1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314.
2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere euro 516.456,90.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.