado del processo, è stata mantenuta la normativa attuale che prevede l'emissione di un' "ordinanza". Al contempo, sono state eliminate le restrizioni attualmente previste dall'articolo 19, comma 4, riguardo all'impugnabilità dell'ordinanza stessa. Questo cambiamento è stato motivato dal fatto che l'impugnazione in questa situazione non può avere un sottinteso dilatorio, ma piuttosto può fungere come strumento potenziale per accelerare l'intero iter processuale.
Parallelamente alla regola della pregiudizialità - seppur relativa - è stata mantenuta per le controversie sullo stato di famiglia o di cittadinanza la disciplina dell'articolo 21, comma 1, del codice vigente, facendo riferimento all'"efficacia di giudicato nel processo penale" della "sentenza irrevocabile del giudice civile" (articolo 3, comma 3).
Per quanto riguarda l'efficacia delle sentenze che decidono altre controversie civili o amministrative, non è stata dettata alcuna disciplina specifica. Di conseguenza, non si riconosce autorità di giudicato alle decisioni correlate nel processo penale.
Gli accertamenti risultanti da sentenze civili o amministrative che risolvono controversie non riguardanti lo stato di famiglia o di cittadinanza saranno valutati nel processo penale come qualsiasi altro materiale utile sul piano probatorio, fatta eccezione per gli effetti costitutivi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche ad essi collegati dalla legge.
Stessa soluzione è stata adottata per quanto concerne l'efficacia del giudicato penale in altri processi penali, dove il silenzio normativo attuale viene interpretato dalla giurisprudenza come un'esclusione di effetti riflessi del giudicato. Tuttavia, si conserva l'autorità del giudicato penale nei processi civili o amministrativi nei limiti previsti dagli articoli 642, 643, 644 e 645.
Sempre nell'articolo 3, comma 2, si disciplina la possibilità di acquisire prove durante il periodo di sospensione per pregiudizialità. A tal riguardo, si è preferito fare riferimento non alla generica urgenza, ma al "pericolo nel ritardo" che potrebbe derivare dal mancato compimento di determinati atti. Si garantisce la genuinità della prova con la possibilità di avvalersi, prima del dibattimento, dell'incidente probatorio.
Massime
Cassazione penale , sez. VI , 18/06/2013 , n. 44261
La sospensione del processo penale è un mezzo eccezionale, cui il giudice deve fare ricorso solo quando la legge espressamente lo imponga in modo automatico ovvero lo consenta nei soli casi in cui la decisione dipenda dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale o civile o amministrativa (art. 3 c.p.p.). Al di fuori di tali casi il giudice penale è tenuto a risolvere ogni altra questione pregiudiziale seppure con efficacia non vincolante oltre quel processo.
Cassazione penale , sez. VI , 28/03/2012 , n. 15952
L'obbligazione, penalmente rilevante ex art. 570, comma 2, c.p., in capo al padre naturale di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore non nato in costanza di matrimonio presuppone la prova della filiazione da acquisirsi mediante l'atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito, non esclusa eventualmente l'applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.p.p. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza che aveva condannato il padre naturale, ritenendo provato il rapporto di filiazione sulla scorta delle sole dichiarazioni della madre).
Cassazione penale , sez. VI , 28/03/2012 , n. 15952
Nell'ipotesi di minore nato in costanza di un matrimonio, l'obbligazione in capo al padre ex art. 570, comma 2 n. 2 c.p. di non far mancare i mezzi di sussistenza al minore sussiste in funzione della presunzione di paternità stabilita dal codice civile e si protrae fino all'esperimento con successo del disconoscimento della paternità, operativo peraltro ex nunc e non ex tunc. Per contro, nell'ipotesi di minore non nato in costanza di matrimonio, tale obbligazione in capo al padre naturale presuppone la prova della filiazione, da acquisirsi o mediante l'atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito, non esclusa eventualmente l'applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.p.p. (cassata, nella specie, la sentenza di condanna emessa dai giudici del merito, atteso che il riferimento alla testimonianza della madre in ordine all'avvenuto riconoscimento del minore ad opera del padre naturale, non confortato da atti giudiziali e neppure da riscontri anagrafici, non era sufficiente a sostenere il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine alla contestata inosservanza dell'obbligo di mantenimento).
Cassazione civile , sez. I , 12/03/2012 , n. 3934
L'accertamento incidentale relativo ad una questione di stato delle persone non è consentita dal nostro ordinamento giuridico, ostandovi nel quadro normativo attuale l'art. 3 c.p.p. e l'art. 8 d.lg. 2 luglio 2010 n. 104. Ne consegue che in sede di appello di una sentenza relativa all'accertamento di paternità naturale, promossa dal figlio, non può essere richiesto, in via incidentale, dalla parte convenuta il riesame della sentenza di disconoscimento di paternità ottenuta anteriormente all'introduzione del successivo giudizio, essendo, peraltro, escluso dall'art. 244 c.c. che il sedicente padre naturale sia legittimato a partecipare al giudizio di disconoscimento di paternità.
Corte Conti , Friuli-Venezia Giulia , sez. reg. giurisd. , 15/12/2011 , n. 270
A seguito dell’abrogazione della cd. “pregiudiziale penale” (art. 3 c.p.p. nel testo anteriore a quello introdotto dal nuovo codice di rito), il giudizio penale e quello di responsabilità amministrativo-contabile si pongono in termini di autonomia e separatezza e non è più configurabile la sospensione necessaria del giudizio contabile in ragione della pendenza di un giudizio penale per gli stessi fatti.
Corte appello , Napoli , sez. II , 08/02/2011 , n. 555
Poiché nell'odierno sistema processuale penale le uniche pregiudiziali di stato attengono - come conclama il disposto dell'art. 3 c.p.p. - allo stato di famiglia ed a quello di cittadinanza, la declaratoria di fallimento non vincola per alcun verso il giudice penale quanto alla attribuzione della qualità di imprenditore assoggettando alle procedure concorsuali.
Tribunale , Salerno , sez. I , 03/02/2010 , n. 215
Il testo originario dell'art. 295 c.p.c. che, sul presupposto della prevalenza dell'accertamento penale, nel richiamare l'art. 3 c.p.p. prevedeva la sospensione obbligatoria del processo civile nel caso di pendenza di giudizio penale, è stato sostituito dall'attuale previsione che, sul diverso presupposto dell'autonomia dei due accertamenti, subordina la sospensione del processo civile alla condizione della dipendenza dell'accertamento civile da quello penale, ovverosia, della sussistenza di una pregiudizialità logica-giuridica dell'accertamento penale.
Corte Conti , Lombardia , sez. reg. giurisd. , 20/10/2009 , n. 641
In merito ai rapporti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, quando i due giudizi vertono sullo stesso soggetto e sullo stesso fatto, è principio ormai pacifico che il nuovo codice di procedura penale, introdotto nel 1988, abbia eliminato dall'ordinamento non solo l'art. 3 c.p.p., ma anche ogni riferimento ad esso dal testo novellato dell'art. 295 c.p.c., cosicché deve ritenersi che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio della pregiudizialità del processo penale del quale la norma (art. 3 c.p.p.) era espressione.
Corte Conti , Veneto , sez. reg. giurisd. , 21/07/2009 , n. 595
Il nostro ordinamento non è più ispirato al principio di pregiudizialità obbligatoria del processo penale del quale l'art. 3 c.p.p. era espressione; ne consegue che non esiste un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di responsabilità amministrativa in rapporto alla pendenza di un giudizio penale, considerato, anche, che le due ipotesi di sospensione necessaria, contemplate nel comma 3 dell'art. 75 c.p.p. (azione proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di 1 grado) riguardano esclusivamente il processo civile e, quindi, non potrebbero trovare applicazione nel giudizio contabile.
Cassazione civile , sez. II , 15/01/2008 , n. 647
Ai sensi del combinato disposto degli art. 295 c.p.c. e 3 c.p.p. (nella rispettiva formulazione applicabile, ratione temporis, a controversia instaurata nel 1984), per la sospensione necessaria del giudizio civile non è sufficiente la sola proposizione della denuncia per falsa testimonianza o la trasmissione della relativa notitia criminis da parte del giudice civile, occorrendo anche, in base al comma 2 del citato art. 3 c.p.p., che la conseguente azione penale sia effettivamente iniziata e che la cognizione del reato influisca sulla decisione della controversia civile.
Corte appello , Napoli , 02/02/2007 , n. 824
Il giudice penale, fuori dei casi contemplati dall'art. 3 c.p.p., non è mai vincolato dalle decisioni del giudice civile, attesa la prevalenza delle decisioni penali su quelle civili (ed amministrative) ex art. 651 e ss. c.p.p.
Cassazione penale , sez. I , 28/09/2006 , n. 38171
L'art. 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il procedimento penale possa essere sospeso per la pendenza di altro procedimento penale, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., costituendo esso espressione di una ragionevole scelta del legislatore ispirata all'intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ciascun procedimento penale, nell'ambito del quale deve essere sempre e comunque ricercata la verità, senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri procedimenti (principio affermato, nella specie, con riguardo alla pendenza di un procedimento penale per falsa testimonianza, di cui si assumeva la rilevanza ai fini del giudizio sulla responsabilità del soggetto che figurava imputato nel diverso procedimento nel corso del quale la questione di costituzionalità era stata sollevata).