top of page

Codice di procedura penale

2023

Art. 309 c.p.p. - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.

3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dall'articolo 582.

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta.

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (11) (12) (13).

9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.

Art. 1 c.p.p. - Giurisdizione penale
Art. 2 c.p.p. - Cognizione del giudice
Art. 3 c.p.p. - Questioni pregiudiziali
Art. 4 c.p.p. - Regole per la determinazione della competenza
Art. 5 c.p.p. - Competenza della corte di assise
Art. 6 c.p.p. - Competenza del tribunale
Art. 8 c.p.p. - Regole generali
Art. 7 c.p.p. - Competenza del pretore.
Art. 9 c.p.p. - Regole suppletive
Art. 10 c.p.p. - Competenza per reati commessi all'estero
Art. 11 c.p.p. - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
Art. 11-bis c.p.p. - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Art. 12 c.p.p. - Casi di connessione
Art. 13 c.p.p. - Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali
Art. 14 c.p.p.- Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni.
Art. 15 c.p.p. - Competenza per materia determinata dalla connessione.
Art. 16 c.p.p. - Competenza per territorio determinata dalla connessione.
Art. 17 c.p.p. - Riunione di processi.
Art. 18 c.p.p. - Separazione di processi
Art. 19 c.p.p. - Provvedimenti sulla riunione e separazione.
Art. 20 c.p.p. - Difetto di giurisdizione
Art. 21 c.p.p. - Incompetenza
Art. 22 c.p.p.- Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari
Art. 23 c.p.p.- Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
Art. 24 c.p.p. - Decisioni del giudice di appello sulla competenza.
Art. 24-bis c.p.p. - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio
Art. 25 c.p.p. - Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza.
Art. 26 c.p.p. - Prove acquisite dal giudice incompetente
Art. 27 c.p.p. - Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
Art. 28 c.p.p. - Casi di conflitto
Art. 29 c.p.p. - Cessazione del conflitto
Art. 30 c.p.p. - Proposizione del conflitto
Art. 31 c.p.p. - Comunicazione al giudice in conflitto
Art. 32 c.p.p. - Risoluzione del conflitto
Art. 33 c.p.p. - Capacità del giudice
Art. 33-bis c.p.p. - Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale
Art. 33-ter c.p.p. - Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica
Art. 33-quater c.p.p. - Effetti della connessione sulla composizione del giudice
Art. 33-quinquies c.p.p. - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
Art. 33-sexies c.p.p. - Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare
Art. 33-septies c.p.p.- Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado
Art. 33-octies c.p.p. - Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazione
Art. 33-nonies c.p.p. - Validità delle prove acquisite.
Art. 34 c.p.p. - Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
Art. 35 c.p.p. - Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio
Art. 36 c.p.p. - Astensione
Art. 37 c.p.p. - Ricusazione
Art. 38 c.p.p. - Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione
Art. 39 c.p.p. - Concorso di astensione e di ricusazione
Art. 40 c.p.p. - Competenza a decidere sulla ricusazione
Art. 41 c.p.p. - Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
Art. 42 c.p.p. - Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
Art. 43 c.p.p. - Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
Art. 44 c.p.p.- Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
Art. 45 c.p.p. - Casi di rimessione
Art. 46 c.p.p. - Richiesta di rimessione
Art. 47 c.p.p. - Effetti della richiesta
Art. 48 c.p.p. - Decisione
Art. 49 c.p.p. - Nuova richiesta di rimessione
Art. 50 c.p.p. - Azione penale
Art. 51 - Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
Art. 52 - Astensione
Art. 53 - Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione
Art. 54 - Contrasti negativi tra pubblici ministeri
Art. 54-bis - Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero
Art. 54-ter - Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata
Art. 54-quater - Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico Ministero
Art. 55 - Funzioni della polizia giudiziaria
Art. 56 c.p.p. - Servizi e sezioni di polizia giudiziaria
Art. 57 c.p.p. - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
Art. 58 c.p.p. - Disponibilità della polizia giudiziaria
Art. 59 c.p.p. - Subordinazione della polizia giudiziaria
Art. 60 c.p.p. - Assunzione della qualità di imputato
Art. 61 c.p.p. - Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato
Art. 62 c.p.p. - Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato
Art. 63 c.p.p. - Dichiarazioni indizianti
Art. 64 c.p.p. - Regole generali per l'interrogatorio
Art. 65 c.p.p. - Interrogatorio nel merito
Art. 66 c.p.p. - Verifica dell'identità personale dell'imputato
Art. 67 c.p.p. - Incertezza sull'età dell'imputato
Art. 68 c.p.p. - Errore sull'identità fisica dell'imputato
Art. 69 c.p.p. - Morte dell'imputato
Art. 70 c.p.p. - Accertamenti sulla capacità dell'imputato
Art. 71 c.p.p. - Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato
Art. 72 c.p.p. - Revoca dell'ordinanza di sospensione
Art. 72 bis c.p.p. - Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato
Art. 73 c.p.p. - Provvedimenti cautelari
Art. 74 c.p.p. - Legittimazione all'azione civile
Art. 75 c.p.p. - Rapporti tra azione civile e azione penale
Art. 76 c.p.p. - Costituzione di parte civile
Art. 77 c.p.p. - Capacità processuale della parte civile
Art. 78 c.p.p. - Formalità della costituzione di parte civile
Art. 79 c.p.p. - Termine per la costituzione di parte civile
Art. 80 c.p.p. - Richiesta di esclusione della parte civile
Art. 81 c.p.p. - Esclusione di ufficio della parte civile
Art. 82 c.p.p. - Revoca della costituzione di parte civile
Art. 83 c.p.p. - Citazione del responsabile civile
Art. 84 c.p.p. - Costituzione del responsabile civile
Art. 85 c.p.p. - Intervento volontario del responsabile civile
Art. 86 c.p.p. - Richiesta di esclusione del responsabile civile
Art. 87 c.p.p. - Esclusione di ufficio del responsabile civile
Art. 88 c.p.p. - Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile
Art. 89 c.p.p. - Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Art. 90 c.p.p. - Diritti e facoltà della persona offesa dal reato
Art. 90-bis c.p.p. - Informazioni alla persona offesa
Art. 90-bis.1. c.p.p. - Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134
Art. 90-ter c.p.p. - Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione
Art. 90-quater c.p.p. - Condizione di particolare vulnerabilità
Art. 91 c.p.p. - Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
Art. 92 c.p.p. - Consenso della persona offesa
Art. 93 c.p.p. - Intervento degli enti o delle associazioni
Art. 94 c.p.p. - Termine per l'intervento
Art. 95 c.p.p. - Provvedimenti del giudice
Art. 96 c.p.p. - Difensore di fiducia
Art. 97 c.p.p. - Difensore di ufficio
Art. 98 c.p.p. - Patrocinio dei non abbienti.
Art. 99 c.p.p. - Estensione al difensore dei diritti dell'imputato
Art. 100 c.p.p. - Difensore delle altre parti private
Art. 101 c.p.p. - Difensore della persona offesa
Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensore
Art. 103 c.p.p. - Garanzie di libertà del difensore
Art. 104 c.p.p. - Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare
Art. 105 c.p.p. - Abbandono e rifiuto della difesa
Art. 106 c.p.p. - Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento
Art. 107 c.p.p. - Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
Art. 108 c.p.p. - Termine per la difesa
Art. 109 c.p.p. - Lingua degli atti
Art. 110 c.p.p. - Forma degli atti
Art. 111 c.p.p. - Data e sottoscrizione degli atti
Art. 111-bis c.p.p. - Deposito telematico
Art. 111-ter c.p.p. - Fascicolo informatico e accesso agli atti
Art. 112 c.p.p. - Surrogazione di copie agli originali mancanti
Art. 113 c.p.p. - Ricostituzione di atti
Art. 114 c.p.p. - Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
Art. 115 c.p.p. - Violazione del divieto di pubblicazione
Art. 115-bis c.p.p. - Garanzia della presunzione di innocenza
Art. 116 c.p.p. - Copie, estratti e certificati
Art. 117 c.p.p. - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero
Art. 118 c.p.p. - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno
Art. 118-bis c.p.p. - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 119 c.p.p. - Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento.
Art. 120 c.p.p. - Testimoni ad atti del procedimento
Art. 121 c.p.p. - Memorie e richieste delle parti
Art. 122 c.p.p. - Procura speciale per determinati atti
Art. 123 c.p.p. - Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
Art. 124 c.p.p. - Obbligo di osservanza delle norme processuali.
Art. 125 c.p.p. - Forme dei provvedimenti del giudice
Art. 126 c.p.p. - Assistenza al giudice
Art. 127 c.p.p. - Procedimento in camera di consiglio
Art. 128 c.p.p. - Deposito dei provvedimenti del giudice
Art. 129 c.p.p. - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
Art. 129-bis c.p.p. - Accesso ai programmi di giustizia riparativa
Art. 130 c.p.p. - Correzione di errori materiali
Art. 131 c.p.p. - Poteri coercitivi del giudice
Art. 132 c.p.p. - Accompagnamento coattivo dell'imputato
Art. 133 c.p.p. - Accompagnamento coattivo di altre persone
Art. 133-bis c.p.p. - Disposizione generale
Art. 133-ter c.p.p. - Modalità e garanzie della partecipazione a distanza
Art. 134 c.p.p. - Modalità di documentazione
Art. 135 c.p.p. - Redazione del verbale
Art. 136 c.p.p. - Contenuto del verbale
Art. 137 c.p.p. - Sottoscrizione del verbale
Art. 138 c.p.p. - Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia
Art. 139 c.p.p. - Riproduzione fonografica o audiovisiva
Art. 140 - Modalità di documentazione in casi particolari
Art. 141 c.p.p. - Dichiarazioni orali delle parti
Art. 141-bis c.p.p. - Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione
Art. 142 c.p.p. - Nullità dei verbali
Art. 143 c.p.p. - Nomina dell'interprete
Art. 143-bis c.p.p. - Altri casi di nomina dell'interprete
Art. 144 c.p.p. - Incapacità e incompatibilità dell'interprete
Art. 145 c.p.p. - Ricusazione e astensione dell'interprete
Art. 146 c.p.p. - Conferimento dell'incarico
Art. 147 c.p.p. - Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete
Art. 148 c.p.p. - Organi e forme delle notificazioni
Art. 149 c.p.p. - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
Art. 150 c.p.p. - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice
Art. 151 c.p.p. - Notificazioni richieste dal pubblico ministero
Art. 152 c.p.p. - Notificazioni richieste dalle parti private
Art. 153 c.p.p. - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
Art. 153-bis c.p.p. - Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante
Art. 154 c.p.p. - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
Art. 155 c.p.p. - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
Art. 156 c.p.p. - Notificazioni all'imputato detenuto
Art. 157 c.p.p. - Prima notificazione all'imputato non detenuto
Art. 157-bis c.p.p. - Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima
Art. 157-ter c.p.p. - Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
Art. 158 c.p.p. - Prima notificazione all'imputato in servizio militare
Art. 159 c.p.p. - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità
Art. 160 c.p.p. - Efficacia del decreto di irreperibilità
Art. 161 c.p.p. - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
Art. 162 c.p.p. - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
Art. 163 c.p.p. - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
Art. 164 c.p.p. - Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
Art. 165 c.p.p. - Notificazioni all'imputato latitante o evaso
Art. 166 c.p.p. - Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente
Art. 167 c.p.p. - Notificazioni ad altri soggetti
Art. 168 c.p.p. - Relazione di notificazione
Art. 169 c.p.p. - Notificazioni all'imputato all'estero
Art. 170 c.p.p. - Notificazioni col mezzo della posta

bottom of page